CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU PAVICH;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GI OR che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 4 Num. 9456 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PAVICH IU Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. PE IL, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio da annullamento di precedente pronunzia, ha rideterminato nei suoi confronti le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, riducendone la durata da anni due ad anni uno, nell'ambito di un procedimento in cui il IL risponde della detenzione illecita, in qualità di trasportatore, di un ingente quantitativo di hashish. Nella sentenza rescindente, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione aveva censurato sul punto la carenza motivazionale della precedente sentenza della Corte barese, rigettando nel resto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. La Corte di merito, pur confermando la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle anzidette pene accessorie, ne ha ridotto la durata allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo dell'imputato. 2. Nell'unico motivo di lagnanza, il IL denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata: in primo luogo, l'esponente evidenzia che l'annullamento con rinvio, alla luce del dispositivo della sentenza rescindente, era stato disposto limitatamente alle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio, laddove la Corte barese ha argomentato in modo apodittico che il rinvio aveva ad oggetto soltanto la durata delle predette pene accessorie;
in realtà vi erano elementi in base ai quali doveva escludersi l'applicazione sia del ritiro della patente che del divieto di espatrio: quanto alla prima pena accessoria, il LL é stato ritenuto responsabile del solo trasporto del quantitativo di stupefacente, e ciò non può essere preso a indice dell'introduzione dello stesso in ambienti criminosi;
inoltre il ricorrente, incensurato, ha una regolare attività lavorativa e, nel trasportare la droga, conduceva una vettura priva di modifiche strutturali idonee a nascondere lo stupefacente. Su tali punti, oggetto di specifiche deduzioni in appello, la Corte di merito ha omesso di motivare;
ancor più evidente l'apoditticità della conferma del divieto di espatrio, atteso che alcuna attività criminosa é stata commessa fuori dei confini italiani. Infine, quanto alle finalità di reinserimento lavorativo della riduzione della durata delle pene accessorie, il ricorrente evidenzia che egli era già in possesso di una regolare attività lavorativa e, quindi, la revoca della patente costituirebbe di per sé un fattore interruttìvo della sua posizione lavorativa. J 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In primo luogo, il riferimento alla durata delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente é testualmente rinvenibile nella sentenza rescindente, segnatamente nell'ultimo periodo della parte motiva (pag. 4). Ma, a parte tale dato testuale, la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione, non sindacabile in questa sede in quanto scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, anche in ordine alla decisione di confermare l'applicazione delle predette pene accessorie, pur riducendone appunto la durata: vi si esclude, infatti, che al IL possa essere attribuito un ruolo di mero trasportatore ignaro dei circuiti criminali che gli avevano comunque affidato l'ingente trasporto (riferito a circa 29 chilogrammi di hashish per un totale di alcune centinaia di migliaia di dosi singole) e si afferma il verosimile inserimento dell'imputato in un consolidato giro di affari criminosi, stante il suo ruolo fiduciario nella vicenda;
trattasi di supporto argomentativo che appare del tutto logico e, peraltro, sostanzialmente in linea con alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità, tale da privare sostanzialmente di rilevanza lo stato di incensuratezza del prevenuto (al riguardo, sia pure nell'ambito di subprocedimento cautelare, si vedano ad esempio le considerazioni svolte in Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv. 237240, in tema di importazione di oltre 18 kg di cocaina da parte di soggetto incensurato) ed anche il fatto che alla vettura impiegata per il trasporto non fossero state apportate modifiche, elemento che certamente non elide gli elementi fondamentali del fatto storico (trasporto di un quantitativo di hashish particolarmente rilevante) in relazione al quale i giudici di merito hanno valutato la gravità della condotta ascritta al prevenuto. Per quanto riguarda il fatto che non vi sia prova del compimento di attività illecite fuori dei confini italiani - ciò che, secondo il ricorrente, non consentirebbe l'applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio - é chiaro che la valutazione di tale pena accessoria é legata, essenzialmente, sia alla finalità specialpreventiva della comminatoria (e, dunque, alla finalità di scongiurare il pericolo di recidiva), sia alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'odierno ricorrente;
orbene, nel percorso argomentativo della sentenza, il riferimento ai più che verosimili legami con circuiti criminali e l'affidamento al IL di un ingente trasporto di droga, oltre a sottolineare gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. a sostegno delle pene accessorie, costituiscono elementi atti a giustificare, in un'ottica di specialprevenzione, la limitazione agli spostamenti dell'imputato come fattore di possibile agevolazione di ulteriori condotte criminose, in termini del tutto adeguati e commisurati alla vicenda sottostante. Infine, quanto all'incidenza delle pene accessorie sulla posizione lavorativa del IL, é chiaro che il contenimento delle stesse in ragione di un anno giustifica il riferimento a un più rapido reinserimento del IL nell'ambito lavorativo, una 3 volta che le predette pene accessorie saranno venute a cessare;
