Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14594 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 14594/0 2 I NOME LP LOMALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.1733/00 SENESE Dott. Salvatore Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 34005 Cron. Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Rep. Ud. 13/05/02 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è per legge domiciliato;
ricorrente
contro
VI UC RT -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 27 ottobre 10 novembre 1999 n- 1643, RGAC 1415 del 1997, cron. 16554; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2080 -R 1 udienza del 13 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore il quale ha Generale Dott. Federico Sorrentino, concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 ottobre-16 novembre 1999, il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello proposto da UC RT LI avversO la decisione del localeViggia Pretore e dichiarava il diritto dell'assistito all'indennità di accompagnamento dal ! ° luglio 1999 (cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuta la visita medica). Avverso tale decisione propone ricorso il Ministero dell'Interno con otto motivi. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 codice di procedura civile, nonché dell'art.83 codice di procedura civile in relazione all'art. 360, primo comma, codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza о del procedimento in relazione all'art. 360 n.4 codice di procedura civile. 2 Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia motivazione omessa о contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.34 codice di procedura civile nonché dell'art. 295 codice di procedura civile in relazione all'art.360 primo comma n. 3 codice di procedura civile. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia nullità del procedimento in relazione all'art.360 n.4 codice di procedura civile. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in primo comma n.5 codice di relazione all'art.360 procedura civile. Ad avviso del Ministero dell'Interno, il GG non avrebbe mai potuto agire personalmente in giudizio, a causa del deficit psichico denunciato, ed, in ogni caso l'accertamento della patologia psichica si risolverebbe in un inammissibile accertamento di "status" circa la capacità di intendere e di volere che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale, ai beneficio dell'indennità difini del richiesto accompagnamento. 3 I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati. La capacità di agire in giudizio è cosa diversa dalle infermità denunciate dall'assistito. L'art. 75 codice di procedura civile nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire, con una sentenza di interdizione o di inabilitazione ○ con provvedimento di nomina di tutore о di curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (art. 428 codice civile). Inoltre, in tema di prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili (per pensione di invalidità о assegno di accompagnamento) la sentenza che accerta il diritto non implica alcun riconoscimento di relativo "status", fungendo la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie richiesta dalla legge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Ne consegue che, ove come nel caso di specie venga fatta valere una patologica psichica, la relativa verifica ben può essere effettuata in via incidentale, non essendo richiesto apposito accertamento mediante il procedimento camerale previsto dagli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile per la interdizione e l'inabilitazione. Con il settimo motivo, in via subordinata, il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, primo comma, codice di procedura civile. Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia infine un punto decisivo della motivazione omessa su all'art. 360, primo comma, controversia, in relazione codice di procedura civile. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere gli interessi legali sui ratei arretrati, non essendo configurabile alcuna mora per ritardato pagamento a carico dell'Amministrazione dell'Interno (così almeno sembra doversi interpretare l'ultimo motivo di ricorso). infondati. Il I due motivi sono manifestamente il diritto correttamente riconosciuto Tribunale ha dell'assistito alla indennità di accompagnamento dalla data della visita compiuta dal consulente tecnico di ufficio. Tale accertamento non è stato censurato dal dell'Interno quanto alla decorrenza Ministero stabilita. applicazione del disposto dell'art.149 г In tal modo, i giudici di appello hanno fatto disp. att. codice di procedura civile, secondo il quale nelle 5 controversie in materia di invalidità pensionabile (tra le quali sono ricomprese anche quelle di assistenza obbligatoria) deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le comunque incidenti sul complesso invalidanteinfermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Dal riconoscimento del diritto alla indennità consegue naturalmente anche il diritto dell'assistito agli interessi nella misura di legge. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 13 maggio IL CONSIGLIERE EST.алял 2002. IL PRESIDENTE Tahkur fy少 деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,14 OTT. 2002 IL CANCELLIERE/ме