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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/08/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 272/2019
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 15 luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte attrice ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 13 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - nullità clausole contratto di finanziamento – ripetizione somme
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], (C. Parte_1
F.: ) e , nato a C.F._1 Parte_2
Maratea il 26.11.1966, (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Luca Barone ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, CP_1
( ), società con socio unico in persona del P.IVA_1 CP_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 423/2018 reso in data 10 novembre
2018 dal Tribunale di Lagonegro con il quale veniva loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità, in favore di la somma di CP_1
€.31.442,34.
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in via preliminare, la violazione dell'art. 644 c.p.c. per essere stato il decreto ingiuntivo notificato quando ormai aveva perso efficacia e, nel merito, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza della polizza assicurativa ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza di tutte le spese comunque denominate ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo indicato in contratto. Chiedevano, inoltre, il risarcimento danni da inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c. nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente anche in concorso con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c. derivante dalla violazione degli obblighi inerenti all'avvenuta segnalazione presso la centrale rischi di
“sofferenza” con riguardo al nominativo della sig.ra Parte_1
e del sig. senza dare ad essi preventiva Parte_2 comunicazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione, evidenziando l'irrilevanza della eventuale tardiva notifica ai fini dell'accertamento del credito e, nel merito, la legittimità dei tassi applicati e la legittimità degli interessi specificando che la
Pag. 3 polizza assicurativa aveva natura facoltativa e, quindi, il calcolo del
TAEG risultava corretto.
In seguito alla prima udienza, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice disponeva per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Effettuato il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate le memorie, la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile in seguito alla sollecitazione, ex art. 101, c. 2, c.p.c. da parte del giudice sulla rilevata questione d'ufficio della nullità delle c.d. clausole abusive.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 15 luglio 2025, lette le note di trattazione e le difese delle parti, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 4 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Detto aspetto, assorbe in sé anche la questione in ordine all'eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Dalle risultanze degli atti, confortate dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. che il giudicante ritiene di poter Persona_1 far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, non vi è dubbio sulla esistenza del rapporto contrattuale. La disputa riguarda esclusivamente la possibile nullità di alcune clausole dello stesso e i criteri di determinazione dell'eventuale quantum dovuto.
Orbene, l'ausiliario specifica che “nella documentazione depositata dalle parti non vi sono ulteriori elementi che possano portare a determinare un saldo residuo finale diverso da quello risultante dalla lista movimenti. Confrontando l'importo residuo che si evince dalla lista
Pag. 5 movimenti e dal decreto ingiuntivo con il piano di ammortamento del finanziamento emerge che l'ultima rata pagata della Sig.ra Parte_1
è la numero 43” (cfr. pagina 8 dell'elaborato peritale). Il CTU,
[...] poi, specifica che “sulla base della documentazione, è stato possibile determinare l'importo corrisposto dalla Sig.ra alla Parte_1
Santander Consumer Bank S.p.A. pari ad € 39.388,00 (n. 43 rate), mentre
l'importo residuo è stato considerato facendo la somma della quota capitale scaduta a partire dalla rata n. 44 fino alla rata n. 84. Il risultato ottenuto è pari a € 31.442,34, come da piano di ammortamento” (cfr. pagina 10 dell'elaborato).
Quanto, poi, all'esattezza del TAEG, come da quesiti formulati,
l'ausiliario provvede, dalla pagina 5 alla pagina 14 dell'elaborato, ad indicare i criteri ed i calcoli eseguiti giungendo ad una doppia ipotesi.
La prima includendo tutti i costi precedentemente esposti compreso quello per la polizza assicurativa e, la seconda, escludendolo.
Al di là delle risultanze strettamente tecniche della consulenza, risulta fondata l'eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG effettivo.
Invero, questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno del costo del contratto di assicurazione a tutela del credito, indicato nel contratto n. 5530208 Santander Consumer Bank, allegato da parte opposta sin dalla fase monitoria, nonché nella comunicazione della stessa P Santander a del 9 ottobre 2008 con quale veniva Parte_1 comunicata l'accettazione del finanziamento con il riepilogo delle operazioni (cfr. all. 3 produzione opponente).
Al riguardo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del
Pag. 6 collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (ex multis, Cass., 05.04.2017, n. 8806; Cass., 03.03.2025, n.5593).
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del soggetto finanziato offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l'indennizzo proporzionato al debito residuo (ex multis,
Trib. Benevento, 04.10.2022, n.2144; Trib. Livorno, 05.11.2021, n.869;
Trib. Taranto, 27.04.2023, n.963). Invero, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario, ad esempio, provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Orbene, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale, della polizza rispetto all'erogazione del credito.
In primo luogo va sottolineata la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, va evidenziata l'inclusione della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, va sottolineata
Pag. 7 la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore; in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'importo totale dovuto, come comprensivo del costo dell'assicurazione. Tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del TAEG risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla opposta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte si fonda esclusivamente sul fatto che sono state sottoscritte le condizioni generali di contratto (cfr. pagina
4 della comparsa di costituzione e risposta della opposta).
L'indicazione cui fa riferimento la opposta risulta, tuttavia, meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte. Inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria, né ha depositato la polizza assicurativa in uno alle condizioni generali di polizza.
Infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e, pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TAEG. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
'contestualità' dà luogo a una presunzione iuris tantum di
'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di 'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l''occasione' per offrire al
Pag. 8 cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass., 5 aprile 2017, n. 8806).
La relazione del consulente, dott. basata sulla Persona_1 documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
L'ausiliario ha, comunque, riscontrato la non corrispondenza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato.
In particolare, il consulente d'ufficio ha provveduto ad elaborare due ipotesi di calcolo. La prima ipotesi include nel calcolo del T.A.E.G. anche i costi relativi all'assicurazione, la seconda, invece, esclude dal calcolo del T.A.E.G. solo i costi relativi all'assicurazione. In virtù di quanto sopra specificato, va adottato quale metodo di calcolo quello previsto dalla prima ipotesi.
Il TAEG applicato risulta maggiore (14,17%) rispetto a quello indicato in contratto (11,31%) e pertanto sussistono e risultano dimostrati i presupposti per dichiarare nulle le clausole del contratto relative ai costi di assicurazione a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e sottoposta per la sottoscrizione.
Ad ogni buon conto, la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto ma esclusivamente la possibilità di provvedere, come specificato nell'elaborato peritale, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dagli opponenti.
Pag. 9 Alla luce di tanto, richiamando quando evidenziato dall'ausiliario dalla pagina 15 alla pagina 18 dell'elaborato, risulta una situazione debitoria degli opponenti, quale debito residuo, pari ad €.20.046,55.
Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti vanno condannati, in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.20.046,55, oltre interessi come indicati in consulenza.
Qualsiasi ulteriore domanda avanzata da parte opponente va disattesa in quanto non provata o in quanto il comportamento della opposta va considerato legittimo stante, comunque, l'esistenza di una posizione debitoria.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto giuntivo opposto, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 272/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Parte_1
, nelle rispettive qualità, avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 423/2018 reso in data 10 novembre 2018 dal Tribunale di
Lagonegro con il quale veniva loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità, in favore di la somma di €.31.442,34, CP_1 dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- condanna e , nelle Parte_1 Parte_2 rispettive qualità, al pagamento, per la causale di cui in parte motiva, della somma di €.20.046,55, oltre interessi come indicati in consulenza, in favore di CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 10 Pone definitivamente in solido al 50% a carico delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott.
con decreto del 10 giugno 2025. Persona_1
Così deciso in Lagonegro il 13 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11
SEZIONE CIVILE
R.G. 272/2019
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 15 luglio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte attrice ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 13 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - nullità clausole contratto di finanziamento – ripetizione somme
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], (C. Parte_1
F.: ) e , nato a C.F._1 Parte_2
Maratea il 26.11.1966, (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Luca Barone ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, CP_1
( ), società con socio unico in persona del P.IVA_1 CP_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 423/2018 reso in data 10 novembre
2018 dal Tribunale di Lagonegro con il quale veniva loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità, in favore di la somma di CP_1
€.31.442,34.
