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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 10457/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PECORARIO VINCENZO, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Per_1
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ex l. 222/'84).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, letta la perizia e le note scritte depositate dal solo Istituto per l'udienza, verificata la regolare comunicazione della trattazione scritta della causa a tutte le parti, la causa è decisa all'esito con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, la CTU Dott.ssa , nominata nella presente fase, ha affermato che il ricorrente, Persona_2
di anni 62 al momento della visita, e in discrete condizioni generali, è affetto dalle seguenti minorazioni: Artrite reumatoide;
Cardiopatia ipertensiva;
Asma bronchiale.
Prosegue la ctu osservando che “Un soggetto che ha svolto l'attività di agente di commercio ha maturato attitudini professionali fondate su una solida capacità comunicativa e relazionale, accompagnata da prontezza mentale e abilità nella gestione autonoma del lavoro. Si tratta di una figura che lavora per obiettivi, spesso in mobilità, richiedendo quindi una buona resistenza fisica, flessibilità, tolleranza allo stress e capacità organizzative. L'attività comporta frequenti spostamenti, contatti diretti con la clientela, capacità di negoziazione e una notevole adattabilità alle esigenze del mercato. Ne deriva che tale profilo professionale, per essere svolto con continuità ed efficacia, presuppone il mantenimento di un buon equilibrio psico-fisico e una conservata funzionalità sia sul piano cognitivo che motorio”.
Secondo la ctu il ricorrente infatti presenta un quadro clinico che, pur caratterizzato da patologie croniche a carico dell'apparato muscoloscheletrico, cardiovascolare e respiratorio, non risulta compatibile con una riduzione della capacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 della stessa legge.
La dott.ssa osserva infatti che “La documentazione specialistica reumatologica più Persona_2
recente attesta la presenza di artrite psoriasica, successivamente definita come artrite reumatoide, attualmente in trattamento con etanercept (Enbrel), farmaco biologico di prima linea nei casi di attività infiammatoria moderata o severa. Tuttavia, non si rilevano menzioni di importanti limitazioni funzionali, né elementi clinici indicativi di un interessamento poliarticolare disabilitante o di una compromissione grave della funzione locomotoria. Anche la valutazione ortopedica, che fa riferimento a lombalgia e claudicatio neurogena, appare riconducibile a una lombosciatalgia su base degenerativa, in un contesto radiologico di protrusioni discali, condizione assai comune nella popolazione generale della stessa fascia d'età, priva allo stato di deficit neurologici o di riduzioni permanenti dell'autonomia. In ambito internistico, si documenta cardiopatia ipertensiva ben trattata farmacologicamente con Plaunac e Nebilox, senza episodi di scompenso cardiaco né limitazioni funzionali significative. Anche il riscontro pneumologico di asma bronchiale intermittente di tipo estrinseco depone per una condizione ben compensata e non ostruttiva, peraltro non associata a riacutizzazioni gravi o a ridotta tolleranza allo sforzo”.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, la ctu ha concluso ritenendo che le patologie croniche da cui
è affetto il ricorrente sono adeguatamente compensate e in buon controllo terapeutico, e non risultano allo stato determinanti di una significativa limitazione dell'efficienza lavorativa genericamente intesa, come richiesto dalla normativa previdenziale, non determinando la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini.
Il quadro clinico del non è, in definitiva, secondo la ctu, incompatibile con Persona_3
l'effettuazione di attività che richiedano impegno fisico protratto, trovandosi l'assicurato, per quanto esposto, in una condizione che non comporta la riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative in attività confacenti alle proprie attitudini.
Le conclusioni rese dal ctu sono esaurientemente motivate, logiche e coerenti con l'esame degli atti,
e sono pertanto integralmente condivise e fatte proprie.
Si rileva, inoltre, come le stesse non siano in contrasto con quanto affermato dal CTU nominato nella prima fase, che pure non aveva riconosciuto il requisito sanitario in capo al periziato per beneficiare dell'assegno ex l. 222.
L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 13232/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 14/11/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo