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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese d febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 900/2021 R.G.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Fabrizio Passaro, per delega dell'avv. Francesco Olivo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 900/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elio Vrenna;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Olivo. opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 18 febbraio 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1571/2020 emesso il 5 dicembre 2020, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 230.000,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore di a titolo di restituzione di un prestito Controparte_1
personale.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha contestato l'idoneità dell'atto di riconoscimento del debito da lui sottoscritto a fornire adeguata prova del credito vantato dall'opposto, evidenziando che la somma di € 230.000,00 fosse stata a quest'ultimo consegnata non a titolo di prestito personale, ma al diverso scopo di permettere all'opposto di finanziare la Wayacht
s.r.l., avendo le parti concordato che tale somma sarebbe stata versata sul conto corrente del padre dell'opponente, (socio della predetta società), e da quest'ultimo successivamente Persona_1
girocontata nelle casse della predetta società. L'opponente ha, in ogni caso, eccepito l'intervenuta estinzione parziale dell'obbligazione, avendo il medesimo già restituito l'importo di € 50.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 giugno 2021, si è costituito in giudizio il quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione svolta da è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'opposto abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante avendo prodotto in atti documentazione attestante l'avvenuta consegna dell'importo di € 230.000,00 a (non oggetto, in ogni caso, di specifica contestazione), nonché Parte_1 la scrittura privata sottoscritta da quest'ultimo, che così testualmente recita: “Il sottoscritto
[...]
(…) dichiara e si riconosce debitore del sig. (…) per l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
230.000,00. Dichiara e riconosce il sig. di aver ricevuto pari importo in data antecedente Parte_1 ad oggi a titolo di cortesia (…). A tal fine il sottoscritto si impegna a restituire Parte_1 all'Ing. la somma di euro 230.000,00”. CP_1
Tanto premesso, non può condividersi l'eccezione di in ordine all'inesistenza Parte_1 del credito preteso da controparte, sul presupposto che l'importo di € 230.000,00 non sarebbe stato da consegnato a titolo di prestito personale e che, conseguentemente, non Controparte_1
sussisterebbe una sua obbligazione restitutoria.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, “se (…) la promessa di pagamento (…) possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall'onere di provarne i fatti costitutivi c.d. relevatio ab onere probandi (ex multis Cass.
13.6.2014 n.13506), nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art.
2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione” (Cassazione civile, sez. II, 20/04/2018, n. 9880; conf. Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, n. 22354; Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, n. 23246; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Avellino,
31/01/2025, n. 156; Corte appello Milano sez. I, 21/07/2023, n. 2398; Corte appello Venezia,
29/09/2022, n. 2083; Corte appello Palermo sez. III, 08/05/2021, n. 748; Corte appello Bari, sez. II,
31/07/2020, n. 1448).
Andando ad analizzare il caso di specie, deve osservarsi che la dichiarazione resa da
[...]
con la quale riconosce il proprio debito nei confronti di per la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 230.000,00, reca la chiara indicazione della fonte di tale obbligazione (laddove riconosce di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ricevere l'importo a titolo di cortesia, obbligandosi alla restituzione), con la conseguenza che alla medesima deve attribuirsi valore di confessione, revocabile unicamente in ipotesi di errore di fatto o violenza.
Ebbene, non avendo la parte opponente provato (né invero allegato) la sussistenza di uno dei suddetti presupposti, la domanda volta a contestare il contenuto dell'atto ricognitivo di cui è causa deve essere respinta.
Deve, a questo punto, confermarsi l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da essendo la medesima unicamente rivolta a Parte_1
provare la sussistenza di un (eventuale) diverso titolo da attribuirsi all'erogazione dell'importo ricevuto dall'opponente (rispetto a quello indicato nell'atto di riconoscimento del debito), e non già
a provare l'eventuale errore di fatto o violenza, risultando, pertanto, non pertinente all'oggetto del presente giudizio, essendo costante l'orientamento giurisprudenziale, per il quale “la confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (Cassazione civile, sez. II, 25/08/2020, n. 17716).
Andando ad analizzare l'ulteriore eccezione svolta da in ordine alla parziale Parte_1 estinzione dell'obbligazione restitutoria tramite assegno bancario dell'importo di € 50.000,00, anche la medesima non può trovare accoglimento.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora il fatto estintivo dell'obbligazione (il pagamento del debito) venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è onere del debitore provare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, laddove la relativa imputazione sia stata contestata dal creditore (cfr. Cassazione civ., sez. III, 28 febbraio 2012, n.
