Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistente nel prendere in locazione, nell'interesse di una prostituta extracomunitaria, un alloggio dove quest'ultima possa esercitare il meretricio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Concedere immobile in locazione conoscendo l'attivita' illecita che vi verra' esercitata non configura favoreggiamento della prostituzioneBarbara Luzi · https://www.studiocataldi.it/ · 20 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2008, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2522
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 26709/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di EI EN, nato a [...] il 2 luglio del 1945;
avverso la sentenza della corte d'appello dell'Aquila del 13 marzo del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 13 marzo del 2008, confermava quella resa all'esito del giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Pescara, con cui TO EN era stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione ed Euro 150,00 di multa, quale responsabile dei seguenti reati:
del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 per avere favorito la prostituzione di DR AS, alias NA e UR AV, alias NI, avendo stipulato per loro conto un contratto di locazione sotto il falso nome di RA EN e concesso la disponibilità del locale alle suddette ragazze con la consapevolezza che le stesse all'interno dell'immobile avrebbero esercitato la prostituzione;
del reato di cui all'art. 494 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 perché, al fine di procurare un vantaggio alle due ragazze indicate nel capo che precede, induceva in errore il locatore attribuendosi il falso cognome "RA" invece di "TO" con l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo che procede. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione degli artt. 191, 63 e 64 c.p.p. nonché illogicità della motivazione per avere i giudici del merito affermato la responsabilità del prevenuto sulla base delle spontanee dichiarazioni rese in sede di perquisizione, in quanto tali dichiarazioni non erano utilizzabili neppure nel giudizio abbreviato perché rese senza la presenza del difensore;
2) illogicità della motivazione nella parte in cui si era affermato che l'appartamento era stato locato proprio al fine di facilitare l'esercizio della prostituzione da parte delle due ragazze, in quanto il prevenuto non era tenuto a controllare l'uso che le due donne avrebbero fatto dell' immobile;
3) la violazione dell'art. 423 c.p.p. perché al prevenuto all'udienza preliminare si era contestato un fatto nuovo e più precisamente il reato di cui all'art. 494 c.p.p., nonostante fosse contumace;
4) manifesta illogicità della motivazione relativamente al reato di cui all'art. 494 c.p. per la mancanza del dolo specifico. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che l'art. 63 c.p.p. si riferisce alle dichiarazione che una persona rende davanti alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria nel corso di "un esame", si riferisce cioè alle dichiarazioni che vengono rese a seguito di convocazione da parte della polizia o del pubblico ministero. Nella fattispecie, come ammesso dallo stesso ricorrente, trattasi di dichiarazioni spontanee rese nel corso di una perquisizione domiciliare. A tali dichiarazioni è applicabile la norma di cui all'art. 350 c.p.p.. Il comma 7 dell'art. anzidetto, cristallizzando una prassi investigativa sviluppatasi sotto la vigenza del codice abrogato, consente alla polizia giudiziaria di ricevere le dichiarazioni rese dall'indagato libero o a qualsiasi titolo detenuto che si induca a renderle in base ad una propria determinazione volitiva non provocata da fattori esterni ed in particolar da richieste della stessa polizia. Il carattere spontaneo di tali dichiarazioni giustifica il diverso regime processuale rispetto a quelle provocate di cui all'art. 63 c.p.p.. Esse, per espresso dettato normativo, sono inutilizzabili solo nella fase dibattimentale, salvo quanto previsto dall'art. 503 c.p.p., comma 3 ossia possono comunque essere utilizzate per le contestazioni -. Sono invece utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ed all'udienza preliminare ed in modo particolare sono utilizzabili nel rito abbreviato (Cass. 2 marzo del 1994, Spinelli). Quindi legittimamente quelle dichiarazioni sono state utilizzate dai giudici del merito.
Infondato è il secondo motivo. Premesso che il delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea a facilitare l'altrui meretricio, si osserva che commette senza dubbio tale reato colui il quale procura un alloggio dove esercitare il meretricio ad un prostituta extracomunitaria, la quale, per l'attività esercitata e per la sua condizione soggettiva, trova difficoltà a prendere personalmente in locazione un immobile ove esercitare il meretricio. Nella fattispecie le due ragazze proprio perché avevano avuto difficoltà nel reperire un alloggio, si erano rivolte al prevenuto, il quale per loro conto aveva stipulato un contratto di locazione sotto falso nome facendo credere al locatore che quell'abitazione gli serviva per il tempo occorrente ad effettuare lavori di ristrutturazione alla propria abitazione. È pertanto evidente l'aiuto prestato alle due donne. L'uso del nome falso, la falsa prospettazione al locatore di una propria esigenza e la consapevolezza che in quell'immobile sarebbe stata esercitato il meretricio da parte delle due ragazze, dimostrano la consapevolezza dell'imputato di favorire l'altrui prostituzione mediante la stipulazione di quel contratto di locazione. Anche il terzo motivo va respinto. Premesso che all'udienza preliminare, a norma dell'art. 423 c.p.p., comma 1, la contestazione suppletiva è stata effettuata,come risulta dalla sentenza di primo grado, prima che il prevenuto optasse per il rito abbreviato, si rileva che non sussiste alcuna violazione dell'art. 423 c.p.p., perché al TO non si è contestato alcun fatto nuovo ma solo un reato concorrente a norma dell'art. 12 c.p.p., lett. b), in quanto i fatti addebitatigli erano unificati a norma dell'art. 81 c.p.. Trattandosi di un reato concorrente unificato a norma dell'art. 81 cpv. c.p. non occorreva il consenso dell'imputato, ma la contestazione poteva essere effettuata dal pubblico ministero all'imputato, se presente, o al suo difensore se assente. Tale contestazione, perfettamente legittima, è stata peraltro effettuata, come sopra precisato, prima che il prevenuto optasse per il rito abbreviato.
Con riferimento all'ultimo motivo si osserva che il dolo specifico del reato di cui all'art. 494 c.p. è stato ravvisato nell'aiuto che l'imputato ha consapevolmente prestato alle due donne nel reperire un alloggio.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009