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in via preliminare, la violazione dell'art. 644 c.p.c. per essere stato il decreto ingiuntivo notificato quando ormai aveva perso efficacia e, nel merito, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza della polizza assicurativa ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo e rilevanza di tutte le spese comunque denominate ai fini del calcolo del tasso effettivo, l'errata determinazione del tasso effettivo indicato in contratto. Chiedevano, inoltre, il risarcimento danni da inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c. nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente anche in concorso con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c. derivante dalla violazione degli obblighi inerenti all'avvenuta segnalazione presso la centrale rischi di
“sofferenza” con riguardo al nominativo della sig.ra Parte_1
e del sig. senza dare ad essi preventiva Parte_2 comunicazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione, evidenziando l'irrilevanza della eventuale tardiva notifica ai fini dell'accertamento del credito e, nel merito, la legittimità dei tassi applicati e la legittimità degli interessi specificando che la
Pag. 3 polizza assicurativa aveva natura facoltativa e, quindi, il calcolo del
TAEG risultava corretto.
In seguito alla prima udienza, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice disponeva per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Effettuato il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.. Depositate le memorie, la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile in seguito alla sollecitazione, ex art. 101, c. 2, c.p.c. da parte del giudice sulla rilevata questione d'ufficio della nullità delle c.d. clausole abusive.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, veniva fissata udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'udienza del 15 luglio 2025, lette le note di trattazione e le difese delle parti, la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo dimostrato in atti l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 4 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Detto aspetto, assorbe in sé anche la questione in ordine all'eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Dalle risultanze degli atti, confortate dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. che il giudicante ritiene di poter Persona_1 far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, non vi è dubbio sulla esistenza del rapporto contrattuale. La disputa riguarda esclusivamente la possibile nullità di alcune clausole dello stesso e i criteri di determinazione dell'eventuale quantum dovuto.
Orbene, l'ausiliario specifica che “nella documentazione depositata dalle parti non vi sono ulteriori elementi che possano portare a determinare un saldo residuo finale diverso da quello risultante dalla lista movimenti. Confrontando l'importo residuo che si evince dalla lista
Pag. 5 movimenti e dal decreto ingiuntivo con il piano di ammortamento del finanziamento emerge che l'ultima rata pagata della Sig.ra Parte_1
è la numero 43” (cfr. pagina 8 dell'elaborato peritale). Il CTU,
[...] poi, specifica che “sulla base della documentazione, è stato possibile determinare l'importo corrisposto dalla Sig.ra alla Parte_1
Santander Consumer Bank S.p.A. pari ad € 39.388,00 (n. 43 rate), mentre
l'importo residuo è stato considerato facendo la somma della quota capitale scaduta a partire dalla rata n. 44 fino alla rata n. 84. Il risultato ottenuto è pari a € 31.442,34, come da piano di ammortamento” (cfr. pagina 10 dell'elaborato).
Quanto, poi, all'esattezza del TAEG, come da quesiti formulati,
l'ausiliario provvede, dalla pagina 5 alla pagina 14 dell'elaborato, ad indicare i criteri ed i calcoli eseguiti giungendo ad una doppia ipotesi.
La prima includendo tutti i costi precedentemente esposti compreso quello per la polizza assicurativa e, la seconda, escludendolo.
Al di là delle risultanze strettamente tecniche della consulenza, risulta fondata l'eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al TAEG effettivo.
