Sentenza 14 agosto 2001
Massime • 1
I documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire solo elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato -, di integrare il fondamento della decisione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità a dimostrare, a fini previdenziali, l'espletamento di attività libero professionale di dottore commercialista di una dichiarazione, proveniente da un sedicente cliente, generica, priva di riferimenti precisi, temporali e spaziali, ricognitiva di giudizi piuttosto che di fatti).
Commentario • 1
- 1. Divorzio pronunciato con ritardo e risarcimento del danno esistenzialeAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLY A I AL A1 1 10 5 / 0 1 Aula 'B' M IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 20228/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.23735 - Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Consigliere Ud.06/06/01 Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stude dal Sig. SE N TE NZA per diritti L. sul ricorso proposto da: il. IL NC NZ NO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso 10 studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che lo rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2677 -1- avversO la sentenza 668/99n. del Tribunale di MACERATA, depositata il 10/11/99 R.G.N. 10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VITALE;
udito l'Avvocato LANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 17 marzo 1989 il signor BR LA chiedeva al ET di Ancona la condanna della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a corrispondergli la pensione di vecchiaia, negata in sede amministrativa. Costituitasi, la convenuta si opponeva alla domanda, sostenendo che dalla documentazione prodotta dal LA erano risultate solo sporadiche prestazioni professionali, per le quali il ricorrente non aveva ricevuto compensi. Con sentenza del 23 maggio /27 novembre 1990 il ET rigettava la domanda, escludendo l'esercizio di un'attività qualificabile come libera professione. Il Tribunale di Ancona, adito in sede di appello dal LA, riconosceva invece l'esistenza del diritto vantato dall'appellante e condannava la Cassa al pagamento della pensione. I giudici di secondo grado osservavano che il LA aveva maturato il diritto alla pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 29 gennaio 1986, che aveva sancito l'obbligo di iscrizione alla Cassa solo per i dottori commercialisti, iscritti all'albo professionale, che esercitassero la libera professione con carattere di continuità. Secondo la previgente disciplina, applicabile alla posizione del LA, la iscrizione alla Cassa era obbligatoria a prescindere dalla continuità dell'esercizio dell'attività professionale, per cui era irrilevante l'entità di tale esercizio, spettando la pensione anche con il versamento della sola contribuzione minima obbligatoria. Avverso tale sentenza la Cassa ricorreva per cassazione, sostenendo che 3 fin dalla legge 3 febbraio 1983 n. 100 il libero professionista, per avere diritto alla pensione, doveva in ogni caso ricavare dalla sua attività un reddito, anche modesto;
il che non era avvenuto nel caso del LA, il quale, per sua esplicita ammissione, negli anni dal 1972 al 1981 aveva lavorato, in regime di subordinazione, alle dipendenze del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette, mentre prima del 1972 aveva lavorato alle dipendenze dell'Istituto Bancario, tanto da essere pensionato INPDAI. Il ricorso veniva accolto "per quanto di ragione" da questa Corte con sentenza n. 3493 del 13 aprile 1996. Ricordato che secondo l'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, applicabile alla fattispecie, il diritto alla pensione sorge pur sempre quando vi sia stata una effettiva pratica professionale, pur essendo irrilevante l'entità e la intensità del lavoro concretamente svolto e sussistendo, inoltre, una presunzione semplice di esercizio dell'attività professionale per chi fosse iscritto alla Cassa, la Corte rilevava che il Tribunale di Ancona non aveva affatto proceduto ad accertare se il LA avesse effettivamente esercitato la professione, sia pure senza il carattere della continuità (punto sul quale le circostanze di fatto non erano per nulla pacifiche). Cassava, pertanto, la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Macerata, perché accertasse in fatto "la natura e la entità, sia pur minima dell'attività svolta dal LA nel corso di tutto il suo periodo di iscrizione alla Cassa, al fine del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione". La Cassa riassumeva la causa davanti al giudice di rinvio, chiedendo rigettarsi la domanda del ricorrente;
il LA si costituiva, chiedendo, invece, l'accoglimento del suo ricorso. 4 Con sentenza del 27 ottobre/10 novembre 1999 il Tribunale di Macerata rigettava l'appello, confermando quindi la sentenza del ET di Ancona. Il giudice del rinvio osservava, da un lato, che il LA non aveva provato la prestazione da parte sua di attività libero professionale di dottore commercialista per il periodo necessario al maturare del diritto alla pensione e, dall'altro, che dalla istruttoria espletata in primo grado era risultato che per almeno tredici anni il LA aveva svolto attività di vice direttore del Consorzio nazionale per la meccanizzazione, di assorbente impegno, sicché veniva confermato anche il mancato compimento del periodo temporale necessario per il maturare del diritto alla prestazione previdenziale. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata ricorre, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria, il dottor BR LA. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti resiste con controricorso. Motivi della decisione Con primo motivo, denunciando “violazione delle norme di diritto relative alle presunzioni", la difesa del dott. LA deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la domanda per la mancata prova dell'esercizio dell'attività professionale. Assume che, sussistendo una presunzione semplice di esercizio, sia pur minimo, di attività professionale per gli iscritti alla Cassa, non competeva al ricorrente dimostrare l'esistenza di tale attività, ma alla Cassa dimostrare il mancato esercizio. Aggiunge che, comunque, il Tribunale ha illegittimamente escluso che le prove addotte fossero idonee ad attivare una attività istruttoria di ufficio, non 5 essendosi tenuto conto del fatto che la stessa controparte aveva riconosciuto che nel periodo considerato, 1972/1976, il LA aveva svolto attività libero professionale, contestando solo il requisito della continuità. Con il secondo motivo la difesa del dottor LA denuncia violazione delle norme relative al procedimento di rinvio, con particolare riguardo all'art 112 in relazione all'art. 394 c.p.c. Assume che il Tribunale di Macerata ha errato nel ritenere insufficienti gli elementi probatori prodotti dal LA, ed in particolare la dichiarazione della NS. Rileva, poi, che il LA non poteva, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, chiedere di espletare nuova attività istruttoria, atteso il carattere chiuso del processo di rinvio. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione delle norme di legge in ordine alla valutazione delle prove. Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata circa la carenza di elementi identificativi della NS (pag. 6, ultimo capoverso), erano depositai in atti, fin dal primo grado, "oltre alla dichiarazione del 3.7.87 del Presidente della succitata Società, anche diversi dépliant pubblicitari relativi alla NS srl e relativi sia a convegni da essa organizzati, sia di presentazione della stessa, oltre a numerosi bollettini informativi predisposti dalla stessa Società la quale, sarà bene precisarlo è una società di consulenza aziendale che vanta tra i propri Clienti i maggiori Industriali delle Marche a cui fornisce vari servizi, tra i quali anche quelli tributari, commerciali, e di formazione". Il ricorso, i cui tre motivi si trattano congiuntamente in considerazione 6 della loro stretta connessione, non è fondato, anche se alcune censure appaiono esatte;
si tratta però di erronee affermazioni, da parte del giudice di rinvio, che non hanno inciso sulla correttezza della decisione. Va infatti sottolineato che la sentenza del Tribunale di Macerata si fonda su una doppia motivazione. Da una parte il Tribunale ha affermato che il dottor LA, cui incombeva l'onere di dimostrare l'esercizio di attività professionale per il periodo necessario al maturare del diritto alla pensione, non aveva chiesto l'espletamento di alcuna nuova attività istruttoria in sede di rinvio, e che la dichiarazione in data 3.7.87 a firma illeggibile del presidente della srl NS (della quale non venivano forniti ulteriori elementi identificatori) si limitava ad attestare che il LA avrebbe collaborato "per diversi anni" al periodico “consulmarche informa", che avrebbe avuto contenuto amministrativo e fiscale;
