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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. EL RU Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. NR ES Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/10/2024 al n. 1475/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Angelo Fileccia (c.f.:
), presso il cui studio in Trapani, Via Nicolò Riccio n. 94, C.F._2
è elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
C.F. ), CP_2 C.F._4
resistenti - contumaci avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio
* rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 5.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Insiste nel ricorso e nelle conclusioni Parte_1
depositate”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, Parte_1
ha premesso di avere contratto matrimonio con in data
[...] CP_3
26.8.2006 e che, con sentenza n. 889/2018 del 28/09/2018 il Tribunale di
Trapani ne ha pronunciato la cessazione degli effetti civili.
Il provvedimento giurisdizionale sopra richiamato ha stabilito, a carico dell'odierno ricorrente, l'obbligo di concorrere al mantenimento delle due figlie e , mediante corresponsione di un assegno Controparte_1 Persona_1
mensile di complessivi Euro 600,00 (Euro 300,00 cadauna) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha rappresentato che la figlia risulta essere Controparte_1
prestatrice di lavoro subordinato con contratti a tempo determinato (cfr.
Certificazione stato occupazionale anni 2022- 2023 – 2024 – allegato 03 - ) e di essere percettrice di indennità di disoccupazione nei periodi non lavorativi.
Pertanto – in ottica di parte ricorrente – avendo la figlia raggiunto una sufficiente autonomia economica, non sarebbe più necessario per Parte_1
provvedere al suo mantenimento, tenuto altresì conto dell'età raggiunta (30 anni).
Ancora, ha evidenziato di versare in condizioni economiche Parte_1
precarie perché, a fronte di una pensione mensile pari a € 1530,00, affronta pagina 2 di 5 plurime uscite connesse al pagamento di mutui, finanziamenti, spese e utenze proprie e dell'altra figlia convivente, (anni 23). Persona_1
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di “- accogliere la presente Parte_1
istanza di revisione delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del
Tribunale di Trapani N. 889/2018, disponendo che: “nulla è dovuto da Parte_1
a titolo di mantenimento e spese straordinarie per la figlia
[...] CP_1
, nata a Trento il [...] a [...] presente domanda,
[...]
essendo quest'ultima sufficientemente autonoma ed economicamente in grado di provvedere a sé stessa”.
Le resistenti, regolarmente raggiunte da notificazione, sono rimaste contumaci.
Integrata la documentazione richiesta all'udienza del 13.3.2025, la causa veniva avviata a decisione.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti motivi.
Deve preliminarmente rammentarsi che il neo-introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti "giustificati motivi", da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di pagina 3 di 5 determinazione dell'assetto sia personale che economico.
A tal proposito, il ricorrente ha ampiamente documentato che sin dal 2022 la figlia ha svolto attività lavorativa, seppur a tempo determinato e Controparte_1
part time (cfr. attestazione Assessorato Regionale famiglia, politiche sociali e lavoro, allegata al ricorso) e, nei periodi di inattività, ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione.
Preso atto della capacità lavorativa – astratta e concreta – di e Controparte_1
tenuto conto dell'età della resistente (trentenne), ben può dirsi che la stessa abbia ormai raggiunto una sufficiente autonomia economica: lo stabile inserimento nel mondo del lavoro – pur stagionale – dimostra che la stessa è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, rendendo così superfluo e ingiustificato il mantenimento versato dal ricorrente, . Parte_1
Peraltro, debbono tenersi in considerazione anche le spese da quest'ultimo costantemente affrontate tanto in dipendenza del ricorso al credito, quanto per il mantenimento dell'altra figlia, , con lo stesso convivente. Per_1
In conclusione, a decorrere dalla data di presentazione dell'odierno ricorso e a modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 889/2018 del Tribunale di
Trapani, deve disporsi che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
mantenimento e spese straordinarie per la figlia . Controparte_1
Nulla sulle spese processuali poiché la contumacia delle resistenti ben può intendersi quale mancata contestazioni delle ragioni di parte ricorrente, giustificando così questa determinazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra pagina 4 di 5 istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- Modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 889/2018 (pronunciata dal Tribunale di Trapani il
28.9.2018), disponendo che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
mantenimento e spese straordinarie per la figlia , nata a Controparte_1
Trento il 16.5.1995 a partire dalla data del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NR ES EL RU
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. EL RU Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. NR ES Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/10/2024 al n. 1475/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Angelo Fileccia (c.f.:
), presso il cui studio in Trapani, Via Nicolò Riccio n. 94, C.F._2
è elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
C.F. ), CP_2 C.F._4
resistenti - contumaci avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio
* rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 5.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Insiste nel ricorso e nelle conclusioni Parte_1
depositate”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, Parte_1
ha premesso di avere contratto matrimonio con in data
[...] CP_3
26.8.2006 e che, con sentenza n. 889/2018 del 28/09/2018 il Tribunale di
Trapani ne ha pronunciato la cessazione degli effetti civili.
