CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2024, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA RI, nato a [...] [...], avverso la sentenza del 03/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte con cui l'avvocato Flavio Moscatt, in difesa di MA, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 marzo 2023, la Corte d'appello di Bologna, riformando in peius la decisione del Tribunale di Rimini, ha condannato, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, RI MA per il reato ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato il 3 agosto 2019 dall'albergo presso il quale era 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15082 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 12/03/2024 collocato agli arresti domiciliari e dove svolgeva attività lavorative per conto del titolare dell'impresa alberghiera. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di MA si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge, perché la Corte non ha considerato il contenuto della memoria, inviata il 14 febbraio 2023, tramite posta elettronica, volta a confutare le argomentazioni esposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e ribadite dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, e si evidenzia che nella sentenza neanche si è dato atto delle conclusioni della difesa. Si assume che questa omissione integra un caso di nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione con travisamento della prova circa la sussistenza del reato di evasione. Si osserva che, nel ribaltare la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale, la Corte di appello non ha confutato adeguatamente la motivazione che la sosteneva, fondata sul rilievo che le uniche risultanze probatorie pertinenti al delitto di evasione erano state tratte da videoriprese delle quali non era certa la corrispondenza cronologica — in relazione sia alla data che all'orario — al fatto attribuito all'imputato. Inoltre, si assume che infondatamente la Corte d'appello ha escluso che la strada in cui si vede transitare MA fosse nelle adiacenze dell'albergo in cui questi era collocato agli arresti domiciliari, mentre il Tribunale aveva ritenuto non potersi escludere che MA si trovasse in quel luogo per svolgere attività connesse al proprio lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'ambito della disciplina per il contenimento della pandemia da covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni inviate dalla difesa tramite PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., purchè l'atto, indipendentemente dalla qualifica conferitagli dalla parte, contenga una argomentazione atta a un concreto esercizio del diritto di difesa, perché solo in questo caso è leso il diritto dell'imputato (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abassi, Rv. 284865; Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881). 2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha considerato la memoria difensiva, nella quale è contenuta una articolata argomentazione difensiva, che si 2 correla alle valutazioni che hanno condotto il Tribunale na assolvere l'imputato, rilevando che non vi sarebbe prova inequivoca della esatta riconducibilità delle sequenze videoregistrate alle indicazioni cronologiche, circa la data e l'orario sovraimpressívi, perché non è infrequente che gli impianti ci videoregistrazione abbiano cronografi erroneamente tarati, sicché alle mere indicazioni temporali riportate sulle immagini non si può attribuire valore di prova certa in assenza di specifici riscontri, nel caso in esame non offerti neanche dai contenuti delle dichiarazioni testimoniali raccolte. Pertanto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 12/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte con cui l'avvocato Flavio Moscatt, in difesa di MA, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 marzo 2023, la Corte d'appello di Bologna, riformando in peius la decisione del Tribunale di Rimini, ha condannato, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, RI MA per il reato ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato il 3 agosto 2019 dall'albergo presso il quale era 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15082 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 12/03/2024 collocato agli arresti domiciliari e dove svolgeva attività lavorative per conto del titolare dell'impresa alberghiera. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di MA si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge, perché la Corte non ha considerato il contenuto della memoria, inviata il 14 febbraio 2023, tramite posta elettronica, volta a confutare le argomentazioni esposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e ribadite dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, e si evidenzia che nella sentenza neanche si è dato atto delle conclusioni della difesa. Si assume che questa omissione integra un caso di nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione con travisamento della prova circa la sussistenza del reato di evasione. Si osserva che, nel ribaltare la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale, la Corte di appello non ha confutato adeguatamente la motivazione che la sosteneva, fondata sul rilievo che le uniche risultanze probatorie pertinenti al delitto di evasione erano state tratte da videoriprese delle quali non era certa la corrispondenza cronologica — in relazione sia alla data che all'orario — al fatto attribuito all'imputato. Inoltre, si assume che infondatamente la Corte d'appello ha escluso che la strada in cui si vede transitare MA fosse nelle adiacenze dell'albergo in cui questi era collocato agli arresti domiciliari, mentre il Tribunale aveva ritenuto non potersi escludere che MA si trovasse in quel luogo per svolgere attività connesse al proprio lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'ambito della disciplina per il contenimento della pandemia da covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni inviate dalla difesa tramite PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., purchè l'atto, indipendentemente dalla qualifica conferitagli dalla parte, contenga una argomentazione atta a un concreto esercizio del diritto di difesa, perché solo in questo caso è leso il diritto dell'imputato (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abassi, Rv. 284865; Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881). 2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha considerato la memoria difensiva, nella quale è contenuta una articolata argomentazione difensiva, che si 2 correla alle valutazioni che hanno condotto il Tribunale na assolvere l'imputato, rilevando che non vi sarebbe prova inequivoca della esatta riconducibilità delle sequenze videoregistrate alle indicazioni cronologiche, circa la data e l'orario sovraimpressívi, perché non è infrequente che gli impianti ci videoregistrazione abbiano cronografi erroneamente tarati, sicché alle mere indicazioni temporali riportate sulle immagini non si può attribuire valore di prova certa in assenza di specifici riscontri, nel caso in esame non offerti neanche dai contenuti delle dichiarazioni testimoniali raccolte. Pertanto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 12/03/2024