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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3142/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. con l'Avv. CAVALCANTI Parte_1 C.F._1
STEFANO e l'avv. CORTESE STEFANIA ( ), per mandato in C.F._2
atti; contro
C.F. , con l'Avv. ACRI ERMINIA Controparte_1 C.F._3
per mandato in atti;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del giorno 9 aprile 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1827/2023 dell'8.11.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In relazione alle domande accessorie, deve evidenziarsi che in sede di prima udienza innanzi al Giudice Istruttore è stata sollevata la questione relativa alla ammissibilità delle domande relative alla validità e/o alla modifica delle condizioni pattuite in sede di negoziazione assistita.
Ritiene il Collegio che tali domande siano inammissibili atteso che, ferma l'autonomia del procedimento di separazione e quello di divorzio – che non costituisce, come prospettato dalle parti, una modifica della precedente passaggio procedurale necessario alla cessazione degli effetti civili dell'unione matrimoniale - l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio e la soluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione "a latere" ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti.
La natura di contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale) - seppure aventi causa nella crisi coniugale - ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie e di certo non trasferibili autoritativamente dal Collegio in sentenza, in difetto di accordo tra le parti.
A ciò si aggiunga che l'articolo 473-bis.1 c.p.c. assoggetta al rito unico di famiglia le sole questioni strettamente attinenti o dipendenti dalle domande principali dedotte nei giudizi di famiglia (separazione e relativo addebito, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli etc.), con esclusione di tutte quelle domande che, afferendo solo indirettamente alle domande in esame, non dipendano di medesimi fatti oggetto di accertamento nei giudizi di famiglia in senso stretto e che dovranno essere trattate con il rito ordinario e, quindi, espressamente esclude i procedimenti di scioglimento della comunione legale.
Ogni questione afferente la validità e l'efficacia dell'accordo in questione – in particolare quanto all'attribuzione del diritto reale di abitazione in favore della e dei figli CP_1
nonché al riparto delle utenze domestiche- esula, quindi, dall'oggetto del giudizio.
Venendo alle ulteriori domande, e tenuto conto dell'assenza di contrasto in relazione alle questioni relative all'affido, al collocamento ed al mantenimento ordinario dei figli (di cui solo uno minorenne), devono recepirsi le condizioni concordate dalle parti all'udienza del
9.4.2025 e, conseguentemente, disporsi: l'affido condiviso del minore ad Persona_1
entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso la madre, cui deve essere assegnata la casa familiare;
libere frequentazioni tra genitore non collocatario e Per_1 compatibilmente con le esigenze di studio e di svago del figlio;
[...] Pt_1
provvederà al mantenimento di ed con la somma
[...] Per_1 Per_2 complessiva di euro 700,00 al mese, versando euro 350,00 direttamente ad , Per_2
divenuto medio tempore maggiorenne ed euro 350,00 a posizione a Controparte_1
carico di della quota pari al 80% delle spese straordinarie da sostenere Parte_1 nell'interesse dei figli, che per la residua parte graveranno su Controparte_1
Residua la pronuncia sull'istanza diretta a conseguire la previsione di un assegno divorzile in favore di Controparte_1
Ritiene il Collegio che la stessa non sia meritevole di accoglimento, atteso che la richiedente: 1) risulta allo stato aver trovato una occupazione dalla quale ritrae uno stipendio mensile di euro 500,00; 2) all'esito dello scioglimento della comunione tra le parti ed i figli, è divenuta titolare in via esclusiva di tre beni immobili per la cui locazione a terzi percepisce la somma complessiva di 550,00 al mese;
3) ha percepito la somma di euro
20.000,00 a titolo di conguaglio nella divisione stipulata in data 23.1.2025; 4) gode della casa familiare, di cui è proprietario esclusivo l'ex coniuge.
Deve, quindi, escludersi che si trovi in una condizione di inadeguatezza delle relative risorse o che la stessa sia nell'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive.
Neppure risulta allegata e adeguatamente provata peraltro, la sussistenza di ragioni che giustifichino la corresponsione dell'assegno divorzile sul piano perequativo compensativo.
La natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegna la casa familiare a;
Controparte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
ed con la somma di euro 700,00 al mese, da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente, sulla scorta delle modalità indicate in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di sostenere le spese straordinarie Parte_1
nell'interesse dei figli nella misura dell'80% e di nella misura del Controparte_1
20%;
5) Regolamenta il diritto di visita tra genitore non collocatario e figlio minore nei termini indicati in parte motiva;
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
7) Compensa integralmente, tra le parti, le spese processuali rispettivamente sostenute.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE Andrea Palma
Germana Maffei