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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6624/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 10.12.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4514/2020
TRA
Per (“ ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall' Avv. Matteo Castioni, con domicilio eletto presso l'indirizzo P.E.C. Email_1
APPELLANTE
E
Per , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall' Avv. Rocco Mastrangelo che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pompea Mastropietro e Avv. Patrizia Mennella giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, tutti elett.te dom.ti in Torre del Greco (NA) alla Via
S. Noto n. 44 presso lo studio dell'Avv. Rocco Mastrangelo
APPELLATI
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02-12-2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 16 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, evocavano in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Controparte_5
Annunziata, la compagnia aerea in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accertare il suo CP_1 inadempimento contrattuale e sentir condannare la stessa al pagamento della compensazione pecuniaria di cui al regolamento 216/14 CE, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti.
Deducevano di aver acquistato con la compagnia convenuta, quattro biglietti aerei nn. S650, S651,
S652, S653 per il volo n. EZY4841 Napoli – Malta previsto per il giorno 29.05.2018 con partenza dall'aeroporto di IC di Napoli alle ore 14.40 e arrivo a Malta alle ore 15.50 dello stesso giorno, con ritorno da Malta per Napoli era previsto per il giorno 12.06.2018. In vista della vacanza gli attori avevano prenotato anche le strutture alberghiere. In data 29.05.2018 si presentavano puntualmente all'aeroporto ed eseguivano regolarmente il check-in, ma poco prima dell'orario di partenza venivano segnalati alcuni ritardi dell'aereo su cui avrebbero dovuto imbarcarsi e solo alle ore 18:00 veniva comunicata la soppressione del volo stesso e che, il giorno dopo, sarebbe stato previsto un volo in sostituzione. Pertanto, venivano trasportati, unitamente agli altri passeggeri, in una struttura alberghiera situata nei pressi dell'aeroporto. Il giorno successivo, recatisi in aeroporto, apprendevano che nessun volo sostitutivo era stato previsto;
pertanto, provvedevano a loro spese al trasferimento a Malta, con il volo “Airmalta” in partenza da AN in data 03.06.2018 alle ore 05:40, atteso che l'unico servizio sostitutivo offerto dalla compagnia era stato il volo CP_1
Napoli-AN per il giorno 02.06.2018.
Pertanto, gli attori, evidenziavano che a causa dell'inadempimento della compagnia convenuta non avevano potuto godere di cinque giorni di vacanza e, peraltro, erano stati costretti a sostenere costi ulteriori.
Per i motivi esposti, chiedevano condannarsi la Compagnia a favore di ciascuno, al CP_1 pagamento dei danni patrimoniali subiti a causa della soppressione del volo e pari ad euro 220,00, nonché della ulteriore somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex. artt. 7 e 5 reg.
261/04, e di euro 2.000,00 a titolo di danno di natura non patrimoniale.
Si costituiva in giudizio la , la quale in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito, adducendo che nella presente controversia trovano applicazione gli artt. 7, punto 1, lett. b) e 17, paragrafo 3 del regolamento UE n. 1215/2020 riguardante la competenza giurisdizionale, dai quali si evince che la competenza è alternativamente del foro della sede principale della compagnia convenuta, il foro di partenza o arrivo del volo, ma non il foro del consumatore;
sempre in via pregiudiziale chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc per dipendenza con la questione sottoposta alla
Corte di Giustizia Europea.
Sull'asserito inadempimento contrattuale evidenziava come il volo in questione fosse stato cancellato a causa delle restrizioni imposte dal gestore del traffico aereo nel settore immediatamente precedente a quello de quo (ed operato dal medesimo aeromobile), in seguito ai violenti temporali che avevano interessato lo scalo di Londra Luton in data 29 maggio 2018; di aver offerto agli attori, in ottemperanza al Regolamento (Ce) n. 261/04, la scelta tra la riprotezione o, in alternativa, il rimborso del prezzo del biglietto acquistato ma non utilizzato. Gli attori avevano optato per la riprotezione gratuita sul volo EZY4803 del 2 giugno 2018, operante la diversa tratta
Napoli IC (NAP) – AN SS (CTA) sul quale gli stessi si erano imbarcati regolarmente;
che, pur negando qualsiasi responsabilità a proprio carico e la corresponsione di qualsiasi somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, la compagnia aveva manifestato la disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. Ce n. 261/2004
(in misura pari ad euro 250 per ciascun passeggero oltre ai costi delle spese vive sostenute).
Inoltre, formulava proposta transattiva dichiarandosi disposta a riconoscere da subito a controparte la somma di euro 1.000,00 (250,00 cadauno) a titolo di compensazione pecuniaria del rimborso delle spese sostenute dagli attori a causa della cancellazione del volo.
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 4514/2020 depositata in cancelleria in data 1 ottobre 2020, il
Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta fondata la domanda, condannava la Controparte_1 al pagamento della somma di euro 2.128,00, in favore di ciascuno degli odierni appellati,
[...]
a titolo di compensazione pecuniaria, di rimborso delle spese e del danno non patrimoniale calcolati in via equitativa. Condannava la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con cui ha Controparte_1 chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, e dichiararsi in via principale, nel rito,
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata, in ossequio alle norme imperative di cui agli artt. 7, punto 1, lett. b) e 17, paragrafo 3 del regolamento (Ce) n. 1215/2012, riguardante la competenza giurisdizionale;
nel merito, ritenere congrua e, per l'effetto, recepire in sentenza la proposta transattiva formulata da in primo grado e consistente nel pagamento CP_1 di euro 1.000 (250 in favore di ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea e falsa applicazione del foro del consumatore al contratto di trasporto aereo, la falsa ed errata applicazione degli artt. 5 comma 1 lett. a), 8 e 9 del reg. (ce) n. 261/2004, l'errata ed ingiustificata liquidazione del danno patrimoniale e l'ingiusta liquidazione dei danni non patrimoniali.
, e , hanno resistito Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 all'appello eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello ex. art. 347 cpc, per non avere l'appellante prodotto in atti la copia conforme della sentenza impugnata;
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 cpc per omessa impugnazione del capo della decisione in relazione al dichiarato inadempimento contrattuale;
e hanno proposto appello incidentale chiedendo, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla regolazione delle spese di lite, condannarsi l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di Parte_1
€.1.928,00, in applicazione dei parametri tariffari medi e dell'art. 4 n.2 D.M. 55/2014, o in quella diversa ritenuta di giustizia con attribuzione ai procuratori anticipatari, confermando per il resto la sentenza impugnata.
2. In limine litis, va rilevato che non merita pregio l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza di primo grado.
L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti. Inoltre, nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta depositata telematicamente tra gli atti allegati all'atto di citazione in appello.
2.2 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata.
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Tanto premesso, occorre esaminare preliminarmente il motivo di appello inerente all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Il motivo è fondato per le motivazioni che seguono. Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto la propria competenza facendo applicazione del foro del consumatore e, quindi, sulla scorta della residenza degli attori;
tale motivazione, tuttavia, è suscettibile di censura.
Le disposizioni normative che vengono in rilievo in materia di trasporto areo sono le seguenti.
Il Regolamento 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato (in particolare, gli articoli 5, 7, 9, 12, che prevedono indennità forfettarie e la possibilità di chiedere il risarcimento del danno).
Il Regolamento UE 1215/2012, anche noto come Bruxelles 1 bis, sostitutivo del Regolamento CE
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
in particolare, l'art. 7 c. 1 prevede che: “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»; l'art. 67 a mente del quale «Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti»; l'art. 71 secondo cui «Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari».
La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione 2001/539/CE, ed in particolare: l'art. 19, rubricato
“Ritardo”, il quale dispone che «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle»; l'art. 33 c. 1, rubricato “Competenza giurisdizionale”, il quale prevede che
«L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli
Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Orbene, la questione concerne la competenza in caso di ritardo o cancellazione di un volo, quando il passeggero richieda, come nel caso di specie, congiuntamente le indennità forfettarie o compensazione pecuniaria (ex artt. 5, 7 e 9 Regolamento 261/2004) e il risarcimento del danno (ex art. 12 Regolamento 261/2004).
Sul punto, la Corte di Giustizia è stata chiamata a stabilire quale disciplina normativa sia applicabile ad una controversia che contempli la duplice richiesta di compensazione pecuniaria ed il risarcimento supplementare del danno. In altre parole, occorre stabilire se il giudice adito debba valutare la propria competenza alla luce del primo capo della domanda (quindi, le indennità forfettarie di cui al Regolamento 261/2004) o in base al secondo capo (ossia, il ristoro dei danni supplementari di cui alla Convenzione di Montreal).
Sul punto, la Corte di Giustizia chiarisce che le norme sulla competenza internazionale previste dalla Convenzione di Montreal non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce del Regolamento 44/2001, ora Regolamento 1215/2012 (Corte di Giustizia, sent. del 10.03.2016, Flight Refund, C-94/14).
Le disposizioni del Regolamento 1215/2012 (artt. 67 e 71 c. 1) consentono l'applicazione di norme sulla competenza giurisdizionale riguardanti materie particolari che sono contenute rispettivamente in atti dell'Unione o in convenzioni. Ebbene, il trasporto aereo rappresenta una materia particolare, pertanto, le norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Montreal trovano applicazione all'interno del contesto normativo introdotto da quest'ultima.
Tale indirizzo è stato chiarito dalla Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, proprio in relazione al caso in cui un passeggero richieda sia il danno forfettario e standardizzato in base al Regolamento (CE) n. 261/04, sia il risarcimento del danno supplementare in base alla Convenzione di Montreal, ribadendo che le due basi normative vanno tenute nettamente distinte fra loro, con la conseguenza che il giudice nazionale investito di un'azione finalizzata ad ottenere entrambi i tipi di danno deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'art 7, punto 1, del Regolamento Briuxelles I e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'art 33 di Con detta Convenzione (Corte di Giustizia UE sent. 7.11.2019, C-213/18, ed al. Persona_1
) Controparte_7
Conforme anche la giurisprudenza nazionale della Suprema Corte di Cassazione la quale ha, parimenti, sottolineato come ai fini della competenza, la domanda relativa alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo di cui al regolamento CE 261/04 vada tenuta nettamente distinta rispetto alla domanda di risarcimento del maggior danno asseritamente subito, proposta in forza dell'art 33 della Convenzione di Montreal, dovendosi applicare alla prima i criteri generali di cui al regolamento 1215/2012 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 2020; in senso conf. da ultimo
Cass. SS.UU, Sentenza n. 8802 del 03/04/2025)
Orbene, le norme comunitarie contenute nel Regolamento 1215/2012 prevedono il foro del domicilio del convenuto come foro generale (art. 4) e individuano anche dei fori alternativi.
La norma sulla competenza del foro del domicilio del convenuto è completata, all'art. 7, punto 1, da una disposizione sulla competenza speciale in materia contrattuale motivata dall'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (Corte di Giustizia, sent.
03.05.2007, Color Drack, C-386/05). Si tratta del cosiddetto forum obligationis, a mente del quale la competenza è radicata dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
In conclusione la Corte di Giustizia, ha statuito che il giudice di uno Stato membro investito delle suddette azioni deve valutare la propria competenza: alla luce dell'articolo 7 c.1, del Regolamento
n. 1215/2012 (ossia, è competente il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione che, nel caso del trasporto aereo, è il giudice del luogo di partenza o arrivo del volo); alla luce dell'articolo
33 di detta Convenzione (vale a dire il tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione).
Si deduce che in caso di ritardo o cancellazione del volo, la normativa comunitaria prevede il diritto del passeggero ad ottenere un indennizzo forfettizzato (la cosiddetta compensazione pecuniaria) e in tal caso è competente il giudice del luogo di partenza o arrivo. Il trasportato può agire anche per ottenere il risarcimento del danno supplementare. In relazione a tale domanda, però, la competenza territoriale va valutata in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal, ossia il domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o il tribunale del luogo di destinazione.
La Corte di Giustizia stabilisce quindi che competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria è il tribunale, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati nel contratto di trasporto. Infatti, la sezione n. 4 del regolamento n. 1215/2012, dedicata a disciplinare la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori chiarisce che il foro del consumatore (art. 17) “non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”; ad esclusione quindi del trasporto aereo di linea (art. 17, paragrafo 3, del regolamento 1215/2012).
L'orientamento secondo cui non possa essere invocata l'applicabilità̀ del foro del consumatore ex art. 33 del D. Lgs 206/2005, in quanto per espressa norma sovranazionale detto foro non si applica
“ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale” (cfr. art. 17, paragrafo 3, del Regolamento UE 1215/2012) è stato, peraltro, recepito dalla giurisprudenza nazionale in numerose pronunce.
Ne consegue che, non venendo nel caso di specie in considerazione l'ipotesi del cd “pacchetto tutto compreso”, ossia trasporto ed alloggio, non possono trovare applicazione le norme in materia di tutela del consumatore, di talchè erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla scorta invece di tale disciplina, la propria competenza.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1 deve essere accolta.
Infatti, benchè nel presente giudizio gli attori abbiano formulate entrambe le domande, ossia sia la richiesta di indennizzo forfettario ai sensi del regolamento 261/04, sia la domanda tesa ad ottenere il ristoro del maggior danno, come previsto dalla Convenzione di Montreal, deve ritenersi che per evidenti ragioni di connessione di tali domande, presupponenti accertamenti in fatto ed in diritto comuni ( a partire dal riconoscimento della sussistenza della responsabilità del vettore, oggetto di specifica contestazione anche in questa sede da parte della , le stesse vadano rimesse CP_1 innanzi al giudice competente, come individuato sulla scorta degli inderogabili criteri di cui al regolamento 1215/12, nel giudice del luogo ove l'aereo doveva decollare o atterrare.
La sentenza va dunque riformata e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di pace di Napoli competente, atteso anche che non vale nel caso di specie quanto chiarito dai giudici della
Cassazione con l' ordinanza 15275/20919, secondo cui se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale.
Giova ricordare che, qualora la sentenza sulla competenza venga appellata insieme con il merito, il
Giudice d'appello che dichiari l'incompetenza non incorrerà nel divieto di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod.proc.civ (Cassazione civile, sez. III, 12/11/2010, n.22958).
La riassunzione avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge.
Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione per un verso della circostanza che al momento della introduzione del presente giudizio la giurisprudenza della Suprema Corte aveva assunto in merito alla questione di competenza orientamenti contrastanti (Cfr. Cass., SS UU, Ord. (ud. 24/09/2019) 13-02-2020, n. 3561) e che in ogni caso il giudice adito non era sfornito di competenza almeno per una delle domande proposte (ossia la domanda volta al riconoscimento del maggior danno ai sensi del più volte menzionato art 33 della Convenzione di Montreal), rimessa al giudice di Pace di Napoli per evidenti ragioni di connessione, vanno compensate fra le parti, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.
Si osserva, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice d'appello che dichiari l'incompetenza del Giudice adito e ordina la riassunzione dinnanzi a questo del processo, non può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure incidenter tantum, il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 4514/2020 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, così provvede:
accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in favore del Giudice di Pace di Napoli;
assegna alle parti termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli;
compensa integralmente fra le parti in lite le spese del doppio grado di giudizio.
