TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ramona Parte_1 C.F._1
Rugna;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
Vetere;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il 24.6.2021 in Controparte_1
AN RO (CS), dal quale è nato il figlio (30.4.2022), ha dedotto che, in Persona_1 ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione e statuirsi in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Castrovillari, aderendo, in subordine, alla domanda principale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno chiesto di trasformare il giudizio in consensuale.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima della introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate all'udienza del 25.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi del minore, che prevedono: l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, attualmente in Rozzano (MI); il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, stanti le sue esigenze lavorative e l'età di a fine settimana alternati dalle ore Persona_1
09:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
nelle festività natalizie il minore resterà ad anni alterni con un genitore dalle ore 09:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 19:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali, il minore resterà con un genitore dal Giovedì Santo, ore 19:30, sino alle ore 19:30 della domenica di
Pasqua e, con l'altro, dalla domenica di Pasqua, ore 19:30, al martedì successivo, ore 19:30; nelle vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il genitore non collocatario, che comunicherà il periodo entro il 30 giugno di ogni anno;
il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF;
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.11.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2205 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ramona Parte_1 C.F._1
Rugna;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
Vetere;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il 24.6.2021 in Controparte_1
AN RO (CS), dal quale è nato il figlio (30.4.2022), ha dedotto che, in Persona_1 ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione e statuirsi in ordine alle questioni accessorie.
Il convenuto ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Castrovillari, aderendo, in subordine, alla domanda principale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno chiesto di trasformare il giudizio in consensuale.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima della introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate all'udienza del 25.11.2025, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi del minore, che prevedono: l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, attualmente in Rozzano (MI); il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, stanti le sue esigenze lavorative e l'età di a fine settimana alternati dalle ore Persona_1
09:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
nelle festività natalizie il minore resterà ad anni alterni con un genitore dalle ore 09:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 19:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali, il minore resterà con un genitore dal Giovedì Santo, ore 19:30, sino alle ore 19:30 della domenica di
Pasqua e, con l'altro, dalla domenica di Pasqua, ore 19:30, al martedì successivo, ore 19:30; nelle vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il genitore non collocatario, che comunicherà il periodo entro il 30 giugno di ogni anno;
il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF;
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.11.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2