CASS
Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 48517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48517 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE UC CL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 48517 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, su appello del Procuratore. Generale e dell'imputato, in riforma della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia che aveva condannato UD De CA in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.' 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San CA IC il 25 gennaio 2020, ha riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e rideterminato la originaria pena di mesi 6 di reclusione e euro 800,00 di multa in anni 2 di reclusione e euro 6000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza De CA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 593 bis cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto legittimo l'appello del Procuratore Generale, nonostante questi non avesse ottenuto la preventiva acquiescenza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia. Il difensore ricorda che tale norma ha delineato un nuovo statuto della legittimazione del Pubblico Ministero all'impugnazione, limitando il potere del Procuratore Generale di proporre appello all' ipotesi di avocazione e all'ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, acquiescenza alla cui conoscenza sono funzionali le intese o le altre forme di coordinamento di cui all'art. 166 bis dsp. att. cod. proc. pen. Nel caso in esame, il Gip del Tribunale di Foggia aveva emesso sentenza all'udienza del 15 maggio 2020 (con deposito della motivazione in data 1 giugno 2020) e il Procuratore Generale aveva depositato l'atto di appello l' 8 luglio 2020, omettendo, tuttavia, di ottenere previamente l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. La Corte di Appello aveva ritenuto non necessaria l'espressa acquiescenza del procuratore della Repubblica e aveva affermato che spettava al giudice desumere la intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione ovvero dalla mancata interposizione del gravame da parte del Procuratore della Repubblica nel minore termine;
in tal modo, tuttavia, la Corte si era posta in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte per cui l'acquiescenza tacita si può desumere dal fatto che il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato il proprio potere di impugnazione nei termini stabiliti dalla legge ( Sez. V n. 34831 del 18.6.2021). 2 3. Il ,F-?,r5Lcuratore generale, nella persona del sostituto ...Marilia di ardo, ha _ presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del. ricorso. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. L'art. 593 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3, comma 1 d.lgs 6 febbraio 2018 n.11, al dichiarato scopo di ridurre il carico di lavoro dei giudici di secondo grado evitando che gli stessi siano chiamati a esaminare atti di impugnazione, semmai neppure coordinati nel loro contenuto presentati da uffici diversi del Pubblico Ministero), nel disciplinare l'appello del Pubblico Ministero, prevede che nei casi consentiti, contro le sentenze del Giudice per le Indagini Preliminari, della Corte di Assise e del Tribunale, possa appellare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. La disposizione in esame è integrata dall'art. 166 bis disp. att cod. proc. pen. (inserito dalla stesso d.lgs n. 11 del 2018) secondo cui "al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative alle impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore generale presso la Corte di Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto". A fronte delle difficoltà interpretative create dal nuovo meccanismo impugnatorio, che, senza alcuna modifica della disciplina della decorrenza dei termini per impugnare, è caratterizzato dal riconoscimento al Procuratore della Repubblica di un diritto ad impugnare in via principale e al Procuratore Generale del medesimo diritto esercitabile solo in via sussidiaria, nella giurisprudenza della Suprema Corte, si erano creati due diversi orientamenti. Secondo un primo indirizzo interpretativo, l'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, indica chiaramente l'acquiescenza come un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare (fra le altre, Sez 5 n. 34831 del 16.6.2021 Vergari non mass.; Sez 5 n. 4269 del 7.12.2021 dep. 2022 Iorio non mass;
sez 5 n. 30906 del 08/10/2020 Simola, non mass.). Si è sostenuto che l'acquiescenza è fattore costitutivo della legittimazione a impugnare da parte del Procuratore Generale, con la conseguenza che non è la proposizione 3 • ell'appello .da parte del procuratore della Repubblica_ che rende a posteriori inammissibile- l'appello del Procuratore Generale, - ma è : la dimostrata. acquiescenza, secondo il chiaro tenore dell'art. 593 bis cod. proc. pen., a fondare la legittimazione altrimenti insussistente;
