Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
Rientrano negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, che presuppongono un edificio già ultimato e funzionante, del quale si intende conservare o rinnovare la funzionalità, atteso che deve trattarsi di "recupero" del patrimonio edilizio esistente. Conseguentemente non è possibile applicare il regime semplificato dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, previa qualificazione delle opere come di manutenzione straordinaria o restauro, per gli interventi eseguiti su edifici non ultimati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2002, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Signori:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST ZO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 10.5.2002 dal tribunale di Napoli. sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 10.5.2002 il tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ZO ST avverso l'ordinanza del g.i.p. napoletano che, in data 16.2.2002, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile sito in Casamicciola Terme, piazzetta Nizzola, di proprietà dello stesso ST, indagato per il reato di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985. In estrema sintesi, il tribunale ha fatto presente che:
- i precedenti proprietari dello stesso immobile, Baldini e Monti, nel lontano 1984 avevano ottenuto una concessione edilizia (n. 2/84) per la demolizione del vecchio fabbricato preesistente e per la ricostruzione al suo posto di un nuovo fabbricato, al fine di realizzare un stabilimento per cure estetiche, ginnastica correttiva ed annessa piscina termale;
- in esecuzione della predetta concessione il preesistente fabbricato fu completamente demolito e ricostruito ex novo, dando vita a un nuovo organismo edilizio, peraltro con un'area di sedime maggiore di circa 60 mq. rispetto a quella precedente (secondo la verifica effettuata il 25.7.2001 dal tecnico comunale geom. Piro);
- tuttavia il nuovo fabbricato non fu mai completato e fu acquistato dal ST nel dicembre 2000 allo stato grezzo, privo delle opere di rifinitura e di alcuni muri perimetrali, quando la concessione 2/84 era ormai decaduta per il decorso del termine triennale di legge;
- sempre nel dicembre 2000 il ST presentò una Dichiarazione Inizio Attività per un intervento di straordinaria manutenzione, e procedette a lavori di rifinitura, nonché al completamento della tompagnatura perimetrale, con apertura di vani di accesso e di finestre.
Tanto premesso, il tribunale ha osservato che, essendo orinai decaduta la primitiva concessione edilizia, i lavori eseguiti dal ST erano privi di titolo abilitativo, in quanto esulavano dal campo di applicazione della D.I.A. sia perché l'immobile era sottoposto a vincolo paesaggistico, sia perché era stato realizzato un mutamento di destinazione d'uso, da immobile destinato a deposito a immobile destinato a cure estetiche e ginnastica correttiva, sia infine perché i lavori eseguiti (ancora non ultimati) non erano di manutenzione straordinaria ma configuravano una vera e propria ristrutturazione edilizia.
Per queste ragioni dovevano essere disattese le valutazione del consulente tecnico nominato dal p.m., il quale aveva concluso per la legittimità dell'intervento, configurabile come restauro e risanamento conservativo, che non aveva sostanzialmente alterato ne' la sagoma, ne' il prospetto, ne' la consistenza planovolumetrica dell'immobile.
Proprio in base ai risultati di questa consulenza il ST aveva proposto istanza di revoca del sequestro preventivo, che però prima il g.i.p. e poi il tribunale hanno respinto per le ragioni suesposte.
2 - Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il ST, deducendo erronea applicazione della legge e difetto di motivazione.
In sostanza lamenta che il tribunale non ha fatto buon governo della relazione del consulente tecnico nominato dal p.m., così violando la disciplina relativa alla D.I.A., quella che definisce le tipologie e il regime amministrativo degli interventi edilizi (art. 31 e 48 legge 457/1978), nonché la legge regionale n. 19/2001. DIRITTO
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Tutte le prospettazioni difensive, e anche le valutazioni del consulente tecnico nominato dal p.m., che qualificano ora come manutenzione straordinaria ora come restauro o risanamento conservativo l'intervento edilizio di cui trattasi, derivano da una errata interpretazione della nozione delle varie tipologie di interventi edilizi come risulta definita nell'art. 31 della legge 5.8.1978 n. 457. Verosimilmente basata sulla stessa scorretta interpretazione è l'ordinanza comunale del 23.7.2001 con cui è stata revocatala precedente sospensione dei lavori, nella considerazione che il manufatto non fosse illegittimo sotto il profilo urbanistico e ambientale.
Invero, il citato articolo 31 definisce soltanto "gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", distinguendoli in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Proprio perché si tratta di "recupero" del patrimonio edilizio, tutte le tipologie di intervento presuppongono un edificio, o un tessuto urbanistico-edilizio, già ultimato e funzionante, di cui si intende conservare o rinnovare la funzionalità.
Com'è noto, il regime amministrativo di detti interventi edilizi è stato stabilito dall'art. 48 della stessa legge 457/1978 e dall'art.7 del decreto legge 23.1.1982 n. 9, convertito in legge 25.3.1982 n.94, di talché sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di restauro o risanamento conservativo, mentre restano soggetti a concessione ex art. 1 della legge 28.1.1977 n. 10 gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica.
In seguito, l'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662 (come poi modificato dall'art. 10 legge 30/1997 e dall'art. 11 legge 135/ 1997) ha introdotto per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro o risanamento conservativo il regime di mera denunzia di inizio attività, praticabile in via alternativa al regime autorizzatorio (comma 7). Tale regime semplificato, tuttavia è escluso per gli immobili assoggettati a vincoli paesaggistici, storico- culturali e ambientali previsti dalle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939 e n. 431/1985 (ora testo unico in materia di beni culturali e ambientali, D.Lgs. 490/1990), dalla legge 394/1991 e dagli strumenti urbanistici.
Così individuata la disciplina applicabile nella soggetta materia, occorre ribadire che essa riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, e di restauro o risanamento conservativa di edifici già esistenti e funzionanti, giacché, per ragioni storiche, logiche e sistematiche, non è dubitabile che le nozioni di manutenzione straordinaria e di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 2, comma 60, legge 662/1996 e succ. mod. non siano esattamente quelle già definite dall'art. 31 della legge 457/1978. Come tali, detti interventi configurano forme varie di recupero edilizio e presuppongono perciò edifici già completi. È quindi ermeneuticamente scorretto qualificare come manutenzione straordinario restauro e risanamento conservativo gli interventi eseguiti su edifici non terminati, e per conseguenza applicare a tali interventi il regime semplificato dell'autorizzazione o della denunzia inizio attività.
A ulteriore conforto di questa interpretazione stanno le disposizioni che disciplinano la concessione come titolo abilitativo generale per le trasformazioni urbanistiche del territorio, e in particolare la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 4 legge 28.1.1977 n. 10 (norme sulla edificabilità dei suoli), la quale stabilisce che, manda i lavori non siano ultimati nel termine prescritto nella concessione medesima, il concessionario o il suo avente causa deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La ratio che ispira la disciplina di legge, così come la necessità dell'interpretazione suesposta, si spiegano agevolmente proprio con l'analisi della fattispecie di cui trattasi. E infatti, seguendo la contraria interpretazione adottata dalla difesa e dal consulente tecnico del p.m., ne deriverebbe l'assurda conseguenza che un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio pacificamente abbisognevole della previa concessione edilizia (tanto che essa venne in un primo tempo richiesta e rilasciata) finirebbe per essere realizzato solo attraverso il regime semplificato di denunzia inizio attività (attivato quando la precedente concessione era ormai decaduta e la ricostruzione dell'edificio non era ancora terminata).
4 - Tanto premesso, occorre rilevare che il sequestro preventivo di cui trattasi è stato disposto il 6.9.2001, mentre i lavori erano ancora in corso (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). L'intervento edilizio si è quindi protratto sino alla data suddetta. In quanto realizzato sulla base di una semplice denunzia inizio attività per manutenzione straordinaria, era astrattamente configurabile come reato ai sensi della disciplina allora vigente, così come statuita dall'art. 2, comma 60, legge 622/1996 e succ. mod., sia perché - per le argomentazioni svolte nel paragrafo precedente - non poteva qualificarsi come manutenzione straordinaria, sia perché il regime della D.I.A. non era applicabile agli immobili ubicati in zona vincolata.
Nè potrebbe invocarsi la buona fede del contravventore per escludere il fumus del reato (come prospettato dal difensore nella discussione orale), posto che il comportamento della pubblica amministrazione su cui la buona fede si fonderebbe è solo successivo alla commissione del fatto (essendo maturato con l'ordinanza 23.7.2001 che revocò la precedente ordinanza di sospensione dei lavori datata 1.6.2001).
Con riferimento al tempus commissi delicti non ha rilievo l'ampliamento del regime D.I.A. successivamente introdotto dalla legge regionale della Campania n. 19 del 28.11.2001 (art. 2) e dalla recente legge statale n. 443 dei 21.12.2001 (art. 1, comma 6). Invero, secondo la giurisprudenza prevalente, da successione nel tempo di leggi extrapenali, che modificano il contenuto del precetto sanzionato penalmente, non intacca la configurazione tipica della norma incriminatrice, la quale definisce soltanto la struttura essenziale e circostanziale del reato, e non fa venir meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso: perciò la successione temporale di leggi extrapenali esula dall'ambito di operatività dell'art. 2 c.p. (cfr. per tutte Cass. Sez. III, sent. 5437 del 19.3.1999, P.M. in proc. Arlati e altro, rv. 213465).
5 - Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5.12.2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.