Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2002, n. 3526
CASS
Sentenza 5 dicembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Rientrano negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, che presuppongono un edificio già ultimato e funzionante, del quale si intende conservare o rinnovare la funzionalità, atteso che deve trattarsi di "recupero" del patrimonio edilizio esistente. Conseguentemente non è possibile applicare il regime semplificato dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, previa qualificazione delle opere come di manutenzione straordinaria o restauro, per gli interventi eseguiti su edifici non ultimati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2002, n. 3526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3526
    Data del deposito : 5 dicembre 2002

    Testo completo