CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 26651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26651 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 19564/2018 proposto da: NZ MONICA, elettivamente domiciliata in Roma Via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avvocato UN IA ([...]) rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara LO ([...]).
- Ricorrente -
Contro NZ RA, elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo 61, presso lo studio dell’avvocato IN Gentile ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Ferialdi ([...]).
- Controricorrente -
E contro PROPRIETÀ Civile Sent. Sez. 2 Num. 26651 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 15/09/2023 2 di 10 AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
- Intimati -
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2476/2017 depositata il 06/11/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 12 settembre 2023. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato UN IA. Udito l’avvocato Francesco Ferialdi. FATTI DI CAUSA 1. CO NZ (in seguito “CO E.”) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il fratello IO NZ (in seguito “IO E.”) per sentire accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione dell’art. 1, della legge n. 652 del 1986, dell’atto notarile di compravendita del 31/03/2003, stipulato dal convenuto con l’Amministrazione finanziaria, assumendo che tale atto era lesivo dei suoi diritti di assegnatario esclusivo e di coassegnatario di alcuni beni immobili in Cavallino-RT, via Adige 89. Sulla base della domanda di acquisto che egli aveva presentato al Demanio in data 21/12/1990, l’attore ha chiesto il trasferimento del compendio immobiliare in questione verso il pagamento di un congruo prezzo. Costituendosi in giudizio, IO E. ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, la condanna dell’attore alla restituzione del prezzo pagato dal convenuto per l’acquisto dei beni il cui trasferimento fosse stato dichiarato nullo e, nell’ipotesi di rigetto dell’altrui domanda, la condanna di CO E. al rilascio degli immobili occupati. L’Agenzia 3 di 10 del Demanio, costituendosi in giudizio, si è dichiarata disponibile a trasferire all’avente diritto l’immobile oggetto della domanda. 2. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1954/2009, ha accertato che il convenuto IO E. non aveva i requisiti previsti dall’art. 1, della legge n. 652 del 1986, per acquistare gli edifici costituiti dal primo piano dell’abitazione sita in località Cavallino- RT (via Adige n. 89), con le relative parti comuni ed i magazzini, e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità parziale del rogito del 31/03/2003, nella parte relativa alla cessione dei detti beni;
ha riconosciuto che l’attore CO E. aveva i requisiti di cui all’articolo 1, cit., e che, in data 21/12/1990, aveva presentato la relativa domanda, ed ha quindi trasferito a quest’ultimo i detti edifici, condizionando il passaggio di proprietà al pagamento da parte dello stesso CO E. della somma di euro 39.186,90; ha inoltre condannato le Amministrazioni convenute (MEF e Agenzia del Demanio) a restituire a IO E. la somma di euro 39.186,80, al momento del trasferimento dei beni da quest’ultimo a CO E. 3. Sul gravame interposto da IO E., la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione impugnata e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. 4. In particolare, la Corte di Venezia, per quanto qui rileva, ha condiviso il ragionamento del primo giudice sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è documentalmente provato che CO E., oltre a essere socio della Cooperativa, era assegnatario del lotto 72/C, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 652 del 1986; (ii) la stessa parte era anche insediata sul lotto in contestazione, come attestato dal certificato di residenza, che ha valore presuntivo circa il luogo di effettiva dimora;
(iii) quanto all’efficacia probatoria della lettera del 31/03/2004, inviata da IO E. a CO E., a 4 di 10 prescindere dal valore confessorio del documento, in essa lo scrivente riconosce che l’appartamento al primo piano oggetto di causa era occupato dal fratello CO e si dichiara disponibile a trasferirgli l’immobile in qualsiasi momento;
(iv) in un giudizio penale è stato accertato che IO E. ha reso false attestazioni circa l’inesistenza di altri assegnatari del lotto che egli si accingeva ad acquistare dalla P.A.; (v) il primo giudice non ha errato nel trasferire all’attore anche il magazzino adibito a cantina (mappale 163, sub. 12) che, secondo la prospettazione dell’appellante, non era oggetto dell’altrui domanda, in quanto la pronuncia del Tribunale riguarda tutta quanta la domanda, riferita all’intero lotto, compresi il terreno circostante e i magazzini. 5. MO NZ, in qualità di figlia e unica erede di IO NZ, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; CO NZ resiste con controricorso;
l’Agenzia del Demanio e il MEF sono rimasti intimati. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I. La narrativa della sentenza d’appello sintetizza in questi termini la vicenda fattuale prodromica all’avvio della causa: (a) la domanda di CO E. è fondata sul fatto che l’attore, il fratello IO E. ed il padre AC E. avevano costituito un “nucleo cooperatore” facente parte della Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti RT S.c.a.r.l., assegnatario di un lotto di terreno coltivabile contrassegnato con il numero 72, ulteriormente suddiviso in tre porzioni contrassegnate con le lettere A, B, C;
(b) con convenzione del 25/01/1984, in vista dell’emanazione della normativa che avrebbe dovuto disciplinare il trasferimento a titolo oneroso dei lotti ai soci assegnatari, AC E., CO E. e IO E. avevano regolamentato i rapporti relativi all’utilizzo delle aree assegnate, in particolare degli edifici insistenti sul terreno, assegnando a IO E. “il piano terra del fabbricato 5 di 10 indicato con la lettera A” ed a CO “il primo piano del fabbricato di cui al sedime, più il magazzino di cui al n. 1”; (c) successivamente è stata emanata la legge n. 652 del 1986, il cui articolo 1 ha autorizzato l’Amministrazione finanziaria a vendere, a trattativa privata, ai soci della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di RT i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato del Comune di Venezia, di cui risultavano assegnatari alla data di entrata in vigore della legge;
(d) AC E. è deceduto pochi giorni prima dell’entrata in vigore di tale legge e, nel 1990, i figli CO E. e IO E. hanno presentato due distinte domande di acquisto delle parti del lotto 72 ad essi spettanti;
(e) l’Agenzia del Demanio, in data 31/03/2003, dando corso all’iter della cessione dei lotti, ha venduto a IO E. il lotto 72 comprensivo del mappale 163 con i sovrastanti fabbricati, compresi l’area a comune e l’edificio il cui primo piano era stato assegnato a CO E., che vi aveva la propria abitazione e che vi risiedeva dal 1981; (f) CO E. ha proposto reclamo all’Amministrazione e IO E., con lettera al fratello del 1°/04/2003, si è dichiarato disponibile a trasferirgli la porzione di edificio che il dichiarante riconosceva di avere erroneamente acquistato;
(g) a fronte della conferma dell’errore materiale, dato che l’area contrassegnata con il mappale 163, con i sovrastanti edifici, era assegnata ad entrambi i fratelli, CO E., con atto di compravendita del 03/10/2003, ha acquistato dall’Amministrazione finanziaria i cespiti residui;
(h) in seguito CO E. ha ricevuto una lettera del legale del fratello di contestazione di ogni sua pretesa sull’abitazione posta in Cavallino–RT, via Adige 89, primo piano, che era stata dichiarata di esclusiva proprietà di IO E., che l’aveva acquistata dal Demanio il 31/03/2003, con manifestazione della disponibilità, da parte di quest’ultimo, a vendere 6 di 10 al fratello l’immobile al prezzo di euro 145.000,00, oltre a quanto dovuto al Demanio a titolo di penale contrattuale (20 per cento del prezzo di vendita). 1. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione della L. 652/86 (art. 360, I co., n. 3, c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità parziale dell’atto di compravendita di IO E. sebbene CO E., che era gravato del relativo onere probatorio, non avesse fornito la prova dell’esistenza dei requisiti necessari per l’acquisto del lotto, e cioè di essere socio della Cooperativa fra coltivatori diretti di RT, di essere assegnatario di un lotto costituito da terreni e fabbricati su di essi insistenti, facente parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, sito nel Comune di Venezia (località Punta Sabbioni – Cavallino), e di essersi insediato sul lotto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (15/10/1986). Rileva che assegnatario del mappale 163, con sovrastanti fabbricati (lotto 72/A), era AC E., padre delle parti, del quale IO E. era unico erede, sicché CO E., in qualità di legittimario, non poteva rendersi assegnatario del lotto, con l’ulteriore precisazione che il Demanio non vende immobili o porzioni di immobili, ma soltanto il sedime, che CO E. non aveva chiesto di acquistare. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. Il giudice di appello, disattendendo le specifiche doglianze di IO E., ha condiviso l’accertamento operato dal Tribunale di Venezia in ordine alla sussistenza, in capo a CO E., dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2, della legge n. 652 del 1986, per acquistare dall’Amministrazione finanziaria la parte di interesse del lotto appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, sito in Venezia località Punta BI. Nel dettaglio, la sentenza impugnata ha stabilito che l’attore era socio della Cooperativa 7 di 10 agricola fra coltivatori diretti di RT (primo requisito), che era assegnatario del detto lotto (secondo requisito) e che (art. 2, comma 6) si era insediato sul lotto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (terzo requisito), avendo da diversi anni la propria abitazione e la propria residenza al primo piano di uno dei fabbricati insistenti sul un terreno incluso nel lotto 72. La Corte di Venezia ha soggiunto che, in un giudizio penale, era stato accertato che IO E. aveva reso dichiarazioni non veritiere riguardo all’inesistenza di altri assegnatari del lotto che aveva acquistato dal Demanio. 1.3. Si aggiunga che è conforme a diritto la scelta dei giudici di merito di non attribuire rilevanza, nel rapporto tra i soci (co)assegnatari del lotto 72 e l’Amministrazione finanziaria, proprietaria del sedime e futura venditrice, alla convenzione del 1984, ossia all’accordo interno con il quale i soci dividevano tra loro il lotto 72 in tre diverse porzioni (72/A, 72/B e 72/C), con assegnazione (ma, come suaccennato, il termine ha un significato improprio), rispettivamente a AC E., IO E. e a CO E. Del resto, alla medesima conclusione è giunto il giudice penale (con sentenza non passata in giudicato per effetto della prescrizione dei reati contestati al dichiarante), il quale aveva ravvisato la non veridicità della dichiarazione di IO E., prodromica all’acquisto del podere 72/A, in punto di inesistenza di altri assegnatari del lotto dal medesimo acquistato. 2. Con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2731 c.c. (art. 360, I co., n. 3, c.p.c.)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha attribuito valore confessorio alla lettera del 1°/04/2003 (con incipit: “Caro fratello”) - ove IO E. comunica al fratello CO E. che l’acquisto dei terreni dall’Amministrazione finanziaria era avvenuto in conformità delle assegnazioni in essere e che lo scrivente, per potere acquistare quanto in suo possesso, aveva 8 di 10 dovuto acquistare tutti i manufatti insistenti sul mappale 163 (compreso l’appartamento del primo piano, occupato da CO E.) – che è priva di efficacia confessoria perché si limita ad affermare che il fratello CO occupava l’appartamento, non certo che ne fosse l’assegnatario. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in realtà, non attribuisce valore confessorio alla missiva del 1°/04/2003. Nel disattendere il terzo motivo di appello, la Corte territoriale (vedi pag. 10 della decisione), con apprezzamento meritale incensurabile nel giudizio di legittimità, rimarca un elemento di fatto (per altro, non contestato) ossia che, «a prescindere dal valore confessorio del detto documento», l’appellante ha espressamente riconosciuto che l’appartamento al primo piano oggetto di causa era occupato dal fratello CO E. 3. Con il terzo motivo [«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio anche in punto di prova (art. 360, I co., n. 5, c.p.c.)»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha considerato che la domanda di CO E. non è accoglibile perché riguarda la rivendica di un piano, con esclusione del terreno circostante, mentre la legge n. 652 del 1986 non consente di alienare edifici o porzioni di edifici, ma soltanto “lotti”, ove possono insistere più edifici o un solo edificio, diviso in più unità abitative. Da una diversa angolazione giuridica, la ricorrente addebita alla Corte d’appello di non avere valutato e di avere travisato, anche nell’apprezzamento delle prove, la mancata assegnazione a CO E. del lotto 72/A (in origine del padre AC E. e poi del fratello IO E.). 3.1. Il motivo è inammissibile. 9 di 10 3.2. Il rilievo critico collide con il principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. 4. Con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha condannato IO E. a pagare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e quelle di c.t.u., benché la complessità e la novità della questione giuridica trattata (attinente all’interpretazione della legge n. 652 del 1986) imponessero la compensazione delle spese o, quantomeno, la condanna alle spese anche a carico dell’Agenzia del Demanio, in ragione di un suo eventuale concorso di responsabilità nel compimento di un atto dichiarato parzialmente nullo. 4.1. Il motivo non è fondato. 4.2. La condanna dell’appellante alle spese di lite è conforme al principio di soccombenza di cui all’art. 91, cod. proc. civ.; inoltre, è orientamento consolidato (ex multis, Cass. 04/08/2017, n. 19613) che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. 5. In conclusione, il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 10 di 10 euro 6.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2023.
