Art. 6.
Sara' soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:
1. Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avra' rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avra' ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;
2. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.
Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovra' darne notizia alle autorita' del primo porto dove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potra' aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Sara' soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:
1. Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avra' rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avra' ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;
2. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.
Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovra' darne notizia alle autorita' del primo porto dove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potra' aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".