tale acquiescenza non può essere tacita, ma deve essere espressa, onde in mancanza di tale manifestazione espressa, il Procuratore Generale è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado solamente se sia già inutilmente spirato termine per proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica. Secondo un secondo indirizzo, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 593 bis cod. proc. pen. non costituisce un presupposto che condiziona l'esistenza della legittimazione a impugnare, ma rappresenta un mero fatto processuale da verificare nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato a esaminare l'impugnazione, fatto che potrà essere desunto dalla mancata impugnazione (sez. 2 n. 2534 del 15/12/2021 dep 2022 De Dominicis, Rv 282814; sez 1 n. 30919 del 22.6.2022 Montefusco non mass.) Il contrasto è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490) muovendo da una lettura coordinata dell'art. 593 bis cod. proc. pen e 166 bis disp. att. cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno rilevato che la novella del 2018 ha voluto assegnare al rappresentante dell'ufficio di vertice della magistratura requirente del distretto una funzione propulsiva di verifica e coordinamento in vista delle razionalizzazione delle impugnazione e ha affermato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, laddove abbia Maturato l'intenzione di proporre appello contro la sentenza di primo grado, deve promuovere le intese ed esercitare la funzione di verifica, in maniera da definire quale dei due uffici di procura presenterà l'atto di impugnazione. Ne consegue che il Procuratore Generale, proponendo appello contro una sentenza di primo grado, riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di aver esercitato il potere e dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593 bis cod. proc. pen. Nessuna previsione normativa — proseguono le Sezioni Unite- autorizza a sostenere che il giudice della impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore Generale, confermata dalla presentazione da parte di questi dell'atto di appello. L'applicazione fisiologica delle norme dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche atto di appello del Procuratore della Repubblica. Laddove il concorso di impugnazione si verifichi, 4 tale evento patologico conseguenza della mancata osservanza delle regole — interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, .è indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese. In altri termini secondo le Sezioni Unite, la scelta del Procuratore Generale di appellare presuppone il coordinamento con il Procuratore della Repubblica (nell'acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza), onde la stessa presentazione dell'appello vale a radicare la sua legittimazione. 3.Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato. Nel caso in esame, la stessa proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale, secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite, vale a fondare la sua legittimazione. La scelta di proporre l' appello presuppone che l'organo di vertice della magistratura distrettuale abbia esercitato la funzione di verifica e di coordinamento assegnatigli dal codice di rito in vista della impugnazione della sentenza e tale circostanza è stata confermata dal fatto che il Procuratore della Repubblica non ha presentato alcuna impugnazione. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consiglie e tensore Il Pr Inte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 48517 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, su appello del Procuratore. Generale e dell'imputato, in riforma della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia che aveva condannato UD De CA in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.' 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San CA IC il 25 gennaio 2020, ha riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e rideterminato la originaria pena di mesi 6 di reclusione e euro 800,00 di multa in anni 2 di reclusione e euro 6000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza De CA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 593 bis cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto legittimo l'appello del Procuratore Generale, nonostante questi non avesse ottenuto la preventiva acquiescenza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia. Il difensore ricorda che tale norma ha delineato un nuovo statuto della legittimazione del Pubblico Ministero all'impugnazione, limitando il potere del Procuratore Generale di proporre appello all' ipotesi di avocazione e all'ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, acquiescenza alla cui conoscenza sono funzionali le intese o le altre forme di coordinamento di cui all'art. 166 bis dsp. att. cod. proc. pen. Nel caso in esame, il Gip del Tribunale di Foggia aveva emesso sentenza all'udienza del 15 maggio 2020 (con deposito della motivazione in data 1 giugno 2020) e il Procuratore Generale aveva depositato l'atto di appello l' 8 luglio 2020, omettendo, tuttavia, di ottenere previamente l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. La Corte di Appello aveva ritenuto non necessaria l'espressa acquiescenza del procuratore della Repubblica e aveva affermato che spettava al giudice desumere la intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione ovvero dalla mancata interposizione del gravame da parte del Procuratore della Repubblica nel minore termine;
