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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI FR, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061911648000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117365208000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220036462463000 BOLLO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164217691000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 29320200061911648, 29320210117365208, 29320210164217691 e 29320220036462463, relative a tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 2.011,24, oltre sanzioni e accessori.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle erano state notificate via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri (IPA, Reginde, INIPEC), in violazione dell'art. 26 del D.P.
R. 602/73 e dell'art. 16-ter del D.L. 179/2012. Tale vizio comporta l'inesistenza giuridica della notifica e la nullità insanabile degli atti.
Con un secondo motivo, ha sostenuto che le cartelle dovevano considerarsi illegittime per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, in violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il terzo motivo, ha eccepito che i ruoli posti a base delle cartelle non risultavano sottoscritti da un funzionario legittimato, come richiesto dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/73, con conseguente nullità dei ruoli e delle cartelle.
Con il quarto motivo, ha dedotto che le cartelle relative agli anni 2016, 2017 e 2018 erano comunque nulle per intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito dalla L. 60/1986.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica delle cartelle risulta regolarmente presente nel registro pubblico IPA, e che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga l'utilizzo esclusivo di indirizzi PEC presenti nei pubblici registri da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre richiamato recenti pronunce della Cassazione (ord. n.
22659/2024 e n. 22525/2024) che hanno escluso la nullità della notifica per tale ragione. In ogni caso, ha sostenuto la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) è infondata, poiché la normativa regionale siciliana (L.R. n. 16/2015
e n. 24/2016) prevede la possibilità per la Regione di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica, senza necessità di notificare alcun avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto a tale fase, di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione dei ruoli è infondata, poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19761/2016 e n. 26546/2016) ha chiarito che la validazione informatica dei dati contenuti nel ruolo è sufficiente a conferire efficacia esecutiva, e che il ruolo, quale atto interno, è assistito da presunzione di legittimità. Anche in questo caso, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia.
Con riguardo al quarto motivo, ha sostenuto che non si è verificata alcuna prescrizione, in quanto i termini sono stati sospesi per 542 giorni nel periodo emergenziale (08.03.2020 – 31.08.2021) ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, con proroga dei termini di decadenza e prescrizione fino a 24 mesi.
§§§§§
Regione Siciliana si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica delle cartelle era avvenuta correttamente, anche se proveniente da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, richiamando interpretazioni giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi valida la notifica quando il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e l'indirizzo era chiaramente riconducibile all'Amministrazione.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento, come comprovato da documentazione che produceva. Per gli anni successivi (2017, 2018,
2019), ha evidenziato che, ai sensi della L.R. n. 16/2015 e n. 24/2016, la Regione è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza necessità di notificare atti prodromici, poiché l'iscrizione stessa costituisce accertamento.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione a pena di nullità, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 7800/2020, n. 8081/2020), che ha ritenuto sufficiente la riferibilità dell'atto all'ente impositore. Ha inoltre precisato che i responsabili dei procedimenti sono chiaramente indicati nella cartella impugnata.
Con riguardo al quarto motivo, ha sostenuto che non si è verificata alcuna prescrizione, in quanto i termini sono stati sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-19 (artt. 67 e 68 del D.L.
18/2020), con proroga di 24 mesi. Ha inoltre ribadito che la notifica delle cartelle è avvenuta entro i termini previsti dalla legge, anche per l'annualità 2016, grazie all'effetto interruttivo dell'avviso di accertamento.
§§§§§
In data 10.06.2025 la difesa di parte ricorrente depositava istanza di rinvio della udienza già fissata per il
27.06.2025 al fine di valutare deposito di motivi aggiunti.
Operato rinvio, parte ricorrente non depositava alcun ulteriore atto ed alla successiva udienza del 10 ottobre
2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
La difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità delle notifiche delle quattro cartelle in quanto l'indirizzo pec mittente non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012
(convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene il Collegio, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione, notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it, risulta presente nel registro IPA. In ogni caso, può affermarsi che dal predetto indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Anche il secondo motivo, quello relativo alla omessa notifica di atti prodromici, è infondato.
