Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;
b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;
b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1989;
b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.