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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6/11/2025, vertente
TRA
- avv. D'ATRI ( ) in proprio;
Pt_1 C.F._1
APPELLANTE
E
- ( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Emanuela Cascianelli come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma in data
9/12/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “piaccia all'ecc.ma corte adita, per le ragioni di cui all'appello ed in riforma della impugnata ordinanza, accertata l'assoluta infondatezza e dunque la correlata pretestuosità delle iniziative giudiziali del convenuto, in uno con l'abuso di strumenti processuali a fini di offesa verso l'odierno ricorrente, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro
r.g. n. 1 6.673,68 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale e della somma compresa tra euro 5 e 26 mila o di altra minore come ritenuta da codesto Collegio, a titolo di danno non patrimoniale e con ricorso all'equità, rivalutata all'attualità, oltre alla refusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, come da notula. Si insiste per l'interpello formale e la prova testimoniale degli avvocati CI e Minghelli sulle circostanze 1, 2, 3, 4, 5, 7 della narrativa del ricorso introduttivo, precedute da vero che e sulla seguente con l'avvocato Alberto OL: “vero che, con la mia lettera del 19.3.13, intendevo precisare di non poter subordinare la definizione delle pendenze locatizie alla definizione delle questioni disciplinari e penali, tra gli avvocati d'RI e come da quest'ultimo CP_1 richiesto”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, con cui è stata respinta la domanda dal medesimo proposta per il risarcimento del pregiudizio subito (di euro 6.673,68 quale danno patrimoniale e di euro 15.000,00 quale danno non patrimoniale) a causa della querela contro di lui sporta per il reato di diffamazione aggravata (e dell'appello successivamente promosso contro la sentenza di assoluzione in suo favore).
Nell'ambito del contenzioso insorto fra le parti, attinente agli oneri condominiali dell'immobile adibito a studio professionale del d'RI dovuti alla società rappresentata dal quest'ultimo ha sporto querela in data CP_1
25.3.2014 in relazione alle due comunicazioni a mezzo fax del 21.2.2014 e del
13.3.2014 inviate dal primo anche al C.O.A. di Roma: il querelante, a sua volta avvocato, assumeva il contenuto diffamatorio delle missive nella parte in cui il d'RI aveva (in tesi falsamente) affermato che “l'avvocato ha dichiarato CP_1 di non voler stabilire in contraddittorio l'importo complessivamente dovuto” e che
“un mio immobile è stato sottoposto al vincolo pignoratizio dell'EM BE la quale, per le cure dell'avvocato ha concordato con l'altra debitrice CP_1 avvocato … e l'attivo sostegno del consigliere … di rivolgere esclusivamente
r.g. n. 2 verso di me le iniziative esecutive”; alla denuncia-querela è seguito il procedimento penale innanzi al giudice di pace, che si è concluso con l'assoluzione (dal reato di diffamazione aggravata) confermata dal tribunale in appello. Sul presupposto del carattere pretestuoso ed emulativo delle iniziative assunte contro di lui, il querelato ha agito in giudizio per il risarcimento del danno costituito dalla parcella del difensore nel giudizio penale, nonché dal patema d'animo e dalla lesione dell'onore e della reputazione personale e professionale.
Nella resistenza del convenuto, il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria.
1. Qualificando tale domanda come “da un lato, fondata sul reato di calunnia (nella denuncia per diffamazione) e, dall'altro, sull'abuso del diritto”, quale “uso anormale del diritto, che conduca il comportamento del singolo fuori della sfera del diritto soggettivo esercitato, per il fatto di porsi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico positivo”, ha ritenuto prescritta la “pretesa risarcitoria basata sull'abuso del diritto (termine quinquennale)” in quanto “il dies a quo era la data della denuncia (25.3.2014), antecedente all'introduzione del giudizio (depositato il 10.12.2019)”.