Quanto alle tasse automobilistiche per l'anno 2016, la Regione Sicilia ha prodotto documentazione comprovante rituale notifica dell'avviso di accertamento che risulta consegnato al destinatario con raccomandata 61790389088-7 in data 07.12.2019.
Per le pretese relative agli anni 2017, 2018 e 2019 deve evidenziarsi che, ai sensi della legge regionale n.
16/2015 (come modificata dall'art. 19 L.R. n. 24/2016), in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica, la Regione provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Tale iscrizione costituisce accertamento e la cartella di pagamento rappresenta la prima intimazione, non essendo necessaria la notifica di un atto presupposto (cfr. Corte Costituzionale, 11 luglio 2018 n. 152 che ha dichiarato
'inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016
n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale — decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo').
§§§§§
La contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del ruolo è, parimenti infondata.
Conformemente all'orientamento della Suprema Corte, 'in tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R.
n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità' (Cass. civ., sez. V, 18 maggio 2018 n.12243; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 21 dicembre 2016 n.26546).
§§§§§
Infine, anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Le pretese sono relative a tasse automobilistiche per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Dalla documentazione in atti risulta che
- la cartella n. 29320210117365208, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, preceduta dalla notifica di avviso di accertamento in data 07.12.2019, è stata notificata in data 10.10.2022;
- 29320200061911648, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2017, è stata notificata in data
10.10.2022;
- 29320210164217691, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2018, è stata notificata in data 10.10.2022;
- 29320220036462463, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2019, è stata notificata in data
10.10.2022.
Pertanto, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo risulta notificato (07.12.2019), per il 2016, avviso di accertamento che, quale rituale atto interruttivo, ha determinato il decorso di un ulteriore triennio, entro il quale risulta notificata la cartella impugnata.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 le relative cartelle risultano tutte notificate in data 10.10.2022 e, quindi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo per ciascuna annualità.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota spese e tenendo conto della attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania Sezione Settima, RIGETTA il ricorso e CONDANNA
IL RICORRENTE Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida, per ognua delle due parti resistente, in complessivi euro 200,00 oltre accessori.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE esr. IL PRESIDENTE
NN LO CE UC
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI FR, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2493/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061911648000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117365208000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220036462463000 BOLLO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164217691000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 29320200061911648, 29320210117365208, 29320210164217691 e 29320220036462463, relative a tassa automobilistica per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 2.011,24, oltre sanzioni e accessori.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle erano state notificate via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri (IPA, Reginde, INIPEC), in violazione dell'art. 26 del D.P.
R. 602/73 e dell'art. 16-ter del D.L. 179/2012. Tale vizio comporta l'inesistenza giuridica della notifica e la nullità insanabile degli atti.
Con un secondo motivo, ha sostenuto che le cartelle dovevano considerarsi illegittime per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, in violazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il terzo motivo, ha eccepito che i ruoli posti a base delle cartelle non risultavano sottoscritti da un funzionario legittimato, come richiesto dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/73, con conseguente nullità dei ruoli e delle cartelle.
Con il quarto motivo, ha dedotto che le cartelle relative agli anni 2016, 2017 e 2018 erano comunque nulle per intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito dalla L. 60/1986.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica delle cartelle risulta regolarmente presente nel registro pubblico IPA, e che non sussiste alcun obbligo normativo che imponga l'utilizzo esclusivo di indirizzi PEC presenti nei pubblici registri da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre richiamato recenti pronunce della Cassazione (ord. n.
22659/2024 e n. 22525/2024) che hanno escluso la nullità della notifica per tale ragione. In ogni caso, ha sostenuto la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) è infondata, poiché la normativa regionale siciliana (L.R. n. 16/2015
e n. 24/2016) prevede la possibilità per la Regione di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica, senza necessità di notificare alcun avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto a tale fase, di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione dei ruoli è infondata, poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19761/2016 e n. 26546/2016) ha chiarito che la validazione informatica dei dati contenuti nel ruolo è sufficiente a conferire efficacia esecutiva, e che il ruolo, quale atto interno, è assistito da presunzione di legittimità. Anche in questo caso, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia.
Con riguardo al quarto motivo, ha sostenuto che non si è verificata alcuna prescrizione, in quanto i termini sono stati sospesi per 542 giorni nel periodo emergenziale (08.03.2020 – 31.08.2021) ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, con proroga dei termini di decadenza e prescrizione fino a 24 mesi.
