Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1988, n. 8854
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Sentenza 20 maggio 1988

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Alla luce delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 10, comma sesto, prevede che "la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto principale della soc. Autostrade s.P.A.", si devono ribadire le finalità oggettivamente pubbliche del servizio svolto da detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni diritto privato. Ne consegue che l'attività svolta da tale società - anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa - ha la natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato, dal che consegue ulteriormente la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio dei suoi rappresentanti, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod.Pen. (fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di "pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio" del presidente della società ai fini del reato di corruzione propria nella gestione degli appalti concessi dalla società stessa).

La disposizione di cui all'art. 333, terzo comma, cod. Proc. Pen., che vieta qualsiasi uso delle denunce anonime, salvo quanto disposto dall'art. 240 dello stesso codice, non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria - i quali prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse - possano trovare utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata e appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Ai fini del giudizio sull'applicabilità dell'art. 6 della legge 1997, n. 267 al processo davanti alla corte di cassazione, deve escludersi la necessità di valutazione della rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni predibattimentali non più consentite, se la persona cui le dichiarazioni si riferiscono abbia rinunciato a far valere la questione sulla responsabilità penale, a norma dell'art. 599 cod. Proc. Pen.(c.D. "patteggiamento" in appello).

Nel delitto di corruzione, allorché vi sia una pluralità di dazioni di denaro, ogni remunerazione integra un fatto-reato, e tali dazioni, se poste in essere in esecuzione di un unico patto corruttivo, configurano un delitto continuato; conseguentemente, il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è avvenuta l'ultima corresponsione.

Il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza - che non comporta nullità "generale assoluta e insanabile" - postula una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (nella fattispecie, in cui si verteva in tema di corruzione propria, la corte ha ritenuto che non ricorresse il difetto di correlazione sia perché tra le due ipotesi, prospettate in alternativa, di commissione dei reati in esecuzione di un accordo tra due ministri o in esecuzione di un "patto spartitorio tra partiti a livello nazionale" non vi era alcuna eterogeneità o incompatibilità, sia perché gli addebiti sostanziali erano comunque rappresentati dalla "richiesta e percezione" delle percentuali e delle somme indicate nel capo di imputazione, attraverso le modalità in quest'ultimo specificate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1988, n. 8854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8854
    Data del deposito : 20 maggio 1988

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