3008; Cassazione civ., sez. I, 15 febbraio 2007, n. 3457; Cassazione civ., sez. III, 18 ottobre 2005,
n. 2013), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/11/2021, n. 31429; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n. 115; Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n. 26275; Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2016, n. 3194; nonché
Cassazione civile, sez. VI, 06 novembre 2017, n. 26275), e ciò sul presupposto per cui l'onere del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debitore di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere del creditore di provare l'eventuale diversa imputazione del pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 novembre
2018, n. 28779, per la quale “l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo”).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte dell'opponente la prova che l'assegno prodotto sia stato emesso per il pagamento del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, data la contestazione da parte del creditore ed emergendo dalla stessa corrispondenza prodotta in atti che il pagamento di € 50.000,00 sarebbe stato effettuato a favore di a titolo di “restituzione finanziamento soci” (v. messaggio p.e.c. inviato da Controparte_1 allegato sub doc. 6 all'atto di citazione). Parte_1
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere Parte_1
rigettata e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
900/2021 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1571/2020 emesso dal
Tribunale di Messina in data 5 dicembre 2020;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_2 CP_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 6 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese d febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 900/2021 R.G.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Fabrizio Passaro, per delega dell'avv. Francesco Olivo, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 900/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elio Vrenna;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Olivo. opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 18 febbraio 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1571/2020 emesso il 5 dicembre 2020, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 230.000,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore di a titolo di restituzione di un prestito Controparte_1
personale.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha contestato l'idoneità dell'atto di riconoscimento del debito da lui sottoscritto a fornire adeguata prova del credito vantato dall'opposto, evidenziando che la somma di € 230.000,00 fosse stata a quest'ultimo consegnata non a titolo di prestito personale, ma al diverso scopo di permettere all'opposto di finanziare la Wayacht
s.r.l., avendo le parti concordato che tale somma sarebbe stata versata sul conto corrente del padre dell'opponente, (socio della predetta società), e da quest'ultimo successivamente Persona_1
girocontata nelle casse della predetta società. L'opponente ha, in ogni caso, eccepito l'intervenuta estinzione parziale dell'obbligazione, avendo il medesimo già restituito l'importo di € 50.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 giugno 2021, si è costituito in giudizio il quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione svolta da è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'opposto abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante avendo prodotto in atti documentazione attestante l'avvenuta consegna dell'importo di € 230.000,00 a (non oggetto, in ogni caso, di specifica contestazione), nonché Parte_1 la scrittura privata sottoscritta da quest'ultimo, che così testualmente recita: “Il sottoscritto
[...]
(…) dichiara e si riconosce debitore del sig. (…) per l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
230.000,00. Dichiara e riconosce il sig. di aver ricevuto pari importo in data antecedente Parte_1 ad oggi a titolo di cortesia (…). A tal fine il sottoscritto si impegna a restituire Parte_1 all'Ing. la somma di euro 230.000,00”. CP_1
Tanto premesso, non può condividersi l'eccezione di in ordine all'inesistenza Parte_1 del credito preteso da controparte, sul presupposto che l'importo di € 230.000,00 non sarebbe stato da consegnato a titolo di prestito personale e che, conseguentemente, non Controparte_1
sussisterebbe una sua obbligazione restitutoria.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, “se (…) la promessa di pagamento (…) possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall'onere di provarne i fatti costitutivi c.d. relevatio ab onere probandi (ex multis Cass.
13.6.2014 n.13506), nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art.
2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione” (Cassazione civile, sez. II, 20/04/2018, n. 9880; conf. Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, n. 22354; Cassazione civile, sez. II, 05/10/2017, n. 23246; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Avellino,
31/01/2025, n. 156; Corte appello Milano sez. I, 21/07/2023, n. 2398; Corte appello Venezia,
29/09/2022, n. 2083; Corte appello Palermo sez. III, 08/05/2021, n. 748; Corte appello Bari, sez. II,
31/07/2020, n. 1448).
Andando ad analizzare il caso di specie, deve osservarsi che la dichiarazione resa da
[...]
con la quale riconosce il proprio debito nei confronti di per la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 230.000,00, reca la chiara indicazione della fonte di tale obbligazione (laddove riconosce di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ricevere l'importo a titolo di cortesia, obbligandosi alla restituzione), con la conseguenza che alla medesima deve attribuirsi valore di confessione, revocabile unicamente in ipotesi di errore di fatto o violenza.
Ebbene, non avendo la parte opponente provato (né invero allegato) la sussistenza di uno dei suddetti presupposti, la domanda volta a contestare il contenuto dell'atto ricognitivo di cui è causa deve essere respinta.
Deve, a questo punto, confermarsi l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da essendo la medesima unicamente rivolta a Parte_1
provare la sussistenza di un (eventuale) diverso titolo da attribuirsi all'erogazione dell'importo ricevuto dall'opponente (rispetto a quello indicato nell'atto di riconoscimento del debito), e non già
a provare l'eventuale errore di fatto o violenza, risultando, pertanto, non pertinente all'oggetto del presente giudizio, essendo costante l'orientamento giurisprudenziale, per il quale “la confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (Cassazione civile, sez. II, 25/08/2020, n. 17716).
Andando ad analizzare l'ulteriore eccezione svolta da in ordine alla parziale Parte_1 estinzione dell'obbligazione restitutoria tramite assegno bancario dell'importo di € 50.000,00, anche la medesima non può trovare accoglimento.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora il fatto estintivo dell'obbligazione (il pagamento del debito) venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è onere del debitore provare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, laddove la relativa imputazione sia stata contestata dal creditore (cfr. Cassazione civ., sez. III, 28 febbraio 2012, n.
3008; Cassazione civ., sez. I, 15 febbraio 2007, n. 3457; Cassazione civ., sez. III, 18 ottobre 2005,
n. 2013), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/11/2021, n. 31429; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n. 115; Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n. 26275; Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2016, n. 3194; nonché
Cassazione civile, sez. VI, 06 novembre 2017, n. 26275), e ciò sul presupposto per cui l'onere del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debitore di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere del creditore di provare l'eventuale diversa imputazione del pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 novembre
2018, n. 28779, per la quale “l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo”).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte dell'opponente la prova che l'assegno prodotto sia stato emesso per il pagamento del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, data la contestazione da parte del creditore ed emergendo dalla stessa corrispondenza prodotta in atti che il pagamento di € 50.000,00 sarebbe stato effettuato a favore di a titolo di “restituzione finanziamento soci” (v. messaggio p.e.c. inviato da Controparte_1 allegato sub doc. 6 all'atto di citazione). Parte_1
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere Parte_1
rigettata e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
900/2021 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1571/2020 emesso dal
Tribunale di Messina in data 5 dicembre 2020;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_2 CP_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 6 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli