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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa TT AL, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 69/2024, promossa da:
e per essa in qualità di mandatataria, Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco
Logrieco, giusta mandato in atti;
-attrice-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Nardone;
CP_3
-convenuto-
; CP_4
; Controparte_5
; Controparte_6
Controparte_7
[...]
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito ha origine dall'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. da nell'ambito della procedura esecutiva RG Es. Imm. CP_3
93/2022, promossa in suo danno da tramite la mandataria Controparte_1 [...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 938/2017 emesso dal Tribunale di Trani il CP_2
10.5.2017 in favore di spedito in forma esecutiva il 16.5.2017, non Controparte_8 opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 20-22/11/2017, per la somma complessiva di euro 278.373,13.
Accolta dalla precedente G.E. l'istanza cautelare e sospesa la procedura espropriativa, la creditrice procedente, odierna attrice, ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il presente giudizio diffusamente argomentando in merito all'unico motivo di opposizione articolato dal debitore esecutore, ossia il difetto di titolarità attiva e la carenza di legittimazione processuale della stessa e chiedendo di “… disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da nella procedura CP_3 esecutiva immobiliare R.G. Es. 93/2022, Tribunale di Trani, poiché nulla e destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, condannandolo al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito unicamente , giusta CP_3 comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 maggio 2024, con cui ha sostanzialmente richiamato il contenuto del ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., ed eccepito altresì la violazione dell'art. 106 TUB, non risultano la società mandataria di iscritta nel CP_1 relativo elenco. Ha quindi concluso, instando affinchè: “…l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) accertato e dichiarato il difetto di (prova della) legittimazione attiva e/o titolarità attiva del credito azionato dal creditore procedente, previamente dichiarato che per uno
o per tutti i suddetti motivi di opposizione, il difetto originario di agire in executivis del creditore procedente, risolvendosi in vizio genetico ed originario del titolo esecutivo medesimo inficiante ab origine l'intera procedura esecutiva, non può che travolgere i successivi interventi pur se titolati, come chiarito da Cass. SS. UU. sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
2) in ogni caso, qualora all'esito vittorioso del presente giudizio in accoglimento della domanda sopra spiegata il sig. CP_3 avrà irreversibilmente perduto il compendio immobiliare pignorato per effetto della pendente opposta
2 procedura esecutiva, condannare, in favore di parte attorea, la creditrice procedente opposta odierna convenuta al risarcimento del danno per equivalente, quantificato nel valore dei beni pignorati ed aggiudicati ovvero, in subordine, nella perdita economica subita nella differenza tra il valore degli immobili esecutati come da stima peritale del CTU, o da miglior stima che dovesse in futuro aversi, ed il prezzo ricavato dalla vendita, oltre tutti gli esborsi patiti, nessuno escluso, sopportati a causa dell'esecuzione, in ulteriore subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, oltre ai danni non patrimoniali il tutto anche equitativamente determinando;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio della fase cautelare monocratica innanzi al G.E., della fase cautelare collegiale di reclamo e del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario e distrattario.”
Adottati i provvedimenti ex art. 171 bis c.p.c. e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti , Controparte_6 CP_4 CP_5
(debitori esecutati nella procedura esecutiva), nonché di
[...] Controparte_9
e (creditori intervenuti).
[...] CP_7
Stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 17 settembre
2025, poi differita d'ufficio al 24 settembre 2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di brevi note conclusive cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto sin da ora che avverso l'ordinanza pronunciata dalla precedente G.E.
è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deciso con ordinanza del 26 marzo 2024 che ha accolto il reclamo e revocato l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con condanna di alla rifusione in favore di delle spese CP_3 Controparte_1 dell'intera fase cautelare.
*****
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito CP_3 illustrate.
Quanto al profilo della legittimazione attiva di (rectius prova della titolarità del CP_1 credito in capo alla stessa), non è inutile ricordare che in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei
3 debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La portata di tale onere probatorio è stata limitata affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, ribadito che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n.
13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari riconoscendo la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la
4 sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è altresì soggiunto che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
Per vero, come anche precisato dai giudici di legittimità, in caso di specifica contestazione in merito alla inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Sicchè, la cessionaria non deve necessariamente depositare il contratto di cessione al fine di dimostrare l'esistenza della stessa, potendo essere utilizzati anche altri elementi di prova (v. in particolare Cass. 15088/2025), tra i quali concorre, certamente, la dichiarazione della cedente che il credito è stato oggetto di trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile,
16/04/2021, n. 10200).
Detto altrimenti, la prova della titolarità del diritto di credito, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, è il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento.
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche al caso di specie, preme anzitutto evidenziare che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio senza specifiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta
Ufficiale o all'effettivo trasferimento del rapporto, pur essendo stata parte convenuta posta in grado di verificare la propria posizione sulla scorta dei riferimenti dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'elenco delle posizioni cedute.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo indiziario, la significativa disponibilità della documentazione attinente ai rapporti bancari relativi al credito azionato esecutivamente,
5 indiscutibilmente indicativa della effettività della cessione, essendo difficilmente ipotizzabile che la cessionaria abbia potuto reperire aliunde il contratto di conto corrente,
l'ultimo estratto conto, la lettera di diffida e messa in mora inviata al debitore principale, e dovendosi di contro presumere che i documenti le siano stati messi a disposizione dalla cedente.
Per di più, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta CP_1
Ufficiale, la dichiarazione della cedente Intesa San Paolo Spa, contente l'elenco analitico dei crediti ceduti vantati nei confronti dei e gli estremi dell'atto di cessione. CP_3
Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c., a questa comunicazione deve attribuirsi significativo peso probatorio se si considera che essa promana dal soggetto originario titolare del credito che, in ipotesi che la cessione non vi fosse effettivamente stata, sarebbe controinteressato rispetto a “In altri termini, la CP_1 cedente non ha in linea di principio alcun interesse a rendere una dichiarazione contra sè”.
In definitiva, tale complessivo corredo documentale, ad avviso del Tribunale, consente di superare ogni contestazione sul punto.
Né coglie nel segno la eccepita violazione dell'art. 106 TUB.
In disparte ogni considerazione sulla ammissibilità di tale motivo di opposizione, in quanto formulato per la prima volta in sede di reclamo, nel merito è sufficiente rimarcare che questo
Tribunale, come già affermato in numerose altre pronunce, intende aderire -per le condivise motivazioni e argomentazioni ivi illustrate- al recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)” (cfr. Cass. n.
7243/2024).
Dunque, non è necessario che la società che cura il service per conto della cessionaria del credito sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.u.b.
In conclusione, i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dal vanno CP_3 respinti, essendo stato accertato il diritto di a procedere ad esecuzione, Controparte_1 in relazione ai profili oggetto di doglianza.
La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di merito segue la soccombenza.
6 Esaminata la nota spese depositata dall'avv. Logrieco, si procede alla liquidazione come in dispositivo secondo i seguenti criteri: DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 in base al valore del credito azionato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615, secondo CP_3 comma, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva RG Es. Imm. 93/2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese del CP_3 Controparte_1
presente giudizio di merito che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 13 ottobre 2025
La Giudice
TT AL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa TT AL, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 69/2024, promossa da:
e per essa in qualità di mandatataria, Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco
Logrieco, giusta mandato in atti;
-attrice-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Nardone;
CP_3
-convenuto-
; CP_4
; Controparte_5
; Controparte_6
Controparte_7
[...]
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.9.2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito ha origine dall'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. da nell'ambito della procedura esecutiva RG Es. Imm. CP_3
93/2022, promossa in suo danno da tramite la mandataria Controparte_1 [...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 938/2017 emesso dal Tribunale di Trani il CP_2
10.5.2017 in favore di spedito in forma esecutiva il 16.5.2017, non Controparte_8 opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 20-22/11/2017, per la somma complessiva di euro 278.373,13.
Accolta dalla precedente G.E. l'istanza cautelare e sospesa la procedura espropriativa, la creditrice procedente, odierna attrice, ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il presente giudizio diffusamente argomentando in merito all'unico motivo di opposizione articolato dal debitore esecutore, ossia il difetto di titolarità attiva e la carenza di legittimazione processuale della stessa e chiedendo di “… disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da nella procedura CP_3 esecutiva immobiliare R.G. Es. 93/2022, Tribunale di Trani, poiché nulla e destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, condannandolo al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito unicamente , giusta CP_3 comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 maggio 2024, con cui ha sostanzialmente richiamato il contenuto del ricorso ex art. 615, secondo comma c.p.c., ed eccepito altresì la violazione dell'art. 106 TUB, non risultano la società mandataria di iscritta nel CP_1 relativo elenco. Ha quindi concluso, instando affinchè: “…l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) accertato e dichiarato il difetto di (prova della) legittimazione attiva e/o titolarità attiva del credito azionato dal creditore procedente, previamente dichiarato che per uno
o per tutti i suddetti motivi di opposizione, il difetto originario di agire in executivis del creditore procedente, risolvendosi in vizio genetico ed originario del titolo esecutivo medesimo inficiante ab origine l'intera procedura esecutiva, non può che travolgere i successivi interventi pur se titolati, come chiarito da Cass. SS. UU. sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
2) in ogni caso, qualora all'esito vittorioso del presente giudizio in accoglimento della domanda sopra spiegata il sig. CP_3 avrà irreversibilmente perduto il compendio immobiliare pignorato per effetto della pendente opposta
2 procedura esecutiva, condannare, in favore di parte attorea, la creditrice procedente opposta odierna convenuta al risarcimento del danno per equivalente, quantificato nel valore dei beni pignorati ed aggiudicati ovvero, in subordine, nella perdita economica subita nella differenza tra il valore degli immobili esecutati come da stima peritale del CTU, o da miglior stima che dovesse in futuro aversi, ed il prezzo ricavato dalla vendita, oltre tutti gli esborsi patiti, nessuno escluso, sopportati a causa dell'esecuzione, in ulteriore subordine nella diversa misura ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, oltre ai danni non patrimoniali il tutto anche equitativamente determinando;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio della fase cautelare monocratica innanzi al G.E., della fase cautelare collegiale di reclamo e del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario e distrattario.”
Adottati i provvedimenti ex art. 171 bis c.p.c. e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti , Controparte_6 CP_4 CP_5
(debitori esecutati nella procedura esecutiva), nonché di
[...] Controparte_9
e (creditori intervenuti).
[...] CP_7
Stante la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza del 17 settembre
2025, poi differita d'ufficio al 24 settembre 2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di brevi note conclusive cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto sin da ora che avverso l'ordinanza pronunciata dalla precedente G.E.
è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deciso con ordinanza del 26 marzo 2024 che ha accolto il reclamo e revocato l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con condanna di alla rifusione in favore di delle spese CP_3 Controparte_1 dell'intera fase cautelare.
*****
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito CP_3 illustrate.
Quanto al profilo della legittimazione attiva di (rectius prova della titolarità del CP_1 credito in capo alla stessa), non è inutile ricordare che in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei
3 debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La portata di tale onere probatorio è stata limitata affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, ribadito che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n.
13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari riconoscendo la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la
4 sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è altresì soggiunto che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
Per vero, come anche precisato dai giudici di legittimità, in caso di specifica contestazione in merito alla inclusione di una determinata posizione nell'ambito di una cessione in blocco, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/03/2025, n. 8331).
Sicchè, la cessionaria non deve necessariamente depositare il contratto di cessione al fine di dimostrare l'esistenza della stessa, potendo essere utilizzati anche altri elementi di prova (v. in particolare Cass. 15088/2025), tra i quali concorre, certamente, la dichiarazione della cedente che il credito è stato oggetto di trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile,
16/04/2021, n. 10200).
Detto altrimenti, la prova della titolarità del diritto di credito, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, è il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento.
Calando tali condivise coordinate ermeneutiche al caso di specie, preme anzitutto evidenziare che la successione nel rapporto azionato è stata solo messa astrattamente in dubbio senza specifiche contestazioni attinenti alla riconducibilità della posizione del debitore opponente alla tipologia dei crediti ceduti specificamente indicati in Gazzetta
Ufficiale o all'effettivo trasferimento del rapporto, pur essendo stata parte convenuta posta in grado di verificare la propria posizione sulla scorta dei riferimenti dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'elenco delle posizioni cedute.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo indiziario, la significativa disponibilità della documentazione attinente ai rapporti bancari relativi al credito azionato esecutivamente,
5 indiscutibilmente indicativa della effettività della cessione, essendo difficilmente ipotizzabile che la cessionaria abbia potuto reperire aliunde il contratto di conto corrente,
l'ultimo estratto conto, la lettera di diffida e messa in mora inviata al debitore principale, e dovendosi di contro presumere che i documenti le siano stati messi a disposizione dalla cedente.
Per di più, ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta CP_1
Ufficiale, la dichiarazione della cedente Intesa San Paolo Spa, contente l'elenco analitico dei crediti ceduti vantati nei confronti dei e gli estremi dell'atto di cessione. CP_3
Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c., a questa comunicazione deve attribuirsi significativo peso probatorio se si considera che essa promana dal soggetto originario titolare del credito che, in ipotesi che la cessione non vi fosse effettivamente stata, sarebbe controinteressato rispetto a “In altri termini, la CP_1 cedente non ha in linea di principio alcun interesse a rendere una dichiarazione contra sè”.
In definitiva, tale complessivo corredo documentale, ad avviso del Tribunale, consente di superare ogni contestazione sul punto.
Né coglie nel segno la eccepita violazione dell'art. 106 TUB.
In disparte ogni considerazione sulla ammissibilità di tale motivo di opposizione, in quanto formulato per la prima volta in sede di reclamo, nel merito è sufficiente rimarcare che questo
Tribunale, come già affermato in numerose altre pronunce, intende aderire -per le condivise motivazioni e argomentazioni ivi illustrate- al recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)” (cfr. Cass. n.
7243/2024).
Dunque, non è necessario che la società che cura il service per conto della cessionaria del credito sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.u.b.
In conclusione, i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dal vanno CP_3 respinti, essendo stato accertato il diritto di a procedere ad esecuzione, Controparte_1 in relazione ai profili oggetto di doglianza.
La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di merito segue la soccombenza.
6 Esaminata la nota spese depositata dall'avv. Logrieco, si procede alla liquidazione come in dispositivo secondo i seguenti criteri: DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 in base al valore del credito azionato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615, secondo CP_3 comma, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva RG Es. Imm. 93/2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese del CP_3 Controparte_1
presente giudizio di merito che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 13 ottobre 2025
La Giudice
TT AL
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