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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia De Filippo, presso la quale C.F._1 elett.te domicilia in Striano (NA), alla Via Caionche, n. 39, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E nato a [...], il [...], con residenza in CP_1
Poggiomarino (NA), alla Via Boccia Antonio, n. 58;
RESISTENTE contumace
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI All'udienza del 29.09.2025, la difesa di parte ricorrente “si riporta a tutti gli atti difensivi
e verbali di parte, di cui chiede l'integrale accoglimento per essere assolutamente fondati in fatto e in diritto. Conclude affinché l'On. Le Giudice Adito, voglia rimettere la causa in decisione dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio…alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini”.
Con atto depositato il 10.10.2025, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto con
[...] in data 28.06.1997, in San IU SU (NA); ha aggiunto che il CP_1
Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n.
8492/2006, ha omologato la separazione consensuale inter partes con decreto n.
1334/2007 del 07.03.2007, depositato in data 20.03.2007, previa comparizione dei coniugi, dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza presidenziale del 09.01.2007.
L'istante, dunque, ha chiesto dichiararsi detta cessazione, senza richiedere alcuna statuizione accessoria, essendo i due figli della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con decreto depositato in data 08.05.2024, il Presidente ha nominato il
Giudice relatore e ha fissato l'udienza, dinanzi a questi, per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 18.09.2024 è comparsa la sola ricorrente, che ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con la controparte;
di talché, all'esito di un differimento, alla successiva udienza del 29.09.2025 la difesa di parte istante si è riportata agli atti e ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi contenute, domandando di introitare la causa in decisione, con rinuncia ai termini di legge;
il
Giudice relatore, preso atto di quanto precede, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le proprie conclusioni e previa revoca dei provvedimenti relativi all'affido, alla
Pag. 2 di 4 collocazione e al mantenimento della prole, frattanto divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che, CP_1 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n.
1334/2007 del 07.03.2007, depositato in data 20.03.2007, previa comparizione dei coniugi, dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza presidenziale del 09.01.2007.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda (03.05.2024), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, rimasta contumace.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/1970 e successive modificazioni e, d'altra parte, attese le allegazioni della parte ricorrente e la condotta della parte resistente, rimasta contumace e, pertanto, indifferente a ogni tentativo di riconciliazione, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Nulla va disposto in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in proposito.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio.
P. Q. M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
IU SU (NA), in data 28.06.1997, da [nato a CP_1
Basilea (Svizzera), il 28.06.1972] e da [nata a Parte_1
Poggiomarino (NA), il 24.03.1969] (atto n. 48, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di San IU SU (NA), anno
1997);
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze ex lege;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia De Filippo, presso la quale C.F._1 elett.te domicilia in Striano (NA), alla Via Caionche, n. 39, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E nato a [...], il [...], con residenza in CP_1
Poggiomarino (NA), alla Via Boccia Antonio, n. 58;
RESISTENTE contumace
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI All'udienza del 29.09.2025, la difesa di parte ricorrente “si riporta a tutti gli atti difensivi
e verbali di parte, di cui chiede l'integrale accoglimento per essere assolutamente fondati in fatto e in diritto. Conclude affinché l'On. Le Giudice Adito, voglia rimettere la causa in decisione dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio…alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini”.
Con atto depositato il 10.10.2025, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto con
[...] in data 28.06.1997, in San IU SU (NA); ha aggiunto che il CP_1
Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n.
8492/2006, ha omologato la separazione consensuale inter partes con decreto n.
1334/2007 del 07.03.2007, depositato in data 20.03.2007, previa comparizione dei coniugi, dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza presidenziale del 09.01.2007.
L'istante, dunque, ha chiesto dichiararsi detta cessazione, senza richiedere alcuna statuizione accessoria, essendo i due figli della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con decreto depositato in data 08.05.2024, il Presidente ha nominato il
Giudice relatore e ha fissato l'udienza, dinanzi a questi, per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 18.09.2024 è comparsa la sola ricorrente, che ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con la controparte;
di talché, all'esito di un differimento, alla successiva udienza del 29.09.2025 la difesa di parte istante si è riportata agli atti e ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi contenute, domandando di introitare la causa in decisione, con rinuncia ai termini di legge;
il
Giudice relatore, preso atto di quanto precede, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM perché rendesse le proprie conclusioni e previa revoca dei provvedimenti relativi all'affido, alla
Pag. 2 di 4 collocazione e al mantenimento della prole, frattanto divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che, CP_1 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n.
1334/2007 del 07.03.2007, depositato in data 20.03.2007, previa comparizione dei coniugi, dinanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza presidenziale del 09.01.2007.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda (03.05.2024), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, rimasta contumace.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/1970 e successive modificazioni e, d'altra parte, attese le allegazioni della parte ricorrente e la condotta della parte resistente, rimasta contumace e, pertanto, indifferente a ogni tentativo di riconciliazione, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Nulla va disposto in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in proposito.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio.
P. Q. M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
IU SU (NA), in data 28.06.1997, da [nato a CP_1
Basilea (Svizzera), il 28.06.1972] e da [nata a Parte_1
Poggiomarino (NA), il 24.03.1969] (atto n. 48, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di San IU SU (NA), anno
1997);
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze ex lege;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
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