ma certamente non può affermarsi che l'attuale situazione lavorativa del prevenuto sia ostativa all'applicazione delle pene accessorie di che trattasi, non potendo accreditarsi la tesi che lo status lavorativo dell'imputato valga a vanificare le finalità proprie di tali statuizioni. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IU PAVICH;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GI OR che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile Penale Sent. Sez. 4 Num. 9456 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PAVICH IU Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. PE IL, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio da annullamento di precedente pronunzia, ha rideterminato nei suoi confronti le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, riducendone la durata da anni due ad anni uno, nell'ambito di un procedimento in cui il IL risponde della detenzione illecita, in qualità di trasportatore, di un ingente quantitativo di hashish. Nella sentenza rescindente, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione aveva censurato sul punto la carenza motivazionale della precedente sentenza della Corte barese, rigettando nel resto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. La Corte di merito, pur confermando la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle anzidette pene accessorie, ne ha ridotto la durata allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo dell'imputato. 2. Nell'unico motivo di lagnanza, il IL denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata: in primo luogo, l'esponente evidenzia che l'annullamento con rinvio, alla luce del dispositivo della sentenza rescindente, era stato disposto limitatamente alle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio, laddove la Corte barese ha argomentato in modo apodittico che il rinvio aveva ad oggetto soltanto la durata delle predette pene accessorie;
in realtà vi erano elementi in base ai quali doveva escludersi l'applicazione sia del ritiro della patente che del divieto di espatrio: quanto alla prima pena accessoria, il LL é stato ritenuto responsabile del solo trasporto del quantitativo di stupefacente, e ciò non può essere preso a indice dell'introduzione dello stesso in ambienti criminosi;
inoltre il ricorrente, incensurato, ha una regolare attività lavorativa e, nel trasportare la droga, conduceva una vettura priva di modifiche strutturali idonee a nascondere lo stupefacente. Su tali punti, oggetto di specifiche deduzioni in appello, la Corte di merito ha omesso di motivare;
ancor più evidente l'apoditticità della conferma del divieto di espatrio, atteso che alcuna attività criminosa é stata commessa fuori dei confini italiani. Infine, quanto alle finalità di reinserimento lavorativo della riduzione della durata delle pene accessorie, il ricorrente evidenzia che egli era già in possesso di una regolare attività lavorativa e, quindi, la revoca della patente costituirebbe di per sé un fattore interruttìvo della sua posizione lavorativa. J 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In primo luogo, il riferimento alla durata delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente é testualmente rinvenibile nella sentenza rescindente, segnatamente nell'ultimo periodo della parte motiva (pag. 4). Ma, a parte tale dato testuale, la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione, non sindacabile in questa sede in quanto scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, anche in ordine alla decisione di confermare l'applicazione delle predette pene accessorie, pur riducendone appunto la durata: vi si esclude, infatti, che al IL possa essere attribuito un ruolo di mero trasportatore ignaro dei circuiti criminali che gli avevano comunque affidato l'ingente trasporto (riferito a circa 29 chilogrammi di hashish per un totale di alcune centinaia di migliaia di dosi singole) e si afferma il verosimile inserimento dell'imputato in un consolidato giro di affari criminosi, stante il suo ruolo fiduciario nella vicenda;
trattasi di supporto argomentativo che appare del tutto logico e, peraltro, sostanzialmente in linea con alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità, tale da privare sostanzialmente di rilevanza lo stato di incensuratezza del prevenuto (al riguardo, sia pure nell'ambito di subprocedimento cautelare, si vedano ad esempio le considerazioni svolte in Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv. 237240, in tema di importazione di oltre 18 kg di cocaina da parte di soggetto incensurato) ed anche il fatto che alla vettura impiegata per il trasporto non fossero state apportate modifiche, elemento che certamente non elide gli elementi fondamentali del fatto storico (trasporto di un quantitativo di hashish particolarmente rilevante) in relazione al quale i giudici di merito hanno valutato la gravità della condotta ascritta al prevenuto. Per quanto riguarda il fatto che non vi sia prova del compimento di attività illecite fuori dei confini italiani - ciò che, secondo il ricorrente, non consentirebbe l'applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio - é chiaro che la valutazione di tale pena accessoria é legata, essenzialmente, sia alla finalità specialpreventiva della comminatoria (e, dunque, alla finalità di scongiurare il pericolo di recidiva), sia alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'odierno ricorrente;
orbene, nel percorso argomentativo della sentenza, il riferimento ai più che verosimili legami con circuiti criminali e l'affidamento al IL di un ingente trasporto di droga, oltre a sottolineare gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. a sostegno delle pene accessorie, costituiscono elementi atti a giustificare, in un'ottica di specialprevenzione, la limitazione agli spostamenti dell'imputato come fattore di possibile agevolazione di ulteriori condotte criminose, in termini del tutto adeguati e commisurati alla vicenda sottostante. Infine, quanto all'incidenza delle pene accessorie sulla posizione lavorativa del IL, é chiaro che il contenimento delle stesse in ragione di un anno giustifica il riferimento a un più rapido reinserimento del IL nell'ambito lavorativo, una 3 volta che le predette pene accessorie saranno venute a cessare;
ma certamente non può affermarsi che l'attuale situazione lavorativa del prevenuto sia ostativa all'applicazione delle pene accessorie di che trattasi, non potendo accreditarsi la tesi che lo status lavorativo dell'imputato valga a vanificare le finalità proprie di tali statuizioni. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023.