in tal modo, tuttavia, la Corte si era posta in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte per cui l'acquiescenza tacita si può desumere dal fatto che il Procuratore della Repubblica non abbia esercitato il proprio potere di impugnazione nei termini stabiliti dalla legge ( Sez. V n. 34831 del 18.6.2021). 2 3. Il ,F-?,r5Lcuratore generale, nella persona del sostituto ...Marilia di ardo, ha _ presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del. ricorso. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. L'art. 593 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3, comma 1 d.lgs 6 febbraio 2018 n.11, al dichiarato scopo di ridurre il carico di lavoro dei giudici di secondo grado evitando che gli stessi siano chiamati a esaminare atti di impugnazione, semmai neppure coordinati nel loro contenuto presentati da uffici diversi del Pubblico Ministero), nel disciplinare l'appello del Pubblico Ministero, prevede che nei casi consentiti, contro le sentenze del Giudice per le Indagini Preliminari, della Corte di Assise e del Tribunale, possa appellare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. La disposizione in esame è integrata dall'art. 166 bis disp. att cod. proc. pen. (inserito dalla stesso d.lgs n. 11 del 2018) secondo cui "al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative alle impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore generale presso la Corte di Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto". A fronte delle difficoltà interpretative create dal nuovo meccanismo impugnatorio, che, senza alcuna modifica della disciplina della decorrenza dei termini per impugnare, è caratterizzato dal riconoscimento al Procuratore della Repubblica di un diritto ad impugnare in via principale e al Procuratore Generale del medesimo diritto esercitabile solo in via sussidiaria, nella giurisprudenza della Suprema Corte, si erano creati due diversi orientamenti. Secondo un primo indirizzo interpretativo, l'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, indica chiaramente l'acquiescenza come un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare (fra le altre, Sez 5 n. 34831 del 16.6.2021 Vergari non mass.; Sez 5 n. 4269 del 7.12.2021 dep. 2022 Iorio non mass;
sez 5 n. 30906 del 08/10/2020 Simola, non mass.). Si è sostenuto che l'acquiescenza è fattore costitutivo della legittimazione a impugnare da parte del Procuratore Generale, con la conseguenza che non è la proposizione 3 • ell'appello .da parte del procuratore della Repubblica_ che rende a posteriori inammissibile- l'appello del Procuratore Generale, - ma è : la dimostrata. acquiescenza, secondo il chiaro tenore dell'art. 593 bis cod. proc. pen., a fondare la legittimazione altrimenti insussistente;
tale acquiescenza non può essere tacita, ma deve essere espressa, onde in mancanza di tale manifestazione espressa, il Procuratore Generale è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado solamente se sia già inutilmente spirato termine per proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica. Secondo un secondo indirizzo, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 593 bis cod. proc. pen. non costituisce un presupposto che condiziona l'esistenza della legittimazione a impugnare, ma rappresenta un mero fatto processuale da verificare nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato a esaminare l'impugnazione, fatto che potrà essere desunto dalla mancata impugnazione (sez. 2 n. 2534 del 15/12/2021 dep 2022 De Dominicis, Rv 282814; sez 1 n. 30919 del 22.6.2022 Montefusco non mass.) Il contrasto è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490) muovendo da una lettura coordinata dell'art. 593 bis cod. proc. pen e 166 bis disp. att. cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno rilevato che la novella del 2018 ha voluto assegnare al rappresentante dell'ufficio di vertice della magistratura requirente del distretto una funzione propulsiva di verifica e coordinamento in vista delle razionalizzazione delle impugnazione e ha affermato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, laddove abbia Maturato l'intenzione di proporre appello contro la sentenza di primo grado, deve promuovere le intese ed esercitare la funzione di verifica, in maniera da definire quale dei due uffici di procura presenterà l'atto di impugnazione. Ne consegue che il Procuratore Generale, proponendo appello contro una sentenza di primo grado, riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di aver esercitato il potere e dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593 bis cod. proc. pen. Nessuna previsione normativa — proseguono le Sezioni Unite- autorizza a sostenere che il giudice della impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore Generale, confermata dalla presentazione da parte di questi dell'atto di appello. L'applicazione fisiologica delle norme dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche atto di appello del Procuratore della Repubblica. Laddove il concorso di impugnazione si verifichi, 4 tale evento patologico conseguenza della mancata osservanza delle regole — interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, .è indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese. In altri termini secondo le Sezioni Unite, la scelta del Procuratore Generale di appellare presuppone il coordinamento con il Procuratore della Repubblica (nell'acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso Procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza), onde la stessa presentazione dell'appello vale a radicare la sua legittimazione. 3.Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato. Nel caso in esame, la stessa proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale, secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite, vale a fondare la sua legittimazione. La scelta di proporre l' appello presuppone che l'organo di vertice della magistratura distrettuale abbia esercitato la funzione di verifica e di coordinamento assegnatigli dal codice di rito in vista della impugnazione della sentenza e tale circostanza è stata confermata dal fatto che il Procuratore della Repubblica non ha presentato alcuna impugnazione. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consiglie e tensore Il Pr Inte