Invero, questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno del costo del contratto di assicurazione a tutela del credito, indicato nel contratto n. 5530208 Santander Consumer Bank, allegato da parte opposta sin dalla fase monitoria, nonché nella comunicazione della stessa P Santander a del 9 ottobre 2008 con quale veniva Parte_1 comunicata l'accettazione del finanziamento con il riepilogo delle operazioni (cfr. all. 3 produzione opponente).
Al riguardo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del
Pag. 6 collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (ex multis, Cass., 05.04.2017, n. 8806; Cass., 03.03.2025, n.5593).
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del soggetto finanziato offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l'indennizzo proporzionato al debito residuo (ex multis,
Trib. Benevento, 04.10.2022, n.2144; Trib. Livorno, 05.11.2021, n.869;
Trib. Taranto, 27.04.2023, n.963). Invero, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario, ad esempio, provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
Orbene, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale, della polizza rispetto all'erogazione del credito.
In primo luogo va sottolineata la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, va evidenziata l'inclusione della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, va sottolineata
Pag. 7 la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore; in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'importo totale dovuto, come comprensivo del costo dell'assicurazione. Tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del TAEG risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla opposta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte si fonda esclusivamente sul fatto che sono state sottoscritte le condizioni generali di contratto (cfr. pagina
4 della comparsa di costituzione e risposta della opposta).
L'indicazione cui fa riferimento la opposta risulta, tuttavia, meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte. Inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria, né ha depositato la polizza assicurativa in uno alle condizioni generali di polizza.
Infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e, pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TAEG. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
'contestualità' dà luogo a una presunzione iuris tantum di
'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di 'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l''occasione' per offrire al
Pag. 8 cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass., 5 aprile 2017, n. 8806).
La relazione del consulente, dott. basata sulla Persona_1 documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
L'ausiliario ha, comunque, riscontrato la non corrispondenza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato.
In particolare, il consulente d'ufficio ha provveduto ad elaborare due ipotesi di calcolo. La prima ipotesi include nel calcolo del T.A.E.G. anche i costi relativi all'assicurazione, la seconda, invece, esclude dal calcolo del T.A.E.G. solo i costi relativi all'assicurazione. In virtù di quanto sopra specificato, va adottato quale metodo di calcolo quello previsto dalla prima ipotesi.
Il TAEG applicato risulta maggiore (14,17%) rispetto a quello indicato in contratto (11,31%) e pertanto sussistono e risultano dimostrati i presupposti per dichiarare nulle le clausole del contratto relative ai costi di assicurazione a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta e sottoposta per la sottoscrizione.
Ad ogni buon conto, la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto ma esclusivamente la possibilità di provvedere, come specificato nell'elaborato peritale, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dagli opponenti.
Pag. 9 Alla luce di tanto, richiamando quando evidenziato dall'ausiliario dalla pagina 15 alla pagina 18 dell'elaborato, risulta una situazione debitoria degli opponenti, quale debito residuo, pari ad €.20.046,55.
Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti vanno condannati, in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.20.046,55, oltre interessi come indicati in consulenza.
Qualsiasi ulteriore domanda avanzata da parte opponente va disattesa in quanto non provata o in quanto il comportamento della opposta va considerato legittimo stante, comunque, l'esistenza di una posizione debitoria.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto giuntivo opposto, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 272/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Parte_1
, nelle rispettive qualità, avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 423/2018 reso in data 10 novembre 2018 dal Tribunale di
Lagonegro con il quale veniva loro ingiunto di pagare, nelle rispettive qualità, in favore di la somma di €.31.442,34, CP_1 dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- condanna e , nelle Parte_1 Parte_2 rispettive qualità, al pagamento, per la causale di cui in parte motiva, della somma di €.20.046,55, oltre interessi come indicati in consulenza, in favore di CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 10 Pone definitivamente in solido al 50% a carico delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in favore del CTU, dott.
con decreto del 10 giugno 2025. Persona_1
Così deciso in Lagonegro il 13 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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