§§§§§
Regione Siciliana si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica delle cartelle era avvenuta correttamente, anche se proveniente da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, richiamando interpretazioni giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi valida la notifica quando il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e l'indirizzo era chiaramente riconducibile all'Amministrazione.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento, come comprovato da documentazione che produceva. Per gli anni successivi (2017, 2018,
2019), ha evidenziato che, ai sensi della L.R. n. 16/2015 e n. 24/2016, la Regione è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, senza necessità di notificare atti prodromici, poiché l'iscrizione stessa costituisce accertamento.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione a pena di nullità, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 7800/2020, n. 8081/2020), che ha ritenuto sufficiente la riferibilità dell'atto all'ente impositore. Ha inoltre precisato che i responsabili dei procedimenti sono chiaramente indicati nella cartella impugnata.
Con riguardo al quarto motivo, ha sostenuto che non si è verificata alcuna prescrizione, in quanto i termini sono stati sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-19 (artt. 67 e 68 del D.L.
18/2020), con proroga di 24 mesi. Ha inoltre ribadito che la notifica delle cartelle è avvenuta entro i termini previsti dalla legge, anche per l'annualità 2016, grazie all'effetto interruttivo dell'avviso di accertamento.
§§§§§
In data 10.06.2025 la difesa di parte ricorrente depositava istanza di rinvio della udienza già fissata per il
27.06.2025 al fine di valutare deposito di motivi aggiunti.
Operato rinvio, parte ricorrente non depositava alcun ulteriore atto ed alla successiva udienza del 10 ottobre
2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
La difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità delle notifiche delle quattro cartelle in quanto l'indirizzo pec mittente non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012
(convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene il Collegio, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione, notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it, risulta presente nel registro IPA. In ogni caso, può affermarsi che dal predetto indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Anche il secondo motivo, quello relativo alla omessa notifica di atti prodromici, è infondato.
Quanto alle tasse automobilistiche per l'anno 2016, la Regione Sicilia ha prodotto documentazione comprovante rituale notifica dell'avviso di accertamento che risulta consegnato al destinatario con raccomandata 61790389088-7 in data 07.12.2019.
Per le pretese relative agli anni 2017, 2018 e 2019 deve evidenziarsi che, ai sensi della legge regionale n.
16/2015 (come modificata dall'art. 19 L.R. n. 24/2016), in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica, la Regione provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Tale iscrizione costituisce accertamento e la cartella di pagamento rappresenta la prima intimazione, non essendo necessaria la notifica di un atto presupposto (cfr. Corte Costituzionale, 11 luglio 2018 n. 152 che ha dichiarato
'inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016
n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale — decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo').
§§§§§
La contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del ruolo è, parimenti infondata.
Conformemente all'orientamento della Suprema Corte, 'in tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R.
n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità' (Cass. civ., sez. V, 18 maggio 2018 n.12243; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 21 dicembre 2016 n.26546).
§§§§§
Infine, anche la eccezione di prescrizione è infondata.
Le pretese sono relative a tasse automobilistiche per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Dalla documentazione in atti risulta che
- la cartella n. 29320210117365208, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, preceduta dalla notifica di avviso di accertamento in data 07.12.2019, è stata notificata in data 10.10.2022;
- 29320200061911648, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2017, è stata notificata in data
10.10.2022;
- 29320210164217691, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2018, è stata notificata in data 10.10.2022;
- 29320220036462463, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2019, è stata notificata in data
10.10.2022.
Pertanto, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo risulta notificato (07.12.2019), per il 2016, avviso di accertamento che, quale rituale atto interruttivo, ha determinato il decorso di un ulteriore triennio, entro il quale risulta notificata la cartella impugnata.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 le relative cartelle risultano tutte notificate in data 10.10.2022 e, quindi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo per ciascuna annualità.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota spese e tenendo conto della attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania Sezione Settima, RIGETTA il ricorso e CONDANNA
IL RICORRENTE Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida, per ognua delle due parti resistente, in complessivi euro 200,00 oltre accessori.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE esr. IL PRESIDENTE
NN LO CE UC