Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 47237
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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Lo straniero condannato, espulso a sua richiesta a norma dell'art. 7, comma primo 2 ter, D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, non ha titolo a chiedere, sulla base della successiva abrogazione di detta disposizione, la revoca dell'espulsione, in quanto tale abrogazione non può far venir meno gli effetti ricollegati dalla previgente disciplina ai provvedimenti espulsivi già eseguiti in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che un'eventuale revoca avrebbe fatto cessare l'effetto, favorevole al condannato, di sospensione dell'esecuzione della pena e determinato quello, sfavorevole, del ripristino dello "status detentionis" per l'esecuzione della pena residua, interrotta a seguito dell'espulsione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 47237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47237
    Data del deposito : 9 novembre 2004

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