Art. 3.
I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti presso la corte d'assise di Sassari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25 , 26 , 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, conoscono di tutte le cause della sessione, anche relative a reati di competenza dell'istituita corte d'assise di Nuoro.
I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti presso la corte d'assise di Sassari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25 , 26 , 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, conoscono di tutte le cause della sessione, anche relative a reati di competenza dell'istituita corte d'assise di Nuoro.