- Ricorrente -
Contro NZ RA, elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo 61, presso lo studio dell’avvocato IN Gentile ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Ferialdi ([...]).
- Controricorrente -
E contro PROPRIETÀ Civile Sent. Sez. 2 Num. 26651 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 15/09/2023 2 di 10 AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
- Intimati -
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2476/2017 depositata il 06/11/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 12 settembre 2023. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato UN IA. Udito l’avvocato Francesco Ferialdi. FATTI DI CAUSA 1. CO NZ (in seguito “CO E.”) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il fratello IO NZ (in seguito “IO E.”) per sentire accertare e dichiarare la nullità parziale, per violazione dell’art. 1, della legge n. 652 del 1986, dell’atto notarile di compravendita del 31/03/2003, stipulato dal convenuto con l’Amministrazione finanziaria, assumendo che tale atto era lesivo dei suoi diritti di assegnatario esclusivo e di coassegnatario di alcuni beni immobili in Cavallino-RT, via Adige 89. Sulla base della domanda di acquisto che egli aveva presentato al Demanio in data 21/12/1990, l’attore ha chiesto il trasferimento del compendio immobiliare in questione verso il pagamento di un congruo prezzo. Costituendosi in giudizio, IO E. ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, la condanna dell’attore alla restituzione del prezzo pagato dal convenuto per l’acquisto dei beni il cui trasferimento fosse stato dichiarato nullo e, nell’ipotesi di rigetto dell’altrui domanda, la condanna di CO E. al rilascio degli immobili occupati. L’Agenzia 3 di 10 del Demanio, costituendosi in giudizio, si è dichiarata disponibile a trasferire all’avente diritto l’immobile oggetto della domanda. 2. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1954/2009, ha accertato che il convenuto IO E. non aveva i requisiti previsti dall’art. 1, della legge n. 652 del 1986, per acquistare gli edifici costituiti dal primo piano dell’abitazione sita in località Cavallino- RT (via Adige n. 89), con le relative parti comuni ed i magazzini, e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità parziale del rogito del 31/03/2003, nella parte relativa alla cessione dei detti beni;
ha riconosciuto che l’attore CO E. aveva i requisiti di cui all’articolo 1, cit., e che, in data 21/12/1990, aveva presentato la relativa domanda, ed ha quindi trasferito a quest’ultimo i detti edifici, condizionando il passaggio di proprietà al pagamento da parte dello stesso CO E. della somma di euro 39.186,90; ha inoltre condannato le Amministrazioni convenute (MEF e Agenzia del Demanio) a restituire a IO E. la somma di euro 39.186,80, al momento del trasferimento dei beni da quest’ultimo a CO E. 3. Sul gravame interposto da IO E., la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione impugnata e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. 4. In particolare, la Corte di Venezia, per quanto qui rileva, ha condiviso il ragionamento del primo giudice sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è documentalmente provato che CO E., oltre a essere socio della Cooperativa, era assegnatario del lotto 72/C, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 652 del 1986; (ii) la stessa parte era anche insediata sul lotto in contestazione, come attestato dal certificato di residenza, che ha valore presuntivo circa il luogo di effettiva dimora;
(iii) quanto all’efficacia probatoria della lettera del 31/03/2004, inviata da IO E. a CO E., a 4 di 10 prescindere dal valore confessorio del documento, in essa lo scrivente riconosce che l’appartamento al primo piano oggetto di causa era occupato dal fratello CO e si dichiara disponibile a trasferirgli l’immobile in qualsiasi momento;
(iv) in un giudizio penale è stato accertato che IO E. ha reso false attestazioni circa l’inesistenza di altri assegnatari del lotto che egli si accingeva ad acquistare dalla P.A.; (v) il primo giudice non ha errato nel trasferire all’attore anche il magazzino adibito a cantina (mappale 163, sub. 12) che, secondo la prospettazione dell’appellante, non era oggetto dell’altrui domanda, in quanto la pronuncia del Tribunale riguarda tutta quanta la domanda, riferita all’intero lotto, compresi il terreno circostante e i magazzini. 5. MO NZ, in qualità di figlia e unica erede di IO NZ, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; CO NZ resiste con controricorso;
