Art. 8.
Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.
Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.