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11 febbraio 1989
11 febbraio 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;
b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;
b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 7
- 1. CGUE, n. C-120/08, Sentenza della Corte, Bavaria NV contro Bayerischer Brauerbund eV, 22/12/2010Provvedimento: Causa C-120/08 AV NV contro Bayerischer Brauerbund eV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 — Applicazione nel tempo — Art. 14 — Registrazione secondo la procedura semplificata — Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette» Massime della sentenza 1. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92 — Conflitto tra indicazioni geografiche e marchi — Art. 14, n. 1 — Ambito di applicazione (Regolamenti del Consiglio n. 2081/92, artt. 14, n. 1, e …Leggi di più...
- conflitto tra marchi e indicazioni geografiche·
- data di riferimento·
- art. 14 regolamento n. 2081/92·
- regolamento n. 510/2006·
- protezione indicazioni geografiche·
- regolamento n. 2081/92·
- applicazione nel tempo delle norme·
- principio di certezza del diritto·
- procedura semplificata di registrazione·
- protezione denominazioni d'origine