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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249018090659000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1048/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio
1 Resistente: accetta la rinuncia ma insiste al pagamento delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19/02/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n.
05720249018090659000, notificato in data 22/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Latina, avente ad oggetto la pretesa derivante dall'avviso di accertamento n. TFK011102547/2013 in data 02/12/2013 relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2008, per un importo complessivo di € 37.083,94
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In data 25.11.2025 Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, con la quale riferiva di aver presentato istanza di rateizzazione e di non aver più interesse a coltivare il ricorso, al quale rinunciava.
All'udienza del 28.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, rispetto alla quale l'Agenzia resistente, nel corso della odierna udienza, ha espressamente dichiarato di non avere ragione di opporsi, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'Art.
44 D.Lgs. n. 546/92.
Tuttavia, non è possibile accedere all'istanza di compensazione delle spese formulata dal ricorrente, per l'opposizione dell'Agenzia resistente ed alla luce dell'univoco disposto di cui al co. 2 della disposizione appena richiamata, la quale a tal fine richiede l'espresso accordo delle parti.
Le spese vanno quindi liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1000 (Fase di studio € 850,00; Fase introduttiva € 400,00) con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Latina che liquida in complessivi euro
1000, oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
28.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CE CI AO ET
2
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249018090659000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1048/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio
1 Resistente: accetta la rinuncia ma insiste al pagamento delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19/02/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n.
05720249018090659000, notificato in data 22/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Latina, avente ad oggetto la pretesa derivante dall'avviso di accertamento n. TFK011102547/2013 in data 02/12/2013 relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2008, per un importo complessivo di € 37.083,94
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In data 25.11.2025 Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, con la quale riferiva di aver presentato istanza di rateizzazione e di non aver più interesse a coltivare il ricorso, al quale rinunciava.
All'udienza del 28.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, rispetto alla quale l'Agenzia resistente, nel corso della odierna udienza, ha espressamente dichiarato di non avere ragione di opporsi, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'Art.
44 D.Lgs. n. 546/92.
Tuttavia, non è possibile accedere all'istanza di compensazione delle spese formulata dal ricorrente, per l'opposizione dell'Agenzia resistente ed alla luce dell'univoco disposto di cui al co. 2 della disposizione appena richiamata, la quale a tal fine richiede l'espresso accordo delle parti.
Le spese vanno quindi liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 1000 (Fase di studio € 850,00; Fase introduttiva € 400,00) con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Latina che liquida in complessivi euro
1000, oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
28.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CE CI AO ET
2