Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
L'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che va escluso il concorso formale di reati quanto un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere contestualmente dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, poiché in tal caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità per essere assorbite nell'ipotesi più grave. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente configurato il concorso formale tra le condotte di "detenzione" e "vendita" di sostanze stupefacenti, poste in essere in contesti diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2008, n. 36523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36523 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 26/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1330
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 32385/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE FA, N. IL 20/02/1960;
avverso SENTENZA del 26/02/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Di Popolo Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha confermato quella del Tribunale della stessa città con la quale IR US è stato dichiarato colpevole del reato continuato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. Il IR era stato trovato in possesso di 65,4 gr. lordi di cocaina e della somma di 3745,00 Euro, provento dell'attività di cessione di quantitativi imprecisati della medesima sostanza a persone rimaste sconosciute. Rilevava la Corte di appello che nella fattispecie erano ravvisabili due delle condotte tipiche descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costituenti ipotesi criminose che si pongono in rapporto di alternatività formale. Le due condotte erano state oggetto di specifica contestazione e, non essendo maturate in un unico contesto, dovevano ritenersi entrambe sussistenti, con il già riconosciuto vincolo della continuazione.
Con il ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza di una pluralità di violazioni dell'art. 73 dpr cit. e alla conseguente applicazione dell'aumento di pena di cui all'art. 81 c.p.. Il detentore di stupefacenti ha il potere di disposizione delle stesse e perciò cessione, vendita e distribuzione che costituiscono una modalità di esercizio di quel potere non possono ritenersi condotte autonome e concorrenti. Il ricorso è infondato non essendo ravvisabile nella concreta situazione accertata dal giudice di merito l'assorbimento della condotta di detenzione in quella di vendita. La ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, non sindacabile in questa sede, è stata nel senso che il prevenuto doveva rispondere della vendita di una imprecisata sostanza stupefacente, pari all'importo del denaro trovatogli addosso e della detenzione della cocaina trovata in suo possesso e che tali comportamenti non erano avvenuti contestualmente.
Ciò impedisce di accogliere la doglianza. Come già questa Corte ha avuto modo di osservare, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative. Con la duplice conseguenza: da un lato, della configurabilità del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste;
e, dall'altro, per quanto qui interessa, dell'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Tuttavia, per assunto pacifico, perché ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
e) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v., tra le tante, Cass., Sez. 4^, 12 gennaio 1996, Caparco;
Cass., Sez. 2^, 18 gennaio 1996, Mura;
Cass., Sez. 6^, 4 marzo 1996, Segafredo;
Cass., Sez. 6^, 16 marzo 1998, Casà; Cass., Sez. 6^, 17 novembre 1999, D'Antoni ed altri;
Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro;
Cass., Sez. 6^, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri). Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati;
unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro). Or bene, proprio il fatto che le condotte non sono maturate in un unico contesto depone per l'esatta contestazione di entrambe le condotte, pur unificate sotto il vincolo della continuazione.
P.T.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008