2. Quanto alla parte non prescritta, il giudice di primo grado ha rilevato che “la denuncia di reato di per sé non è fonte di responsabilità per danni (da diffamazione) a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando possa considerarsi calunniosa” e che, nella specie, “il ricorrente non ha fornito la prova di cui era onerato del requisito soggettivo in argomento, non venendo offerta alcuna dimostrazione del fatto che la parte resistente abbia incolpato il d'RI del menzionato reato pur sapendolo innocente, dimostrazione che può essere data solo attraverso la deduzione di concreti elementi di fatto dai quali possa inferirsi con certezza l'elemento psicologico tipico del reato di calunnia”. In particolare, la denuncia “attribuisce chiaramente al d'RI il delitto di diffamazione, difettando dal suo stesso tenore la consapevolezza dell'innocenza del denunciato;
piuttosto, appare evidente dalle argomentazioni che supportano la denuncia la convinzione in capo al della responsabilità del ricorrente per il reato oggetto di CP_1
r.g. n. 3 denuncia, proprio nel contesto di elevatissima conflittualità esistente tra le odierne parti in ambito penale, civile e disciplinare, entrambe avvocati”. Nella denuncia, infatti, “il resistente stigmatizza la condotta diffamatoria del d'RI
(specie in quanto le sue comunicazioni risultano inviate anche al presidente del
COA, innanzi al quale pendeva all'epoca procedimento disciplinare a carico di entrambe le parti, come da documentazione allegata) sotto il profilo della mancanza di verità della notizia, sottolineando i punti a suo dire salienti per evidenziare l'asserita falsità delle due comunicazioni diffamatorie della controparte, con particolare riferimento alle trattative effettuate, alle risposte inviate alle avverse proposte di contraddittorio contabile sulle somme dovute in base al rapporto di locazione dello studio professionale, nonché alle legittime, autonome ed insindacabili decisioni della società creditrice (la proprietaria dell'immobile condotto in locazione) di agire esecutivamente nei confronti del
d'RI piuttosto che dell'altro professionista conduttore dello studio legale
“suggerite anche dalla circostanza che dei due conduttori il D'RI è l'unico, al momento, intestatario di beni immobili suscettibili di essere oggetto di procedimento esecutivo”, precisando di non aver concordato alcunchè con l'altro professionista condebitore, né di essersi giovato dello “attivo sostegno” del consigliere del COA menzionato da controparte (con il quale il precisa di CP_1 avere e di avere sempre avuto “contatti formali, ufficiali e per iscritto, nell'ambito della vicenda disciplinare sopra ricordata”)”. Secondo il tribunale, pertanto, sembra evidente che “il resistente effettivamente ritenesse colpevole il d'RI di averlo diffamato nella sua reputazione professionale, con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo della calunnia in ordine all'attribuzione del reato ex art. 595 c.p. e della consapevolezza dell'innocenza del denunciato”. Del resto, “proprio a fronte delle denunciate affermazioni diffamatorie, la procura ha inteso esercitare l'azione penale nei confronti del denunciato piuttosto che procedere ad archiviazione, a dimostrazione del fatto che siano stati ritenuti sussistenti sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio;
il procedimento penale, sia pur poi conclusosi con l'assoluzione del d'RI, ha avuto lunga durata
r.g. n. 4 e nel corso di esso è stata svolta l'istruttoria testimoniale finalizzata alla verifica della verità/falsità delle notizie asseritamente diffamatorie, a conferma del fatto che la notizia di reato contenuta nella denuncia del 25.3.2014 non fosse affatto meramente emulativa ovvero manifestamente infondata o pretestuosa, quanto piuttosto, all'epoca, suscettibile di condurre – potenzialmente - alla formulazione di un giudizio di responsabilità dell'imputato ed alla sua condanna (cosa poi non avvenuta all'esito dell'istruttoria, né a seguito dell'appello)”.
2. Allo stesso modo, “rientra nel pieno diritto della parte civile, specie nel quadro dell'aspra conflittualità esistente tra le parti ed evincibile dalla copiosa documentazione allegata, di impugnare la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, anche a fronte del rischio di subire – come accaduto – la condanna al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio;
la valutazione relativa all'elemento soggettivo della calunnia deve infatti essere effettuata al momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniatoria e non può argomentarsi
– ex post - circa la sussistenza della calunnia (e la conseguente responsabilità civile da reato) per il solo fatto che il procedimento penale scaturito da quella denuncia si è poi concluso favorevolmente per il denunciato” (v. sentenza impugnata).
L'appellante ha proposto due motivi di gravame.
