Sentenza 9 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN00 2 1 4 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA OPO O ITA AND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 12111/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 286 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Ud.11/07/00 - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia SOLE 24 OF SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 9 GEN. 2001 IL CANCELLIERE NOVI CRISTOFONO O CRISTOFORO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, LIRE 3000 CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato MESSINA PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG407875
contro
FF.SS. -FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata Topia legale al Sig. BUCC in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio per diritti L. dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 11 1.7.01. 2000 IL CANCELLIERE | 3497 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 43/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 28/01/99 R.G.N. 897/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 28 luglio 199 il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a., nei confronti di OV Cristoforo ed avverso la sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda del OV, cessato dal servizio anteriormente al 31.12.1995, diretta a far computare nella base di calcolo della indennità di buonuscita le voci retributive come previsto dall'art. 2120 c.c.. Osservava in motivazione che le fonti normative della indennità di buonuscita dei ferrovieri sono l'art. 13 della legge n. 204 del 1995, che ha previsto che sino Guidoden al 31.12.1995 si applica per il trattamento di fine rapporto l'art. 14 della legge n. 829 del 1973, che prevede un diverso e più favorevole criterio di determinazione costituito dall'80% dell'ultima retribuzione, mentre solo per quelli cessati successivamente è previsto il trattamento di fine rapporto regolato dagli artt. 2120 e 2121 C.C.. Rilevava che la richiesta di computare la base di calcolo secondo i criteri di cui all'art. 2120 c.c., per un dipendente avente diritto alla indennità di buonuscita, costituiva l'arbitrario innesto della regolamentazione di un istituto su un altro affatto 1 diverso. Osservava che l'estensione della base di calcolo della buonuscita con l'inclusione dellaindennità di tredicesima e della indennità integrativa speciale non è stato effetto di un inesistente principio di omnicomprensività ma di specifici interventi legislativi, legge n. 75 del 1980 e n. 87 del 1994. In ordine alla prospettata illegittimità delle norme che regolano la indennità di buonuscita dei ferrovieri rilevava, da un canto, che la diversità di criteri di computo delle due indennità di fine rapporto era connessa al diverso sistema della indennità rispetto al t.f.r. e, dall'altro, che non Gurholden era dimostrato che il sistema del calcolo della indennità fosse meno favorevole di quello previsto dall'art. 2120 c.c. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il OV, resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il principio della omnicomprensività della base di calcolo delle 2 indennità di fine rapporto è stato affermato da ripetute sentenze della Corte Costituzionale e che le leggi del 1980 e del 1984, che hanno allargato la base di calcolo della indennità di buonuscita, sono effetto sollecitazione del giudice delle leggi ad della uniformare nel senso della omnicomprensività la base di calcolo. Rileva poi che nella contrattazione collettiva dei ferrovieri non è dato rinvenire alcuna pattuizione in deroga al principio della omnicomprensività. Palese è l'infondatezza del motivo stesso atteso che, avendo il Tribunale accertato che le fonti normative della indennità di buonuscita sono diverse ed autonome Gun oldu rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto, la sentenza impugnata non poteva violare e falsamente applicare norme che non regolano la fattispecie. Quanto alla sollecitazione all'ampliamento della base di calcolo della indennità di buonuscita da parte della Corte Costituzionale il Tribunale ha correttamente rilevato che il legislatore è intervenuto con le leggi n. 75 del 1980 e n. 87 del 1994 per includere nel computo tredicesima e indennità integrativa speciale, e la necessità di questo intervento esclude la vigenza nella materia di un principio di omnicomprensività o che esso sia stato 3 affermato dalla Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 243 del 1993 con la quale dichiarò la illegittimità delle norme che prevedevano la esclusione della indennità integrativa della buonuscita, ha premesso che la valutazione comparativa delle varie indennità di fine rapporto va fatta sul risultato complessivo dei vari meccanismi e non poteva limitarsi a singole disposizioni. Non ha, pertanto, ritenuto di emettere una sentenza additiva che ampliasse, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, ma ha preferito rimettere al legislatore l'adeguamento della indennità, sul rilievo che siffatta operazione avrebbe DE potuto introdurre disparità di segno opposto a quella denunziata, osservando in particolare che per la categoria dei ferrovieri l'aumento di un quinto della anzianità previsto per il computo della indennità di anzianità avrebbe determinato un trattamento eccessivamente favorevole. Il rilievo,infine, che la contrattazione collettiva dei ferrovieri non si sia occupata dell'indennità di buonuscita non dimostra affatto che la medesima intendesse confermare il principio di omnicomprensività della base di calcolo di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. non applicabile al ferrovieri, 4 ma conferma piuttosto che, trattandosi di materia regolata esclusivamente per legge, la contrattazione collettiva non poteva su di essa intervenire. Con il secondo motivo, denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privato, non siano stati applicati i principi di determinazione della base di calcolo previsti dalla normativa privatistica. La censura è infondata. Il ricorrente ripropone quella censurata dal ortopedia normativa, giustamente Guilds Tribunale, artificiosamente distinguendo la base di calcolo dai criteri di calcolo e proponendo di applicare alla prima il criterio privatistico e ai secondi quello pubblicistico. Osserva il Collegio che la base di calcolo è uno dei criteri del calcolo e, quindi, i criteri di calcolo di ciascuna indennità di fine rapporto vanno adottati nel loro insieme, non potendosi adottare per una indennità la base di calcolo di altra indennità se non violando le diverse norme di legge che regolano l'una o l'altra indennità. Con il terzo motivo si prospetta l'illegittimità costituzionale degli artt. 14 1. n. 5 829 del 1973, n.210 del 1985 e n. 537 del 1973, che fanno si che nell'ambito della stessa azienda vi siano altamente differenziatitrattamenti e perciò palesemente discriminatori a seconda del momento di collocamento a riposo in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità ed equità di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost. La censura manca del necessario carattere della rilevanza della proposta questione di illegittimità costituzionale ai fini dell'accoglimento del ricorso non essendo dimostrato nè dedotto che la misura della indennità di buonuscita, calcolata su una base Guidolde stipendiale più ridotta ma sull'ultima retribuzione e con un incremento della anzianità, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, sia inferiore a quella che si avrebbe se la medesima fosse calcolata con i criteri del trattamento di fine rapporto. Va, infatti, ribadito che quel che rileva ai fini dei principi costituzionali di cui si denunzia la violazione è il risultato complessivo dei vari meccanismi, come ha precisato la citata sentenza, e non la divergenza per uno dei criteri del calcolo se compensata da divergenze di segno opposto di altri criteri del medesimo sistema di calcolo. 6 Infine va rilevato che, ove sussistesse un differenziato trattamento ai fini della indennità di fine rapporto tra i ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995, esso non costituirebbe violazione del principio costituzionale di uguaglianza in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedisce il raffronto(cfr. Cass. 2955 del 1997). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2000. Il PRESIDENTE Машино розбій IL CONS IGLIERE ESTENSORE Shill SIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria #9 GEN. 2001 I oggi, D A , IL COLLABORATORE 0 S 1 O S 3 A DI CANCELLERIA L M . 3 A E L T T 5 R , P O R U . B A S A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I T D - N S I 8 - G S O 1 P O N 1 E M A S I 7 D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D