Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
Lo straniero condannato, espulso a sua richiesta a norma dell'art. 7, comma primo 2 ter, D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, non ha titolo a chiedere, sulla base della successiva abrogazione di detta disposizione, la revoca dell'espulsione, in quanto tale abrogazione non può far venir meno gli effetti ricollegati dalla previgente disciplina ai provvedimenti espulsivi già eseguiti in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che un'eventuale revoca avrebbe fatto cessare l'effetto, favorevole al condannato, di sospensione dell'esecuzione della pena e determinato quello, sfavorevole, del ripristino dello "status detentionis" per l'esecuzione della pena residua, interrotta a seguito dell'espulsione)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 47237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47237 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4346
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 012907/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UB AR N. IL 01/12/1950;
avverso ORDINANZA del 05/02/2004 CORTE ASSISE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza della Corte di assise di Milano in data 10/9/96, divenuta irrevocabile, CH AR BE, nato ad [...], è stato espulso dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7 comma 12^-ter D.L. 30/12/89 n. 416 conv. in legge 28/2/90 n. 39. Si tratta dell'istituto - quello dell'espulsione su richiesta dello straniero imputato o, come nel caso di specie, condannato - che è stato abrogato dall'art. 46 comma 1^ lett. e) della legge 6/3/98 n. 40 (art. 47 comma 2^ lett. e) D.L.vo 25/7/98 n. 286).
Il 20/11/03 il CH ha proposto incidente di esecuzione onde ottenere la revoca dell'espulsione disposta nel 1996 stante l'abrogazione della norma che la prevedeva.
La Corte di assise di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza con ordinanza in data 5/2/04. Nel provvedimento viene anzitutto definita la natura della norma abrogata, considerata di carattere processuale ma con effetti sostanziali di carattere affittivo.
Ha poi ritenuto il giudice dell'esecuzione che le norme attualmente in vigore che disciplinano l'istituto che a quello dell'espulsione su richiesta più si avvicina - quello dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa previsto dai commi 1^ e 5^ dall'art. 16 D.L.vo 286/1998 come sostituito dalla legge 30/7/02 n. 189 - si pongano con la norma abrogata in rapporto di continuità,
malgrado alcune differenze, sotto i profili delle condizioni legittimanti e delle conseguenze in caso di inadempimento dell'obbligo di non fare rientro nello Stato.
E ritenuto dunque trattarsi di situazione rientrante nella previsione dell'art. 2 comma 3^ C.P., la Corte di assise ha reputato inutile stabilire quale fossero le disposizioni più favorevoli stante l'irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione alla quale è stata disposta l'espulsione su richiesta.
Contro questa pronuncia il difensore del CH ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge sull'assunto che non vi sarebbe continuità normativa tra i due istituti, ma solo l'abrogazione della norma che prevedeva l'espulsione a richiesta, e che dovrebbe in ogni caso applicarsi l'art. 16 comma 8^ D.L.vo 286/1998 secondo cui la pena detentiva comminata al condannato espulso a titolo di sanzione alternativa è estinta dopo dieci anni se lo stesso non è rientrato illegittimamente in Italia.
La doglianza, a parte che nel caso di specie non sono ancora trascorsi dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione e che non è ammissibile una commistione di norme relative a istituti diversi, è priva di fondamento e il gravame va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. La soluzione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione deve invero ritenersi corretta alla luce del principio che questa Sezione ha già avuto occasione di affermare e il Collegio ritiene condivisibile (cfr. la sentenza 10/7/01, Tancev, rv. 219.656) secondo cui l'abrogazione dell'istituto dell'espulsione su richiesta non può comunque, a prescindere da ogni considerazione sulla sua natura e sui rapporti con le nuove figure di espulsione, travolgere gli effetti ricollegati dalla previgente disciplina normativa ai provvedimenti espulsivi già eseguiti in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato.
E ciò sia per l'effetto, favorevole al condannato, sospensivo dell'esecuzione della pena - che altrimenti, se si seguisse la radicale tesi abolitrice propugnata dal ricorrente, dovrebbe essere riattivata non potendosi in alcun modo considerare estinta ed essendo l'art. 673 C.P.P. applicabile solo in caso di abrogazione di norme incriminatici - sia per quello sfavorevole ripristinatorio dello stato di detenzione, ai fini dell'esecuzione della pena originariamente sospesa, in caso di illegittimo rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004