l’Agenzia del Demanio e il MEF sono rimasti intimati. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I. La narrativa della sentenza d’appello sintetizza in questi termini la vicenda fattuale prodromica all’avvio della causa: (a) la domanda di CO E. è fondata sul fatto che l’attore, il fratello IO E. ed il padre AC E. avevano costituito un “nucleo cooperatore” facente parte della Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti RT S.c.a.r.l., assegnatario di un lotto di terreno coltivabile contrassegnato con il numero 72, ulteriormente suddiviso in tre porzioni contrassegnate con le lettere A, B, C;
(b) con convenzione del 25/01/1984, in vista dell’emanazione della normativa che avrebbe dovuto disciplinare il trasferimento a titolo oneroso dei lotti ai soci assegnatari, AC E., CO E. e IO E. avevano regolamentato i rapporti relativi all’utilizzo delle aree assegnate, in particolare degli edifici insistenti sul terreno, assegnando a IO E. “il piano terra del fabbricato 5 di 10 indicato con la lettera A” ed a CO “il primo piano del fabbricato di cui al sedime, più il magazzino di cui al n. 1”; (c) successivamente è stata emanata la legge n. 652 del 1986, il cui articolo 1 ha autorizzato l’Amministrazione finanziaria a vendere, a trattativa privata, ai soci della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di RT i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato del Comune di Venezia, di cui risultavano assegnatari alla data di entrata in vigore della legge;
(d) AC E. è deceduto pochi giorni prima dell’entrata in vigore di tale legge e, nel 1990, i figli CO E. e IO E. hanno presentato due distinte domande di acquisto delle parti del lotto 72 ad essi spettanti;
(e) l’Agenzia del Demanio, in data 31/03/2003, dando corso all’iter della cessione dei lotti, ha venduto a IO E. il lotto 72 comprensivo del mappale 163 con i sovrastanti fabbricati, compresi l’area a comune e l’edificio il cui primo piano era stato assegnato a CO E., che vi aveva la propria abitazione e che vi risiedeva dal 1981; (f) CO E. ha proposto reclamo all’Amministrazione e IO E., con lettera al fratello del 1°/04/2003, si è dichiarato disponibile a trasferirgli la porzione di edificio che il dichiarante riconosceva di avere erroneamente acquistato;
(g) a fronte della conferma dell’errore materiale, dato che l’area contrassegnata con il mappale 163, con i sovrastanti edifici, era assegnata ad entrambi i fratelli, CO E., con atto di compravendita del 03/10/2003, ha acquistato dall’Amministrazione finanziaria i cespiti residui;
(h) in seguito CO E. ha ricevuto una lettera del legale del fratello di contestazione di ogni sua pretesa sull’abitazione posta in Cavallino–RT, via Adige 89, primo piano, che era stata dichiarata di esclusiva proprietà di IO E., che l’aveva acquistata dal Demanio il 31/03/2003, con manifestazione della disponibilità, da parte di quest’ultimo, a vendere 6 di 10 al fratello l’immobile al prezzo di euro 145.000,00, oltre a quanto dovuto al Demanio a titolo di penale contrattuale (20 per cento del prezzo di vendita). 1. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione della L. 652/86 (art. 360, I co., n. 3, c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità parziale dell’atto di compravendita di IO E. sebbene CO E., che era gravato del relativo onere probatorio, non avesse fornito la prova dell’esistenza dei requisiti necessari per l’acquisto del lotto, e cioè di essere socio della Cooperativa fra coltivatori diretti di RT, di essere assegnatario di un lotto costituito da terreni e fabbricati su di essi insistenti, facente parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, sito nel Comune di Venezia (località Punta Sabbioni – Cavallino), e di essersi insediato sul lotto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (15/10/1986). Rileva che assegnatario del mappale 163, con sovrastanti fabbricati (lotto 72/A), era AC E., padre delle parti, del quale IO E. era unico erede, sicché CO E., in qualità di legittimario, non poteva rendersi assegnatario del lotto, con l’ulteriore precisazione che il Demanio non vende immobili o porzioni di immobili, ma soltanto il sedime, che CO E. non aveva chiesto di acquistare. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. Il giudice di appello, disattendendo le specifiche doglianze di IO E., ha condiviso l’accertamento operato dal Tribunale di Venezia in ordine alla sussistenza, in capo a CO E., dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2, della legge n. 652 del 1986, per acquistare dall’Amministrazione finanziaria la parte di interesse del lotto appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, sito in Venezia località Punta BI. Nel dettaglio, la sentenza impugnata ha stabilito che l’attore era socio della Cooperativa 7 di 10 agricola fra coltivatori diretti di RT (primo requisito), che era assegnatario del detto lotto (secondo requisito) e che (art. 2, comma 6) si era insediato sul lotto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (terzo requisito), avendo da diversi anni la propria abitazione e la propria residenza al primo piano di uno dei fabbricati insistenti sul un terreno incluso nel lotto 72. La Corte di Venezia ha soggiunto che, in un giudizio penale, era stato accertato che IO E. aveva reso dichiarazioni non veritiere riguardo all’inesistenza di altri assegnatari del lotto che aveva acquistato dal Demanio. 1.3. Si aggiunga che è conforme a diritto la scelta dei giudici di merito di non attribuire rilevanza, nel rapporto tra i soci (co)assegnatari del lotto 72 e l’Amministrazione finanziaria, proprietaria del sedime e futura venditrice, alla convenzione del 1984, ossia all’accordo interno con il quale i soci dividevano tra loro il lotto 72 in tre diverse porzioni (72/A, 72/B e 72/C), con assegnazione (ma, come suaccennato, il termine ha un significato improprio), rispettivamente a AC E., IO E. e a CO E. Del resto, alla medesima conclusione è giunto il giudice penale (con sentenza non passata in giudicato per effetto della prescrizione dei reati contestati al dichiarante), il quale aveva ravvisato la non veridicità della dichiarazione di IO E., prodromica all’acquisto del podere 72/A, in punto di inesistenza di altri assegnatari del lotto dal medesimo acquistato. 2. Con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2731 c.c. (art. 360, I co., n. 3, c.p.c.)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha attribuito valore confessorio alla lettera del 1°/04/2003 (con incipit: “Caro fratello”) - ove IO E. comunica al fratello CO E. che l’acquisto dei terreni dall’Amministrazione finanziaria era avvenuto in conformità delle assegnazioni in essere e che lo scrivente, per potere acquistare quanto in suo possesso, aveva 8 di 10 dovuto acquistare tutti i manufatti insistenti sul mappale 163 (compreso l’appartamento del primo piano, occupato da CO E.) – che è priva di efficacia confessoria perché si limita ad affermare che il fratello CO occupava l’appartamento, non certo che ne fosse l’assegnatario. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in realtà, non attribuisce valore confessorio alla missiva del 1°/04/2003. Nel disattendere il terzo motivo di appello, la Corte territoriale (vedi pag. 10 della decisione), con apprezzamento meritale incensurabile nel giudizio di legittimità, rimarca un elemento di fatto (per altro, non contestato) ossia che, «a prescindere dal valore confessorio del detto documento», l’appellante ha espressamente riconosciuto che l’appartamento al primo piano oggetto di causa era occupato dal fratello CO E. 3. Con il terzo motivo [«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio anche in punto di prova (art. 360, I co., n. 5, c.p.c.)»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha considerato che la domanda di CO E. non è accoglibile perché riguarda la rivendica di un piano, con esclusione del terreno circostante, mentre la legge n. 652 del 1986 non consente di alienare edifici o porzioni di edifici, ma soltanto “lotti”, ove possono insistere più edifici o un solo edificio, diviso in più unità abitative. Da una diversa angolazione giuridica, la ricorrente addebita alla Corte d’appello di non avere valutato e di avere travisato, anche nell’apprezzamento delle prove, la mancata assegnazione a CO E. del lotto 72/A (in origine del padre AC E. e poi del fratello IO E.). 3.1. Il motivo è inammissibile. 9 di 10 3.2. Il rilievo critico collide con il principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. 4. Con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha condannato IO E. a pagare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e quelle di c.t.u., benché la complessità e la novità della questione giuridica trattata (attinente all’interpretazione della legge n. 652 del 1986) imponessero la compensazione delle spese o, quantomeno, la condanna alle spese anche a carico dell’Agenzia del Demanio, in ragione di un suo eventuale concorso di responsabilità nel compimento di un atto dichiarato parzialmente nullo. 4.1. Il motivo non è fondato. 4.2. La condanna dell’appellante alle spese di lite è conforme al principio di soccombenza di cui all’art. 91, cod. proc. civ.; inoltre, è orientamento consolidato (ex multis, Cass. 04/08/2017, n. 19613) che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. 5. In conclusione, il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 10 di 10 euro 6.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2023.