Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 maggio 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 maggio 2009 |
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Giurisprudenza • 36
- 1. Trib. Piacenza, sentenza 31/01/2025, n. 30Provvedimento: N. R.G. 54/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa da: Parte_1 , rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore; RICORRENTE contro Controparte_1 –, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente …Leggi di più...
- prescrizione crediti previdenziali·
- opposizione avviso di addebito·
- art. 25 D.P.R. n. 602/1973·
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Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.
- Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279 ;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.