per il resto la dichiarazione era generica e ricognitiva di giudizi piuttosto che di fatti inerenti l'attività professionali del LA. La domanda andava pertanto rigettata per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del dottore commercialista. Né il Tribunale riteneva che la documentazione prodotta, attesa la scarsa o nulla valenza probatoria in ordine allo svolgimento di attività professionale, giustificasse l'attivarsi istruttorio dell'Ufficio. Dall'altra, il giudice di rinvio ha osservato che dalla istruttoria pretorile era risultato che per almeno tredici anni il LA aveva svolto attività di vice direttore del Consorzio per la meccanizzazione, di assorbente impegno per la importanza e molteplicità delle attività connesse, per cui veniva confermata la circostanza del mancato compimento del periodo temporale 7 necessario per il maturare del diritto alla prestazione previdenziale. La prima motivazione contiene, indubbiamente, alcune inesattezze. Avendo la sentenza rescindente affermato che esiste, per chi sia iscritto alla Cassa, la presunzione semplice dell'effettivo esercizio di attività libero - professionale, il che sposta sulla Cassa l'onere di dimostrare la insussistenza dell'esercizio della libera professione (pag. 9 della sentenza n. 3493/96), erroneamente il Tribunale di Macerata ha addossato l'onere della prova al dottor LA (salvo per quanto concerne la prova di elementi atti a contrastare gli opposti elementi forniti dalla Cassa). Ed erroneamente ha ritenuto che nel giudizio di rinvio nel quale non risultavano spostati i termini del contendere - avrebbero potuto essere richiesti, dalle parti, nuovi mezzi istruttori. Questa seconda affermazione non tiene conto del fatto che l'art. 394 c.p.c. vieta alle parti di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione), per cui nel giudizio di rinvio non possono essere articolate prove non dedotte nel primo giudizio di appello, a meno che dalla sentenza di annullamento non risulti modificato il thema decidendum (Cass., 12 ottobre 1994 n. 8334; 14 aprile 1999 n. 3680). La seconda motivazione, invece, appare corretta ed è da sola idonea a fondare la decisione di rigetto della richiesta di prestazione previdenziale. Il Tribunale di Macerata ha ritenuto, infatti, che dalla istruttoria pretorile era risultato che per almeno tredici anni il LA aveva svolto attività di vice direttore di un consorzio, attività di assorbente impegno, sicché veniva 8 -....... + comunque a mancare il compimento del periodo temporale necessario per il maturare del diritto alla pensione. Tale seconda motivazione non viene puntualmente censurata dal ricorrente, il quale si limita a criticare genericamente la valutazione che il Tribunale ha dato della dichiarazione 3.7.87 a firma del presidente della NS srl. Va però ribadito che i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire solo elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, di integrare il fondamento della decisione;
e che tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., 1°agosto 2000 n. 10041). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Macerata ha ampiamente esposto le ragioni per le quali contenuto della dichiarazione proveniente da un non identificato presidente della NS srl non fosse idoneo a dimostrare l'espletamento, “per il periodo necessario al maturare del diritto previdenziale", di attività libero professionale di dottore commercialista: la estrema genericità della dichiarazione, priva di riferimenti precisi, temporali e spaziali, ricognitiva di giudizi piuttosto che di fatti. Quanto poi al mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, il la scarsa 0 nulla consistenza della Tribunale lo ha spiegato con documentazione prodotta (mentre l'istruttoria pretorile aveva dimostrato l'esercizio, per tredici anni, di una attività subordinata di assorbente impegno). Si tratta di una motivazione congrua e non illogica, donde la sua insindacabilità in sede di legittimità. 9 Né è poi vero che la Cassa nei precedenti gradi di giudizio avesse ammesso, nella comparsa di costituzione o "negli altri atti del procedimento", l'espletamento di attività libero professionale, negando solo la continuità. Non vengono riportate le dedotte ammissioni, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
e comunque la memoria difensiva in primo grado - l'unico “atto del procedimento” indicato specificamente non contiene alcuna ammissione di espletamento di attività libero professionale, essendosi limitata la Cassa, dopo aver sottolineato che il ricorrente aveva svolto attività subordinata di dirigente amministrativo, tale da procurargli la pensione di vecchiaia INPDAI, a dichiarare di aver appreso dal medesimo dr. LA che lo stesso non aveva "mai esercitato se non saltuariamente e con incarichi di poco conto e senza remunerazione, la professione di dottore commercialista: tanto vero che non ha mai conseguito redditi soggetti ad IRPEF ed IVA!”. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato;
nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso il carattere previdenziale della controversia e la carenza della temerarietà della pretesa (art. 152 disp att. c.p.c.). P.T.M. La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 6 giugno 2001. тки взро Il Presidente Icons. estensore рибні IL NC CT IL NC Dot Di Depositato in Cancelleria 14 AGO. 2001 oggi,. S M IL NC E R P IL NC C1 Dott. Cinzia Scerseila 10