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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 568/2025
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 03/12/2025 ore 13.23
E' comparso, nell'interesse di parte ricorrente, l'Avv. Maurizio Careddu, in sostituzione dell'Avv. Pischedda, il quale si riporta agli atti di causa, conferma le conclusioni come formulate all'udienza del 15.10.2025 e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera. Alle ore 16.07 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
AR LV GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR LV GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2025 pendente tra
( , elett.te dom.to in Palau via Parte_1 C.F._1
Capo D'Orso 50 presso lo studio dell'Avv. PAOLA PISCHEDDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, (C.F.: ), nata il [...], a [...] CP_1 C.F._2
(Romania), residente in [...], Frazione di Bassacutena, Località
Candela, “Stazzu Li Tegghi”
E
(C.F.: nato il Controparte_2 C.F._3
18.12.1991, in Plenita (Romania), residente in [...], Frazione di
Bassacutena, Località Candela, “Stazzu Li Tegghi”
*****************
OGGETTO: rilascio immobile
CONCLUSIONI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, , in persona Parte_1 dell'amministratore Avv. Paola Pischedda, evocava in giudizio nanti l'intestato
Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affermando di essere proprietario dell'immobile denominato “Stazzu Li Tegghi” sito in Tempio Pausania, Frazione di
Bassacutena, Località Candela, in virtù di successione legittima di . Persona_1 Asseriva che in data 20.07.2022 con ordinanza n 5260/2022 Cron., causa civile n° 755/2022 R.G. Rep. n 622 del 03.08.2022 il Giudice dell'intestato
Tribunale, Dottoressa AR Giovanna Sulas, aveva intimato a il CP_1 rilascio dell'immobile suddetto, in quanto detenuto sine titulo, stante la scadenza del contratto di comodato.
In forza del predetto titolo in data 27.12.2022 l'Ufficiale Giudiziario aveva eseguito il rilascio del compendio immobiliare che risultava abbandonato;
pertanto, contestualmente il fabbro (indicato nel verbale di rilascio) provvedeva ad installare nuove serrature e lucchetti ai cancelli, come da documentazione prodotta.
Asseriva che successivamente era venuto a conoscenza del fatto che i cancelli erano stati aperti e risultavano privi di lucchetti e che lo Parte_2 era stato occupato da ignoti.
A seguito di regolare denuncia i CC di Luogosanto avevano identificato i convenuti come occupanti dell'immobile, tanto che risultavano residenti nel medesimo, come da certificato prodotto in giudizio.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, nonché al pagamento dell'indennità per l'illegittima occupazione del medesimo.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorrente, nel corso del giudizio, rinunciava alla domanda di condanna all'indennità di occupazione.
La causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 03/12/2025 veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla domanda di rilascio dell'immobile occupato dal convenuto si rileva come in merito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è tenuto in godimento da un terzo, ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080). In altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr.
Cass., 23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004,
n. 23086), l'uno e l'altro elemento rappresentando fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
Nel caso che ci occupa è stato dimostrato documentalmente che la convenuta, in qualità di comodataria, è stata condannata al rilascio dell'immobile detenuto, come da documentazione allegata dal ricorrente e che nonostante l'intervento dell'ufficiale giudiziario e la sostituzione delle chiavi si è nuovamente introdotta nell'immobile e lo occupa unitamente all'altro convenuto.
Sulla base delle predette risultanze, la domanda di rilascio formulata da parte ricorrente deve essere accolta, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, illegittimamente occupato, nella piena disponibilità del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente condanna , CP_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Controparte_2
, all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e C.F._3 cose nella piena disponibilità di , come sopra rappresentato;
Parte_1
- condanna, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.800,00, oltre 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Tempio Pausania 03/12/2025
IL GIUDICE
AR LV GL
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 03/12/2025 ore 13.23
E' comparso, nell'interesse di parte ricorrente, l'Avv. Maurizio Careddu, in sostituzione dell'Avv. Pischedda, il quale si riporta agli atti di causa, conferma le conclusioni come formulate all'udienza del 15.10.2025 e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera. Alle ore 16.07 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
AR LV GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR LV GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2025 pendente tra
( , elett.te dom.to in Palau via Parte_1 C.F._1
Capo D'Orso 50 presso lo studio dell'Avv. PAOLA PISCHEDDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, (C.F.: ), nata il [...], a [...] CP_1 C.F._2
(Romania), residente in [...], Frazione di Bassacutena, Località
Candela, “Stazzu Li Tegghi”
E
(C.F.: nato il Controparte_2 C.F._3
18.12.1991, in Plenita (Romania), residente in [...], Frazione di
Bassacutena, Località Candela, “Stazzu Li Tegghi”
*****************
OGGETTO: rilascio immobile
CONCLUSIONI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, , in persona Parte_1 dell'amministratore Avv. Paola Pischedda, evocava in giudizio nanti l'intestato
Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affermando di essere proprietario dell'immobile denominato “Stazzu Li Tegghi” sito in Tempio Pausania, Frazione di
Bassacutena, Località Candela, in virtù di successione legittima di . Persona_1 Asseriva che in data 20.07.2022 con ordinanza n 5260/2022 Cron., causa civile n° 755/2022 R.G. Rep. n 622 del 03.08.2022 il Giudice dell'intestato
Tribunale, Dottoressa AR Giovanna Sulas, aveva intimato a il CP_1 rilascio dell'immobile suddetto, in quanto detenuto sine titulo, stante la scadenza del contratto di comodato.
In forza del predetto titolo in data 27.12.2022 l'Ufficiale Giudiziario aveva eseguito il rilascio del compendio immobiliare che risultava abbandonato;
pertanto, contestualmente il fabbro (indicato nel verbale di rilascio) provvedeva ad installare nuove serrature e lucchetti ai cancelli, come da documentazione prodotta.
Asseriva che successivamente era venuto a conoscenza del fatto che i cancelli erano stati aperti e risultavano privi di lucchetti e che lo Parte_2 era stato occupato da ignoti.
A seguito di regolare denuncia i CC di Luogosanto avevano identificato i convenuti come occupanti dell'immobile, tanto che risultavano residenti nel medesimo, come da certificato prodotto in giudizio.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, nonché al pagamento dell'indennità per l'illegittima occupazione del medesimo.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorrente, nel corso del giudizio, rinunciava alla domanda di condanna all'indennità di occupazione.
La causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 03/12/2025 veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla domanda di rilascio dell'immobile occupato dal convenuto si rileva come in merito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è tenuto in godimento da un terzo, ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080). In altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr.
Cass., 23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004,
n. 23086), l'uno e l'altro elemento rappresentando fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
Nel caso che ci occupa è stato dimostrato documentalmente che la convenuta, in qualità di comodataria, è stata condannata al rilascio dell'immobile detenuto, come da documentazione allegata dal ricorrente e che nonostante l'intervento dell'ufficiale giudiziario e la sostituzione delle chiavi si è nuovamente introdotta nell'immobile e lo occupa unitamente all'altro convenuto.
Sulla base delle predette risultanze, la domanda di rilascio formulata da parte ricorrente deve essere accolta, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, illegittimamente occupato, nella piena disponibilità del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente condanna , CP_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Controparte_2
, all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e C.F._3 cose nella piena disponibilità di , come sopra rappresentato;
Parte_1
- condanna, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.800,00, oltre 15% spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Tempio Pausania 03/12/2025
IL GIUDICE
AR LV GL