Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
È legittimo il rigetto dell'istanza dell'imputato di rinvio del dibattimento senza che sia eseguita la visita fiscale, se la detta istanza si basa su un certificato medico che attesta l'impedimento a comparire ma non indica il luogo di degenza, non potendo ipotizzarsi per il giudice, una volta che abbia disposto la visita fiscale di controllo per il luogo di abitazione, l'obbligo di svolgere d'ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l'imputato sulla base delle informazioni fornite "in loco" da un familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 47622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 29/10/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1173
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 017010/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UC MA N. IL 24/10/1964;
avverso SENTENZA del 07/01/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Pettinari Francesco Saverio che ha concluso come da note scritte;
udito il difensore avv. Minghelli Gian Antonio del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di Di CC SS ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, vari episodi di truffa in danno di più persone cui ebbe a praticare cure cagionando anche lesioni personali gravi, nonché ingiurie e minacce, fatti commessi sino all'estate dell'anno 2002. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per avere il giudice di primo grado all'udienza del 7 febbraio 2005 ritenuto che il prevenuto con il prodotto certificato medico non diede prova del proprio impedimento a comparire per malattia, non avendo il tribunale disposto visita fiscale nel domicilio legale risultante dagli atti. Con altro motivo deduce l'improcedibilità dell'azione penale in ordine ai delitti di truffa di cui ai capi 2 e 4, al delitto di lesioni colpose di cui al capo 4 e a quello di ingiurie di cui al capo 6 per tardività delle querele. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non avendo il tribunale potuto effettuare visita fiscale non essendo noto (lo stesso difensore latore del certificato non è stato in grado di fornire elementi) il luogo di eventuale degenza del prevenuto che non può comunque dedurre sussistere una continuità logicamente attendibile con i due pregressi impedimenti accertati per le precedenti udienze di trattazione distanti nel tempo. Al riguardo deve essere confermato il principio che statuisce essere legittimo il rigetto dell'istanza dell'imputato di rinvio del dibattimento senza che sia eseguita la visita fiscale, se la detta istanza si basa su un certificato medico che attesta un impedimento a comparire ma non indica il luogo di degenza, non potendo ipotizzarsi per il giudice, l'obbligo di svolgere d'ufficio ulteriori ricerche (Cass. 2^ 22.9.05 n. 34651, depositata 27.9.05, rv. 232500). Alle parti incombe il preciso onere di allegazione e produzione degli elementi quali si fondano richieste e deduzioni (sez. un. 17.11.2004, P.M. in proc. Esposito;
sez. un., 27.10.2004, Palumbo), nonché un dovere di correttezza e leale collaborazione nell'esercizio delle facoltà e dei poteri conferiti dalla legge ai fini della regolare instaurazione e del compiuto sviluppo del contraddittorio. Nel caso in esame è stata prodotta in giudizio, a sostegno dell'impedimento dell'imputato, una certificazione medica incompleta perché non attestante per una patologia febbrile il grado di iperpiressia ne' il luogo in cui la visita privata era stata effettuata ne' quello in cui il paziente si sarebbe dovuto trovare. Trattasi quindi di certificazione di per sè inidonea, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a radicare il potere dovere del giudice allo svolgimento di accertamenti in ordine allo stato di salute dell'istante (Cass. 4^ 16 giugno 2003, De Felice, rv 225624; Cass. 6^ 12 febbraio 1999, Mattiucci, rv 212761; Cass. 2^ 19.6.2003, Lettieri, rv 228773); ne' la difesa è stata in grado di specificare in quale dei tre domicili risultanti dagli atti fosse reperibile l'imputato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato ed in parte genericamente proposto. Corretta la ritenuta sussistenza dell'aggravante in considerazione della entità dei danni suscettibili di valutazione finanziaria con riferimento alla truffa di cui al capo 2 (esborsi per L. 10.000.000 e lavori edili prestati per L. 10.000.000) oltre il danno biologico conseguente all'indebolimento della funzione della mandibola, non avendo il ricorrente indicato l'entità dei vari pagamenti frazionati.
Il delitto di lesioni di cui al capo 3 è inoltre procedibile di ufficio essendo state accertate lesioni guaribili in oltre 40 giorni. Il ricorso relativo alla truffa di cui al capo 4 è genericamente proposto non avendo il ricorrente indicato il momento in cui la parte lesa ebbe a conoscere dell'esercizio abusivo della professione da parte del prevenuto. Al riguardo vale il principio di legittimità secondo il quale la prova della tardività della querela deve essere fornita da chi eccepisce che la proposizione è avvenuta oltre i termini di legge e non può essere solo desunta in via presuntiva da atti non univoci. Questa Corte ha più volte evidenziato sia che l'onere probatorio della intempestività della richiesta di punizione incombe su chi la deduce sia che una eventuale situazione di incertezza deve essere integrata in favore del querelante in quanto la decadenza dal diritto di querela va accertata con criteri rigorosi (Cass. 5^ 25.2.99 n. 2486, ud. 10.11.98, rv. 212720; Cass. 5^ 23.2.99 n. 2344, ud. 23.2.99, rv. 212621; Cass. 4^ 4.11.92 n. 895, ud. 1.7.92, rv. 192320). Infine il capo numero 6 della imputazione è relativo ad un fatto procedibile di ufficio stante l'accerta consumazione di minacce gravi ex art. 612 cpv. cod. pen.. L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00. Le spese della parte civile sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile HI AN delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 500,00 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008