Il provvedimento giurisdizionale sopra richiamato ha stabilito, a carico dell'odierno ricorrente, l'obbligo di concorrere al mantenimento delle due figlie e , mediante corresponsione di un assegno Controparte_1 Persona_1
mensile di complessivi Euro 600,00 (Euro 300,00 cadauna) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha rappresentato che la figlia risulta essere Controparte_1
prestatrice di lavoro subordinato con contratti a tempo determinato (cfr.
Certificazione stato occupazionale anni 2022- 2023 – 2024 – allegato 03 - ) e di essere percettrice di indennità di disoccupazione nei periodi non lavorativi.
Pertanto – in ottica di parte ricorrente – avendo la figlia raggiunto una sufficiente autonomia economica, non sarebbe più necessario per Parte_1
provvedere al suo mantenimento, tenuto altresì conto dell'età raggiunta (30 anni).
Ancora, ha evidenziato di versare in condizioni economiche Parte_1
precarie perché, a fronte di una pensione mensile pari a € 1530,00, affronta pagina 2 di 5 plurime uscite connesse al pagamento di mutui, finanziamenti, spese e utenze proprie e dell'altra figlia convivente, (anni 23). Persona_1
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di “- accogliere la presente Parte_1
istanza di revisione delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del
Tribunale di Trapani N. 889/2018, disponendo che: “nulla è dovuto da Parte_1
a titolo di mantenimento e spese straordinarie per la figlia
[...] CP_1
, nata a Trento il [...] a [...] presente domanda,
[...]
essendo quest'ultima sufficientemente autonoma ed economicamente in grado di provvedere a sé stessa”.
Le resistenti, regolarmente raggiunte da notificazione, sono rimaste contumaci.
Integrata la documentazione richiesta all'udienza del 13.3.2025, la causa veniva avviata a decisione.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti motivi.
Deve preliminarmente rammentarsi che il neo-introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti "giustificati motivi", da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di pagina 3 di 5 determinazione dell'assetto sia personale che economico.
A tal proposito, il ricorrente ha ampiamente documentato che sin dal 2022 la figlia ha svolto attività lavorativa, seppur a tempo determinato e Controparte_1
part time (cfr. attestazione Assessorato Regionale famiglia, politiche sociali e lavoro, allegata al ricorso) e, nei periodi di inattività, ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione.
Preso atto della capacità lavorativa – astratta e concreta – di e Controparte_1
tenuto conto dell'età della resistente (trentenne), ben può dirsi che la stessa abbia ormai raggiunto una sufficiente autonomia economica: lo stabile inserimento nel mondo del lavoro – pur stagionale – dimostra che la stessa è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, rendendo così superfluo e ingiustificato il mantenimento versato dal ricorrente, . Parte_1
Peraltro, debbono tenersi in considerazione anche le spese da quest'ultimo costantemente affrontate tanto in dipendenza del ricorso al credito, quanto per il mantenimento dell'altra figlia, , con lo stesso convivente. Per_1
In conclusione, a decorrere dalla data di presentazione dell'odierno ricorso e a modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 889/2018 del Tribunale di
Trapani, deve disporsi che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
mantenimento e spese straordinarie per la figlia . Controparte_1
Nulla sulle spese processuali poiché la contumacia delle resistenti ben può intendersi quale mancata contestazioni delle ragioni di parte ricorrente, giustificando così questa determinazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra pagina 4 di 5 istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- Modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 889/2018 (pronunciata dal Tribunale di Trapani il
28.9.2018), disponendo che nulla è dovuto da a titolo di Parte_1
mantenimento e spese straordinarie per la figlia , nata a Controparte_1
Trento il 16.5.1995 a partire dalla data del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NR ES EL RU
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