Torre Annunziata, li 10.05.2025
Il Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6624/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 10.12.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4514/2020
TRA
Per (“ ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall' Avv. Matteo Castioni, con domicilio eletto presso l'indirizzo P.E.C. Email_1
APPELLANTE
E
Per , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall' Avv. Rocco Mastrangelo che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pompea Mastropietro e Avv. Patrizia Mennella giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, tutti elett.te dom.ti in Torre del Greco (NA) alla Via
S. Noto n. 44 presso lo studio dell'Avv. Rocco Mastrangelo
APPELLATI
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02-12-2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 16 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e Controparte_2 CP_3 CP_4
, evocavano in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Controparte_5
Annunziata, la compagnia aerea in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accertare il suo CP_1 inadempimento contrattuale e sentir condannare la stessa al pagamento della compensazione pecuniaria di cui al regolamento 216/14 CE, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti.
Deducevano di aver acquistato con la compagnia convenuta, quattro biglietti aerei nn. S650, S651,
S652, S653 per il volo n. EZY4841 Napoli – Malta previsto per il giorno 29.05.2018 con partenza dall'aeroporto di IC di Napoli alle ore 14.40 e arrivo a Malta alle ore 15.50 dello stesso giorno, con ritorno da Malta per Napoli era previsto per il giorno 12.06.2018. In vista della vacanza gli attori avevano prenotato anche le strutture alberghiere. In data 29.05.2018 si presentavano puntualmente all'aeroporto ed eseguivano regolarmente il check-in, ma poco prima dell'orario di partenza venivano segnalati alcuni ritardi dell'aereo su cui avrebbero dovuto imbarcarsi e solo alle ore 18:00 veniva comunicata la soppressione del volo stesso e che, il giorno dopo, sarebbe stato previsto un volo in sostituzione. Pertanto, venivano trasportati, unitamente agli altri passeggeri, in una struttura alberghiera situata nei pressi dell'aeroporto. Il giorno successivo, recatisi in aeroporto, apprendevano che nessun volo sostitutivo era stato previsto;
pertanto, provvedevano a loro spese al trasferimento a Malta, con il volo “Airmalta” in partenza da AN in data 03.06.2018 alle ore 05:40, atteso che l'unico servizio sostitutivo offerto dalla compagnia era stato il volo CP_1
Napoli-AN per il giorno 02.06.2018.
Pertanto, gli attori, evidenziavano che a causa dell'inadempimento della compagnia convenuta non avevano potuto godere di cinque giorni di vacanza e, peraltro, erano stati costretti a sostenere costi ulteriori.
Per i motivi esposti, chiedevano condannarsi la Compagnia a favore di ciascuno, al CP_1 pagamento dei danni patrimoniali subiti a causa della soppressione del volo e pari ad euro 220,00, nonché della ulteriore somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex. artt. 7 e 5 reg.
261/04, e di euro 2.000,00 a titolo di danno di natura non patrimoniale.
Si costituiva in giudizio la , la quale in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito, adducendo che nella presente controversia trovano applicazione gli artt. 7, punto 1, lett. b) e 17, paragrafo 3 del regolamento UE n. 1215/2020 riguardante la competenza giurisdizionale, dai quali si evince che la competenza è alternativamente del foro della sede principale della compagnia convenuta, il foro di partenza o arrivo del volo, ma non il foro del consumatore;
sempre in via pregiudiziale chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc per dipendenza con la questione sottoposta alla
Corte di Giustizia Europea.
Sull'asserito inadempimento contrattuale evidenziava come il volo in questione fosse stato cancellato a causa delle restrizioni imposte dal gestore del traffico aereo nel settore immediatamente precedente a quello de quo (ed operato dal medesimo aeromobile), in seguito ai violenti temporali che avevano interessato lo scalo di Londra Luton in data 29 maggio 2018; di aver offerto agli attori, in ottemperanza al Regolamento (Ce) n. 261/04, la scelta tra la riprotezione o, in alternativa, il rimborso del prezzo del biglietto acquistato ma non utilizzato. Gli attori avevano optato per la riprotezione gratuita sul volo EZY4803 del 2 giugno 2018, operante la diversa tratta
Napoli IC (NAP) – AN SS (CTA) sul quale gli stessi si erano imbarcati regolarmente;
che, pur negando qualsiasi responsabilità a proprio carico e la corresponsione di qualsiasi somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, la compagnia aveva manifestato la disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria ex Reg. Ce n. 261/2004
(in misura pari ad euro 250 per ciascun passeggero oltre ai costi delle spese vive sostenute).
