Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 958
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della notifica PEC per indirizzo non registrato

    Il Collegio, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, ritiene che non sussista nullità qualora le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e sull'oggetto. Nel caso specifico, l'indirizzo PEC risulta presente nel registro IPA e comunque permetteva di individuare il mittente nell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    Per l'anno 2016, la Regione Sicilia ha prodotto documentazione comprovante la rituale notifica dell'avviso di accertamento. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, la legge regionale n. 16/2015 (modificata dalla L.R. n. 24/2016) prevede l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica in caso di mancato pagamento, senza necessità di notifica di un atto presupposto, poiché l'iscrizione stessa costituisce accertamento.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli per mancata sottoscrizione da funzionario legittimato

    Il Collegio ritiene la contestazione infondata, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il ruolo è assistito da presunzione di legittimità e la mancata sottoscrizione non comporta invalidità in assenza di sanzione espressa. La validazione informatica è sufficiente e i responsabili dei procedimenti sono indicati nella cartella.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione è infondata. Per l'anno 2016, l'avviso di accertamento è stato notificato il 07.12.2019 e la cartella il 10.10.2022. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, le cartelle sono state notificate il 10.10.2022. In ogni caso, i termini sono stati sospesi per 542 giorni nel periodo emergenziale (08.03.2020 – 31.08.2021) ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, con proroga dei termini di decadenza e prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 958
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 958
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo