Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2022, proposto da:
EL IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Raia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa - VI s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento VI prot. RSUD0029174 dell’08.03.2022 recante il rigetto della domanda di contribuzione presentata in data 10.12.2021, per l’accesso alle agevolazioni previste dal D.L. 20.06.2017 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che:
- con nota del 7.01.2026 l’esponente ha dedotto di non avere più interesse alla definizione della controversia;
- a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT NT, Presidente
UR VA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR VA | AT NT |
IL SEGRETARIO