Inoltre, formulava proposta transattiva dichiarandosi disposta a riconoscere da subito a controparte la somma di euro 1.000,00 (250,00 cadauno) a titolo di compensazione pecuniaria del rimborso delle spese sostenute dagli attori a causa della cancellazione del volo.
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 4514/2020 depositata in cancelleria in data 1 ottobre 2020, il
Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta fondata la domanda, condannava la Controparte_1 al pagamento della somma di euro 2.128,00, in favore di ciascuno degli odierni appellati,
[...]
a titolo di compensazione pecuniaria, di rimborso delle spese e del danno non patrimoniale calcolati in via equitativa. Condannava la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con cui ha Controparte_1 chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, e dichiararsi in via principale, nel rito,
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata, in ossequio alle norme imperative di cui agli artt. 7, punto 1, lett. b) e 17, paragrafo 3 del regolamento (Ce) n. 1215/2012, riguardante la competenza giurisdizionale;
nel merito, ritenere congrua e, per l'effetto, recepire in sentenza la proposta transattiva formulata da in primo grado e consistente nel pagamento CP_1 di euro 1.000 (250 in favore di ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria.
A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea e falsa applicazione del foro del consumatore al contratto di trasporto aereo, la falsa ed errata applicazione degli artt. 5 comma 1 lett. a), 8 e 9 del reg. (ce) n. 261/2004, l'errata ed ingiustificata liquidazione del danno patrimoniale e l'ingiusta liquidazione dei danni non patrimoniali.
, e , hanno resistito Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 all'appello eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello ex. art. 347 cpc, per non avere l'appellante prodotto in atti la copia conforme della sentenza impugnata;
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 cpc per omessa impugnazione del capo della decisione in relazione al dichiarato inadempimento contrattuale;
e hanno proposto appello incidentale chiedendo, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla regolazione delle spese di lite, condannarsi l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di Parte_1
€.1.928,00, in applicazione dei parametri tariffari medi e dell'art. 4 n.2 D.M. 55/2014, o in quella diversa ritenuta di giustizia con attribuzione ai procuratori anticipatari, confermando per il resto la sentenza impugnata.
2. In limine litis, va rilevato che non merita pregio l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza di primo grado.
L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti. Inoltre, nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta depositata telematicamente tra gli atti allegati all'atto di citazione in appello.
2.2 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata.
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Tanto premesso, occorre esaminare preliminarmente il motivo di appello inerente all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Il motivo è fondato per le motivazioni che seguono. Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto la propria competenza facendo applicazione del foro del consumatore e, quindi, sulla scorta della residenza degli attori;
tale motivazione, tuttavia, è suscettibile di censura.
Le disposizioni normative che vengono in rilievo in materia di trasporto areo sono le seguenti.
Il Regolamento 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato (in particolare, gli articoli 5, 7, 9, 12, che prevedono indennità forfettarie e la possibilità di chiedere il risarcimento del danno).
Il Regolamento UE 1215/2012, anche noto come Bruxelles 1 bis, sostitutivo del Regolamento CE
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
in particolare, l'art. 7 c. 1 prevede che: “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»; l'art. 67 a mente del quale «Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti»; l'art. 71 secondo cui «Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari».
La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione 2001/539/CE, ed in particolare: l'art. 19, rubricato
“Ritardo”, il quale dispone che «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle»; l'art. 33 c. 1, rubricato “Competenza giurisdizionale”, il quale prevede che
«L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli
Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione».
