Sentenza 29 settembre 2017
Massime • 2
È inammissibile l'opposizione proposta da un esecutore testamentario, nominato in un testamento olografo, alla richiesta di archiviazione di un procedimento per il reato di contraffazione di una diversa scheda testamentaria, in quanto assumono la qualità di persone offese dalla falsificazione, come tali legittimate all'esperimento dell'opposizione, solo i beneficiari diretti delle disposizioni patrimoniali contenute nella scheda testamentaria genuina.
È inammissibile la richiesta, formulata al giudice per le indagini preliminari dalla persona offesa in sede di opposizione all'archiviazione, di svolgere direttamente attività istruttoria, per superare eventuali incertezze circa i risultati delle indagini disposte dal pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2017, n. 50085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50085 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2017 |
Testo completo
50085-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italianc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presicente Sent. n. sez. 1133/2017 GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N. 13689/2017 Rei. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MA IT nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento AR CE nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ ON NN IL nato il [...] a [...] avverso il decreto ael 28/10/2016 del CIP TRIBUNALE: di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG мори RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha, con decreto emesso de plano, disposto l'archiviazione del procedimento N. 12102/2014 R.G.N.R. instaurato
contro
HI NA SI per il reato di cui all'art. 491 cod. pen. (falso in testamento olografo). La donna era stata denunciata come autrice di un falso testamento, apparentemente proveniente da LE SO, deceduta il 26/11/2013. Il testamento recava la data del 7/5/2013 ed era stato pubblicato su iniziativa di - HI NA IT il 10/12/2013 per atto del notaio Aldo Perrone. Successivamente, con atto del notaio Giovanni De Donno, era stato pubblicato, in data 21/1/2014, altro testamento olografo, recante la data del 17/5/2010 e contenente nomina di IA IT SA e di FR RO quali esecutori testamentari. Questi ultimi erano anche gli autori della denuncia presentata
contro
HI NA SI. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che gli esecutori testamentari non fossero legittimati alla proposizione dell'opposizione all'archiviazione ed ha rilevato che, comunque, le indagini tecniche esperite hanno escluso la contraffazione.
2. Ricorrono per cassazione IA IT SA e FR RO (gli esecutori testamentari) protestando, innanzitutto, la loro legittimazione all'opposizione, sia "iure proprio" che come "sostituti processuali". Sempre in diritto, lamentano la violazione degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per la ragione che l'archiviazione è stata disposta de plano nonostante avessero avanzato, con l'opposizione, specifiche richieste di indagine ed avessero indicato le investigazioni suppletive necessarie (perizia volta a verificare, nel contraddittorio tra consulenti di parte, l'autenticità - o la falsità del documento).
3. Con memoria del 30/8/2017 HI NA SI ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta da soggetto non legittimato e oltre il termine di cui all'art. 703 cod. civ. (era trascorso un anno dall'accettazione dell'incarico); inoltre, perché il d.lgs. n. 7 del 15/1/2016 ha abrogato l'art. 485 cod. pen.; infine, perché l'autenticità del testamento è stata definitivamente accertata in sede civile.
4. Con "memoria di replica" del 21/9/2017 IA IT SA e FR RO hanno insistito nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 мини Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetti non legittimati e perché di conseguenza l'opposizione alla richiesta di archiviazione era- inammissibile.
1. Abilitata a proporre opposizione all'archiviazione è, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., la "persona offesa dal reato", per tale intendendosi la persona che è titolare dell'interesse protetto dalla norma penale. E' ben vero che, in tema di delitti contro la fede pubblica (tra cui, principalmente, i reati di falso), è stato da tempo stabilito che tali delitti tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Cass., SU, n. 46982 del 25/10/2007, rv 237855. Da ultimo, sez. 5, n. 3067 del 8/9/2016). Anche alla luce di tale criterio certamente più estensivo di quello, superato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra richiamate, che riferiva l'offesa al solo interesse pubblico attinente alla genuinità dei documenti ed escludeva, pertanto, la legittimazione all'opposizione dei soggetti privati è da escludere, però, che l'esecutore testamentario sia - legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata in relazione ad altro testamento olografo (diverso da quello contenente la sua nomina), supposto falso, in quanto non può dirsi soggetto "inciso" in maniera diretta - - dall'atto falso, atteso che danneggiati dalla falsità sono, eventualmente, i beneficiari della prima scheda testamentaria (la stessa che contiene la nomina dell'esecutore), e non già l'esecutore stesso. all'esecutore2. Tale conclusione non è contraddetta dall'attribuzione testamentario di un potere di rappresentanza processuale (art. 704 cod. civ.). Sulla base di tale norma l'esecutore testamentario è abilitato, iure proprio, a promuovere le azioni necessarie all'attuazione della volontà testamentaria e alla cura delle disposizioni mortis causa, di cui all'ultima parte dell'art. 704 cod. civ., ma non anche le "azioni relative all'eredità", di cui alla prima parte dell'art. 704 cit., in ordine alle quali è solo legittimato passivo, insieme all'erede (Cass. civ., n. 6143 del 5/7/1996, rv 498377-01; Cass. civ., n. 45 del 5/1/1967, rv 325671- 01; Cass. civ., n. 78 del 7/1/1967, rv 325732-01). E tra le azioni del secondo tipo (quelle relative all'eredità) rientrano non soltanto le azioni promosse contro l'eredità dai terzi creditori o dai legatari per l'adempimento dei debiti ereditari o dei legati, ma - come è stato chiarito da risalente giurisprudenza - altresì quelle che tendono ad invalidare le disposizioni testamentarie e che, comunque, ne pongono in discussione la portata o ne mettono in pericolo l'esatto adempimento 3 Лири (Cass. civ., n. 78 del 7/1/1967, rv 325732-01). Contrariamente all'assunto del ricorrente, quindi, l'esecutore testamentario non ha legittimazione autonoma - né piena - in ordine alle azioni rivolte ad accertare la validità o l'efficacia del testamento, ovvero di singole sue disposizioni, sicché non è nemmeno legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata in relazione all'ipotesi di falso formulata in ordine ad altro, successivo testamento, che metta in discussione l'efficacia di quello contenente la sua nomina, né ad impugnare la decisione, assunta, sul punto, dal Giudice per le indagini preliminari.
3. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per l'irrilevanza dell'integrazione istruttoria proposta con opposizione e l'inammissibilità della richiesta avanzata in tale sede.
3.1. Deve premettersi che, allorché sia presentata opposizione della parte privata alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il giudice può provvedere de plano all'archiviazione allorché l'opposizione sia inammissibile e sia infondata la notizia di reato (art. 410, comma 2, cod. proc. pen.). Ai sensi del 1° comma dell'art. 410 cit., l'opposizione è inammissibile quando non indica "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova". Condizioni per l'archiviazione de plano sono, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della notizia di reato. La giurisprudenza ha precisato che l'investigazione è suppletiva, e quindi idonea a rendere ammissibile l'opposizione, quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero (Conf. Sez. 6, c.c. 2 dicembre 1996, Ferretti). E' stato conseguentemente ritenuto che il decreto di archiviazione è ricorribile per Cassazione per violazione del principio del contraddittorio, ove il giudice non si limiti all'esame della pertinenza e rilevanza delle investigazioni proposte, ma effettui una valutazione prognostica circa la fondatezza delle indagini suppletive richieste, giacché in questa evenienza è necessario procedere con il rito camerale, nel contraddittorio delle parti (si vedano Sezioni Unite, 14 febbraio 1996, n.
2. Più recentemente, Cassazione penale, sez. IV, 19/04/2011, n. 24563). L'art. 410 c.p.p., infatti, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o 4 лини dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l'archiviazione.
3.2. Sempre in via preliminare deve sottolinearsi che il Giudice per le indagini preliminari, allorché venga richiesto dell'archiviazione di un procedimento, ha solo due facoltà: quella di ordinare al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione, ove ritenga sussistente il reato e raggiunta la prova della responsabilità; quella di sollecitare il Pubblico Ministero allo svolgimento di ulteriori indagini, indicandone la natura. Non ha, il Giudice per le indagini preliminari, un autonomo potere di indagine, riservato dall'ordinamento all'organo titolare dell'azione penale (Cass., n. 23930 del 27/5/2010).
3.3. Nella specie, il provvedimento impugnato evidenzia che è stata espletata - su iniziativa del Pubblico Ministero procedente consulenza tecnica diretta ad accertare la riferibilità alla de cuius del testamento olografo recante la data del 7/5/2013, con esito positivo. Gli opponenti dopo aver conferito incarico ad un - consulente di parte, che aveva concluso per la falsità del detto documento avevano chiesto al giudice, con l'opposizione, la nomina di un perito, cui conferire l'incarico di accertare, con le forme dell'incidente probatorio, quale delle due, opposte conclusioni fosse da seguire. La richiesta era chiaramente inammissibile, perché proveniente da soggetto non legittimato (l'art. 392 cod. proc. pen. riserva l'iniziativa della richiesta di incidente probatorio al Pubblico Ministero e all'imputato) e perché veniva chiesto al Giudice per le indagini preliminari investito, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen., della richiesta di - archiviazione - di svolgere direttamente attività di indagine, in contrasto con le attribuzioni del giudice suddetto. E' ben vero che - come precisato in altre pronunce di questa Corte (sez. 4, n. 38704 del 28/9/2010) potrebbe essere illegittimo (perché superfluo), ma non abnorme, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ordini al Pubblico Ministero di reiterare indagini già effettuate (per esempio, nuova consulenza tecnica, ovvero, in alternativa, perizia da assumersi in incidente probatorio). Nella specie, però, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce si è mantenuto strettamente nel limite delle sue attribuzioni ed ha esaurientemente spiegato perché nuove indagini si rendano superflue: una consulenza è stata espletata e le valutazioni del consulente sono state compiute con ragionamento indenne da contraddizioni o cesure logiche, oltre che conformi alle leges artis;
il che consente di escludere che il giudizio espresso dal G.I.P. abbia esorbitato dai limiti della pertinenza e rilevanza delle investigazioni proposte, investendo quello della fondatezza delle indagini suppletive richieste.
4. Consegue a tanto che il ricorso, proposto da soggetti non legittimati e per motivi esorbitanti dalle previsioni di legge, va dichiarato inammissibile, con le 5 бири • conseguenze di legge, tra cui la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidenteesige (Antonio Settem (Paolo Bruno) Да ревю DEPOSITATA MORE addi 02 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO unt 6