Quanto alla prescrizione (1), ha dedotto che l'eccezione della controparte era riferita alla transazione locativa del 5.6.2014, estranea alle vicende personali delle parti;
il dies a quo, sotto altro profilo, decorre dalla sentenza definitiva di assoluzione (aprile 2019), poiché solo in quel momento il diritto poteva essere fatto valere e il danno (derivante dal lungo processo ingiusto) si è pienamente manifestato. Nel merito (2), l'appellante si duole dell'erroneo riferimento al solo reato di calunnia, senza alcuna valutazione del profilo attinente alla colpa. Per altro verso, l'animus nocendi non è affatto escluso dalla “estrema conflittualità” fra le parti che, anzi, comprova la finalità emulativa;
quest'ultima, inoltre, risulta dall'esposizione omissiva e suggestiva dei fatti (nella querela), che sono stati negati dal nella consapevolezza della loro veridicità (come nel caso CP_1
r.g. n. 5 dell'accordo con la co-conduttrice CI per agire esecutivamente soltanto contro di lui, confermato dal consigliere dell'ordine forense). L'appellante ha pertanto insistito nella domanda di risarcimento del danno, previa ammissione
(“ove occorrente”) della prova orale.
L'appellato ha resistito al gravame, richiamando la motivazione del provvedimento impugnato e comunque ribadendo la mancata dimostrazione del danno (a fronte della mera notula pro-forma delle spese legali e in difetto di allegazione e prova del pregiudizio non patrimoniale).
Disattesa ogni altra istanza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
giunta alla cognizione dello scrivente relatore -risultato vano il bonario componimento- è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge. Sulla richiesta di parte, è stata poi fissata udienza per la discussione orale ex art. 352 c.p.c. (nel testo pre-vigente).
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo di appello è infondato.
L'eccezione di prescrizione è validamente proposta con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, quale fatto costitutivo dell'estinzione del diritto
(v. Cass. 30303/2021). Nella specie, il convenuto aveva eccepito che “i fatti dedotti dal ricorrente risalgono a più di 5 anni fa. Ed invero, la transazione -che ha posto fine alle iniziative civili ai danni del D'RI- è stata sottoscritta dalle parti dinnanzi al giudice in data 5.6.2014 …” (v. comparsa di primo grado): pur non rilevando l'inconferente riferimento alla transazione locativa, è sufficiente l'allegazione dell'inerzia per la durata del termine prescrizionale.
Tale termine, per altro verso, decorre dalla presentazione della denuncia- querela (cfr. Cass. 21534/2017); nella prospettazione dello stesso danneggiato,
d'altro canto, il pregiudizio non deriva solo dall' “ingiusto processo subito” (quale danno destinato ad incrementarsi nel tempo), ma anche dall'“iscrizione nei pubblici registri” e dall' “onta dell'imputazione” (v. ricorso di primo grado).
La pronuncia impugnata, quindi, appare corretta rispetto all'accoglimento dell'eccezione preliminare con riguardo alla fattispecie colposa (mentre la r.g. n. 6 prescrizione della c.d. “querela calunniosa” è pacificamente esclusa dal più lungo termine da reato, di cui all'art. 2947, III comma c.c.).
È assorbente, in ogni caso, il rilievo secondo cui la “denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (v. Cass.
n. 11898/2016, n. 30988/2018 e n. 13093/2024).
La querela, pertanto, può costituire fonte di responsabilità soltanto in quanto integri, rispetto al denunciante, il reato di cui all'art. 368 c.p..
Come osservato dal giudice di primo grado, non di meno, il requisito essenziale della calunnia, oltre a quello oggettivo dell'incolpazione del reato, è “la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non essendo sufficienti neppure il dubbio sulla detta innocenza ovvero l'errore ragionevole sul fatto-reato addebitato al denunciato/querelato, ragione per la quale è indispensabile per chi agisce per il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia fornire rigorosa prova di quest'ultimo elemento” (v. sentenza impugnata).
Al riguardo, l'appellante lamenta che l'aspra conflittualità non esclude affatto il profilo soggettivo, costituendo anzi un elemento a sostegno della consapevole falsità della denuncia-querela. Tuttavia, la statuizione secondo cui la denuncia “non appariva affatto calunniosa o meramente pretestuosa, quanto piuttosto il frutto di una effettiva e radicata conflittualità tra le parti” (v. sentenza impugnata) è coerente con il riferito contesto in cui essa è stata presentata, non apparendo univocamente riconducibile alla negazione di fatti consapevolmente veri ma -semmai- alla percezione diffamatoria dei fatti stessi.
La decisione di rigetto, in ogni caso, si fonda sulla mancanza di prova del r.g. n. 7 dolo della calunnia, quale onere probatorio che è a carico del danneggiato: “il ricorrente non ha fornito la prova di cui era onerato del requisito soggettivo in argomento, non venendo offerta alcuna dimostrazione del fatto che la parte resistente abbia incolpato il d'RI del menzionato reato pur sapendolo innocente, dimostrazione che può essere data solo attraverso la deduzione di concreti elementi di fatto dai quali possa inferirsi con certezza l'elemento psicologico tipico del reato di calunnia, atteso che come affermato dalla costante giurisprudenza il dubbio sulla colpevolezza non consente di ritenere la sussistenza della calunnia (per tutte, v. Cass. pen., sez.VI, 10 giugno 2009 n. 27846)” (v. sentenza impugnata).
Sotto tale profilo, appare del tutto insufficiente la lagnanza dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado ha richiamato soltanto una parte della querela mentre i fatti sono esposti dal querelante in modo omissivo e suggestivo e quindi in modo da avvalorare la sussistenza della diffamazione.
Proprio restando al contenuto della querela, infatti, non sono apprezzabili specifici elementi idonei a rivelare la consapevolezza, nel querelante, dell'innocenza dell'incolpato; né tali specifici elementi, diversi da quelli già valutati dal giudice di primo grado (in rapporto alle affermazioni oggetto della querela per diffamazione), appaiono compiutamente illustrati nell'atto di appello.
Per contro, va osservato che la negazione del della circostanza CP_1 secondo cui egli aveva dichiarato di non voler stabilire in contraddittorio l'importo dovuto è espressamente ricondotta (nella querela stessa) -non, in sé, alla mancata adesione a tale invito, anzi contestualmente confermata- ma alla genericità dell'affermazione stessa, poiché priva di specificazione (e, come tale, in tesi “larvatamente diffamatoria”) della ritenuta superfluità della verifica
“contabile” delle somme pacificamente ancora da corrispondere.
Per altro verso, neppure la negazione dell' “accordo” con l'avv. CI, in tesi concluso con il sostegno del consigliere Minghelli, appare univocamente sintomatico della consapevole falsità dell'incolpazione, evidenziando il denunciante (per l'effetto ritenutosi diffamato) la rispondenza dell'iniziativa r.g. n. 8 esecutiva alla coltivazione dell'azione (in difetto di patto scritto) nei confronti del solo debitore munito di beni aggredibili (“le c.d. iniziative esecutive in capo alla rientrano, come è evidente, nella autonoma ed intangibile sfera Controparte_2 decisionale della suddetta società, creditrice insoddisfatta da lunghi anni del
D'RI e sono state suggerita anche dalla circostanza che dei due conduttori il
D'RI è l'unico, al momento, intestatario di beni immobili suscettibili di essere oggetto di procedimento esecutivo”).
Tale ricostruzione, d'altro canto, non si pone in contrasto con le dichiarazioni testimoniali recepite nella sentenza penale, laddove la veridicità dei fatti è accertata rispetto all'insussistenza della diffamazione e non con riguardo allo stato soggettivo del querelante.
In altri termini, non rileva che le condotte addebitate non integrino la diffamazione, quanto la mancanza di prova (neppure inferibile da documenti antecedenti alla denuncia compiutamente individuati) di elementi univoci idonei a dimostrare “con certezza l'elemento psicologico tipico del reato di calunnia” (v. sopra) e cioè che, con la presentazione della querela, il non si sentisse CP_1 affatto diffamato ma intendesse soltanto incolpare il collega di fatti che sapeva essere inesistenti.
Quanto all'impugnazione della sentenza di assoluzione, infine, non appare configurabile alcun illecito produttivo di danno rispetto al “pieno diritto della parte civile”, che si è correlativamente accollata il “rischio di subire – come accaduto – la condanna al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio” (v. sentenza impugnata).
Nulla aggiunge la prova orale articolata dall'appellante (che, in disparte l'inammissibile aggiunta del teste OL rispetto a quelli già indicati nel ricorso di primo grado, riguarda antefatti irrilevanti o fatti già dimostrati in sede penale, se mondati dai profili puramente valutativi).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Resta assorbita la questione attinente alla ricorrenza della prova del danno
(rispetto all'effettivo pagamento delle spese legali nonché alla sufficiente r.g. n. 9 allegazione ed effettiva dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dell'attività compiuta nonché della natura e della difficoltà della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro l'ordinanza Parte_2 Controparte_1 ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma in data 9/12/2021, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_2 CP_1 che, da distrarsi al procuratore antistatario, liquida in euro
[...]
3.500,00 per compensi oltre spese generali ed accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 10