Orbene, la questione concerne la competenza in caso di ritardo o cancellazione di un volo, quando il passeggero richieda, come nel caso di specie, congiuntamente le indennità forfettarie o compensazione pecuniaria (ex artt. 5, 7 e 9 Regolamento 261/2004) e il risarcimento del danno (ex art. 12 Regolamento 261/2004).
Sul punto, la Corte di Giustizia è stata chiamata a stabilire quale disciplina normativa sia applicabile ad una controversia che contempli la duplice richiesta di compensazione pecuniaria ed il risarcimento supplementare del danno. In altre parole, occorre stabilire se il giudice adito debba valutare la propria competenza alla luce del primo capo della domanda (quindi, le indennità forfettarie di cui al Regolamento 261/2004) o in base al secondo capo (ossia, il ristoro dei danni supplementari di cui alla Convenzione di Montreal).
Sul punto, la Corte di Giustizia chiarisce che le norme sulla competenza internazionale previste dalla Convenzione di Montreal non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce del Regolamento 44/2001, ora Regolamento 1215/2012 (Corte di Giustizia, sent. del 10.03.2016, Flight Refund, C-94/14).
Le disposizioni del Regolamento 1215/2012 (artt. 67 e 71 c. 1) consentono l'applicazione di norme sulla competenza giurisdizionale riguardanti materie particolari che sono contenute rispettivamente in atti dell'Unione o in convenzioni. Ebbene, il trasporto aereo rappresenta una materia particolare, pertanto, le norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Montreal trovano applicazione all'interno del contesto normativo introdotto da quest'ultima.
Tale indirizzo è stato chiarito dalla Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, proprio in relazione al caso in cui un passeggero richieda sia il danno forfettario e standardizzato in base al Regolamento (CE) n. 261/04, sia il risarcimento del danno supplementare in base alla Convenzione di Montreal, ribadendo che le due basi normative vanno tenute nettamente distinte fra loro, con la conseguenza che il giudice nazionale investito di un'azione finalizzata ad ottenere entrambi i tipi di danno deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'art 7, punto 1, del Regolamento Briuxelles I e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'art 33 di Con detta Convenzione (Corte di Giustizia UE sent. 7.11.2019, C-213/18, ed al. Persona_1
) Controparte_7
Conforme anche la giurisprudenza nazionale della Suprema Corte di Cassazione la quale ha, parimenti, sottolineato come ai fini della competenza, la domanda relativa alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo di cui al regolamento CE 261/04 vada tenuta nettamente distinta rispetto alla domanda di risarcimento del maggior danno asseritamente subito, proposta in forza dell'art 33 della Convenzione di Montreal, dovendosi applicare alla prima i criteri generali di cui al regolamento 1215/2012 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 2020; in senso conf. da ultimo
Cass. SS.UU, Sentenza n. 8802 del 03/04/2025)
Orbene, le norme comunitarie contenute nel Regolamento 1215/2012 prevedono il foro del domicilio del convenuto come foro generale (art. 4) e individuano anche dei fori alternativi.
La norma sulla competenza del foro del domicilio del convenuto è completata, all'art. 7, punto 1, da una disposizione sulla competenza speciale in materia contrattuale motivata dall'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (Corte di Giustizia, sent.
03.05.2007, Color Drack, C-386/05). Si tratta del cosiddetto forum obligationis, a mente del quale la competenza è radicata dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
In conclusione la Corte di Giustizia, ha statuito che il giudice di uno Stato membro investito delle suddette azioni deve valutare la propria competenza: alla luce dell'articolo 7 c.1, del Regolamento
n. 1215/2012 (ossia, è competente il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione che, nel caso del trasporto aereo, è il giudice del luogo di partenza o arrivo del volo); alla luce dell'articolo
33 di detta Convenzione (vale a dire il tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione).
Si deduce che in caso di ritardo o cancellazione del volo, la normativa comunitaria prevede il diritto del passeggero ad ottenere un indennizzo forfettizzato (la cosiddetta compensazione pecuniaria) e in tal caso è competente il giudice del luogo di partenza o arrivo. Il trasportato può agire anche per ottenere il risarcimento del danno supplementare. In relazione a tale domanda, però, la competenza territoriale va valutata in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal, ossia il domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o il tribunale del luogo di destinazione.
La Corte di Giustizia stabilisce quindi che competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria è il tribunale, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati nel contratto di trasporto. Infatti, la sezione n. 4 del regolamento n. 1215/2012, dedicata a disciplinare la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori chiarisce che il foro del consumatore (art. 17) “non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”; ad esclusione quindi del trasporto aereo di linea (art. 17, paragrafo 3, del regolamento 1215/2012).
L'orientamento secondo cui non possa essere invocata l'applicabilità̀ del foro del consumatore ex art. 33 del D. Lgs 206/2005, in quanto per espressa norma sovranazionale detto foro non si applica
“ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale” (cfr. art. 17, paragrafo 3, del Regolamento UE 1215/2012) è stato, peraltro, recepito dalla giurisprudenza nazionale in numerose pronunce.
Ne consegue che, non venendo nel caso di specie in considerazione l'ipotesi del cd “pacchetto tutto compreso”, ossia trasporto ed alloggio, non possono trovare applicazione le norme in materia di tutela del consumatore, di talchè erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla scorta invece di tale disciplina, la propria competenza.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1 deve essere accolta.
Infatti, benchè nel presente giudizio gli attori abbiano formulate entrambe le domande, ossia sia la richiesta di indennizzo forfettario ai sensi del regolamento 261/04, sia la domanda tesa ad ottenere il ristoro del maggior danno, come previsto dalla Convenzione di Montreal, deve ritenersi che per evidenti ragioni di connessione di tali domande, presupponenti accertamenti in fatto ed in diritto comuni ( a partire dal riconoscimento della sussistenza della responsabilità del vettore, oggetto di specifica contestazione anche in questa sede da parte della , le stesse vadano rimesse CP_1 innanzi al giudice competente, come individuato sulla scorta degli inderogabili criteri di cui al regolamento 1215/12, nel giudice del luogo ove l'aereo doveva decollare o atterrare.
La sentenza va dunque riformata e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di pace di Napoli competente, atteso anche che non vale nel caso di specie quanto chiarito dai giudici della
Cassazione con l' ordinanza 15275/20919, secondo cui se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale.
Giova ricordare che, qualora la sentenza sulla competenza venga appellata insieme con il merito, il
Giudice d'appello che dichiari l'incompetenza non incorrerà nel divieto di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod.proc.civ (Cassazione civile, sez. III, 12/11/2010, n.22958).
La riassunzione avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge.
Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione per un verso della circostanza che al momento della introduzione del presente giudizio la giurisprudenza della Suprema Corte aveva assunto in merito alla questione di competenza orientamenti contrastanti (Cfr. Cass., SS UU, Ord. (ud. 24/09/2019) 13-02-2020, n. 3561) e che in ogni caso il giudice adito non era sfornito di competenza almeno per una delle domande proposte (ossia la domanda volta al riconoscimento del maggior danno ai sensi del più volte menzionato art 33 della Convenzione di Montreal), rimessa al giudice di Pace di Napoli per evidenti ragioni di connessione, vanno compensate fra le parti, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.
Si osserva, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice d'appello che dichiari l'incompetenza del Giudice adito e ordina la riassunzione dinnanzi a questo del processo, non può, ai fini della statuizione sulle spese, delibare, sia pure incidenter tantum, il merito della controversia, dovendo statuire sulle spese del giudizio di primo grado non in base al principio della soccombenza virtuale, ma tenuto conto della soccombenza in relazione all'unica questione, dibattuta e decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 4514/2020 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, così provvede:
accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto dichiara l'incompetenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in favore del Giudice di Pace di Napoli;
assegna alle parti termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli;
compensa integralmente fra le parti in lite le spese del doppio grado di giudizio.
Torre Annunziata, li 10.05.2025
Il Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello