Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 9824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9824 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09824/2025REG.PROV.COLL.
N. 07238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7238 del 2022, proposto da
ZA CI e Societa' Agricola Zabios di TO IA e C. S.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Raffaele Giammarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Appignano del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pierantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asur- Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Patrizia Viozzi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 49/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appignano del Tronto e della Asur- Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere IA NO e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi n. 315 e n. 318 del 2021, proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, CI ZA e la Società Agricola Zabios di TO IA e C. S.S. impugnavano l’ordinanza del Sindaco di Appignano del Tronto n. 41 del 21.5.2021, integrata con la successiva ordinanza di proroga n. 48 del 4.6.2021, e il provvedimento dell’Asur Marche del 21.5.2021, prot. 0042812, dai quali risultava confermata la presenza di un focolaio di tubercolosi bovina a seguito di controlli effettuati su un capo proveniente dall’azienda CI NA, disponendo che tutti i capi presenti in azienda, posti sotto sequestro sanitario, dovessero essere abbattuti o macellati entro e non oltre il 20 giugno 2021.
Con i suddetti atti di impugnazione, i ricorrenti sostenevano che, nel caso in esame, non ricorressero i presupposti di cui all’allegato n. 2 dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 per procedere all’abbattimento totale dei capi o stamping out, essendo a ciò necessario il contemporaneo verificarsi di tutte le condizioni indicate con le lettere da A ad E. Nel caso di specie, invece, non risultavano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere D, ossia una elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo, e E (“ la situazione sanitaria dell’allevamento nell’ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell’infezione e all’origine del contagio… ”), atteso che a seguito dei controlli effettuati dall’Asur nell’allevamento sito in Appignano del Tronto nelle date del 9 novembre 2020, 9 dicembre 2020 e 25 gennaio 2021, per tutti i capi esaminati l’esito era stato negativo, come da documentazione rilasciata dall’Area Vasta n. 5. Gli appellanti precisavano che il capo risultato infetto era stato esaminato antecedentemente presso il macello Inalca di Ospedaletto Lodigiano in sede di visita ispettiva post mortem, per cui esso non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell’accertamento, né un unico capo poteva rappresentare una elevata percentuale di positività nell’allevamento, ovvero avrebbe potuto essere considerato indice del persistere dell’infezione. Secondo gli esponenti, nella specie, era stata violata la procedura indicata a pag. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 298 del 20 ottobre 2006, recante disposizioni per l’attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche, in base al quale l’Asur, dopo aver effettuato i dovuti controlli presso l’allevamento del signor CI NA, tutti con esito negativo, avrebbe dovuto più correttamente disporre l’immediata restituzione della qualifica sanitaria all’Azienda Agricola Zabios di TO IA, mentre il Sindaco del Comune di Appignano del Tronto avrebbe dovuto piuttosto chiedere all’Asur idonei e approfonditi chiarimenti, e svolgere in proprio opportune indagini prima di emettere l’ordinanza di abbattimento di un numero elevato di bovini.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con sentenza n. 49 del 2022, previa riunione, respingeva i ricorsi. Il Collegio di prima istanza evidenziava che l’allegato n. 2 dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 (“ Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica ”), nel dettare le linee guida per poter procedere all’abbattimento del totale dei capi in presenza di un focolaio delle anzidette infezioni, prevedeva l’applicazione dello stamping out valutando gli elementi indicati dalle lettere da A a E, stabilendo che i criteri indicati nelle lettera E erano da soli sufficienti per disporre l’abbattimento totale. Nel caso in esame, il Servizio Sanità Animale dell’Asur Marche - Area Vasta n. 5 si era attenuto alle disposizioni contenute nell’anzidetta Ordinanza ministeriale, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per l’abbattimento dei bovini e valutando gli elementi indicati dalle lettere da A ad E dell’allegato n. 2, previa acquisizione dei pareri della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio, come prescritto dall’art. 5, comma 2, della stessa Ordinanza. Inoltre, nella suddetta Ordinanza non era stabilito che per ordinare lo stamping out dovessero ricorrere contemporaneamente tutti gli elementi indicati, bensì piuttosto che detti elementi dovessero essere valutati al fine di decidere.
Ciò posto, quanto all’elemento di cui alla lettera D, esso era stato valutato mediante una richiesta di specifico parere all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, che si era espresso favorevolmente all’abbattimento “ nonostante la bassa percentuale di positività degli animali ”. Analogo parere favorevole era stato espresso dalla Regione Marche. Il T.A.R. evidenziava, altresì, che, come chiarito nella relazione di verificazione, il fatto che fosse stato dato parere favorevole allo stamping out nonostante la bassa percentuale di capi positivi, trovava giustificazione nella circostanza che il Mycobacterium caprae era stato isolato “ da un capo con lesioni generalizzate che presuppone la presenza dell’infezione da lungo tempo; infatti nell’azienda sono presenti numerosi capi con età superiore ai 10 anni, potenzialmente anergici, che contribuiscono ad aumentare il rischio di circolazione dell’infezione ”. A ciò si aggiungeva anche che l’Asur, nelle gravate note prot. 0042812 e prot. 0042828 del 21 maggio 2021, aveva posto altresì in evidenza le problematiche relative alla sensibilità diagnostica del test della intradermoreazione alla tubercolina e al monitoraggio delle lesioni mediante visita veterinaria post mortem , le quali avevano potuto incidere sugli esiti della profilassi effettuata il 14 aprile 2020, data in cui il capo infetto era prossimo al parto avvenuto in data 20 maggio 2020. Emergeva quindi con tutta evidenza come la condizione di cui alla lettera D dell’allegato n. 2 fosse stata attentamente vagliata dagli Enti preposti, anche nell’ottica di evitare rischi per la salute pubblica in attuazione del principio di precauzione.
In merito all’elemento di cui alla lettera E dell’allegato n. 2, il Giudice di prime cure rilevava che nelle ordinanze sindacali n. 41 e n. 42 del 2021, oggetto di impugnazione, erano stati chiaramente indicati la sospetta origine del contagio, l’elevato numero di movimentazioni dei capi e le modalità di pascolo (vagante e monticazione), nonché il tasso di mortalità media annua dell’allevamento (dato, quest’ultimo, rivisto in sede di emanazione delle ordinanze di proroga del termine per l’abbattimento dei capi). Trattasi di dati e di informazioni che trovavano riscontro nella ricca documentazione versata in atti.
3. CI ZA e la Società Agricola Zabios di TO IA e C. S.S. hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Violazione di legge – motivazione errata, illogica e contraddittoria, error in procedendo ed in judicando – travisamento dei fatti e del contenuto dei ricorsi; 2. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al Decreto Ministeriale n. 592 del 15/12/95 – artt. 12 e 15; Decreto Ministeriale n. 651 del 27/8/94 artt. 12 e 13 – Ordinanza Ministero della Salute del 28/5/2015 art. 5 e allegato 2 (Gazzetta Ufficiale n. 144/2015) Legge Regionale del Presidente della Giunta Marche n. 298 del 20/12/2006 Allegato A – art. 191 paragrafo del Trattato dell’Unione Europea inerente al principio comunitario di precauzione. Violazione di legge anche con riferimento alla Legge Regione Marche n. 298 del 20/12/2006, ancora error in procedendo ed omessa motivazione sul punto. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 63 Codice Amministrativo – Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, errata, illogica e contraddittoria motivazione”.
4. Il Comune di Appignano del Tronto si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. L’Asur delle Marche si è difesa, concludendo per la reiezione dell’appello.
6. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, gli appellanti denunciano violazione di legge, per avere il Tribunale amministrativo regionale, prima ritenuto indispensabile disporre l’accertamento e prove diagnostiche da svolgersi in contraddittorio delle parti per verificare la presenza del focolaio nell’Azienda di CI NA, al fine di verificare l’origine dell’infezione con riferimento anche alla sua possibile diffusione, e poi ha ritenuto sufficiente il semplice esame degli atti da parte del Verificatore.
I ricorrenti rammentano che il T.A.R., con l’ordinanza n. 247 del 2021, aveva incarico il Verificatore di prendere preventivamente visione degli atti di causa e di quelli ritenuti opportuni, con rimessione alla discrezionalità del tecnico in ordine alla scelta di procedere ad ulteriori prove diagnostiche di laboratorio, ove ritenute necessarie, per accertare la presenza del focolaio di tubercolosi bovina da Mycrobatcterium Caprae presso l’allevamento di CI ZA e la diffusione. Prove da effettuarsi comunque in contraddittorio delle parti, qualora ritenute necessarie. Ma l’esito della verificazione, al contrario di quanto sostenuto dal T.A.R., non avrebbe risolto i dubbi che lo stesso Collegio di prima istanza aveva chiesto di chiarire, posto che il Verificatore avrebbe omesso di svolgere i necessari accertamenti in contraddittorio delle parti, fornendo arbitrariamente un parere favorevole all’abbattimento, sulla base di un errato convincimento, senza accertare l’effettiva capacità di diffusione dell’infezione. Infatti, le analisi effettuate dopo l’abbattimento dei bovini presso l’ASL – Bari – SIAV Nord – Servizio Veterinario in data 3.3.2022 e AUSL FG del 7.2.2022 avrebbero stabilito che tutti i bovini abbattuti erano indenni da infezioni e le carni potevano essere distribuite per il consumo.
8. Con il secondo mezzo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata sia perché il Tribunale amministrativo adito non avrebbe provveduto all’espletamento del mezzo istruttorio ritenuto necessario e già ammesso, sia per aver respinto i ricorsi proposti dall’Azienda NA CI e dall’Azienda Agricola Zabios applicando erroneamente la disposizione di cui all’allegato 2 dell’ordinanza ministeriale del 28.5.2015, lettere A ed E. Il Collegio di prima istanza si sarebbe limitato a recepire interamente le deduzioni dell’Ente accertatore il quale, nel proprio elaborato, ha richiamato non correttamente il principio di precauzione, atteso che tale principio, ai sensi dell’art. 191 del Trattato dell’Unione Europea, può essere invocato solo nelle ipotesi di un rischio potenziale e, in nessun caso, può giustificare una decisione arbitraria. Secondo i ricorrenti, anche il parere favorevole all’abbattimento dei bovini sarebbe gravemente viziato, in quanto emesso sulla base di deduzioni errate e dati inesistenti, successivamente rettificati dalla stessa Asur, come si evince dal contenuto delle stesse ordinanze integrative emesse dal Sindaco di Appignano del Tronto.
9. Le critiche, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondate.
Va preliminarmente evidenziato che può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti controinteressate, in ragione della infondatezza nel merito del ricorso in appello, non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
9.1. Per l’esame della vicenda è opportuno procedere a una breve ricapitolazione dei fatti processualmente rilevanti concordemente riferiti nella loro oggettività dalle parti e, comunque, verificabili ex officio da questo Collegio, quale giudice del fatto processuale.
In data 21.5.2021, il servizio Veterinario dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto comunicava al Comune di Appignano del Tronto la presenza di un focolaio di tubercolosi bovina da Mycobacterioum caprae nell’allevamento di CI ZA, segnalando che all’interno della stessa azienda era attivo un allevamento di bovini da riproduzione di proprietà della Società Agricola Zabios di TO IA e C. SS.
Nella nota, il servizio Veterinario chiariva che i due allevamenti vivevano in promiscuità ‘ costituendo di fatto un’unica unità epidemiologica ’, e pertanto sollecitava l’emanazione dell’ordinanza sindacale di abbattimento totale dei capi presenti nell’allevamento, sussistendone i presupposti della normativa di riferimento e dell’Ordinanza del Ministero della salute del 28.5.2015 “ Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi – caprina, leucosi bovina enzotica” , come modificata e prorogata dalla Ordinanza del Ministero della salute del 23.6.2020 all’allegato 2.
Pertanto, in data 21.5.2021, venivano emesse le ordinanze sindacali n. 41 e n. 42 con cui si ordinava il sequestro dei capi e l’abbattimento.
9.2. Ciò premesso in fatto, passando all’esame delle critiche prospettate nel gravame, va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, nell’ordinanza che ha disposto la verificazione, il Tribunale amministrativo non ha mai ordinato al Verificatore, o anche solo descritto come obbligatori, accertamenti ulteriori o esami diagnostici rispetto a quello di “ effettuare tutte le necessarie prove diagnostiche e di laboratorio finalizzate ad accertare la presenza del focolaio di tubercolosi bovina da Mycrobacterium caprae presso l’allevamento della ditta CI NA, così come contestato dalle resistenti Amministrazioni (Asur Marche e Comune di Appignano del Tronto) ”. Nel caso in esame, è risultato subito evidente, come chiarito dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che l’ iter procedurale seguito dall’Asur e dal Comune di Appignano del Tronto e gli accertamenti eseguiti non lasciavano dubbi rispetto alla situazione riscontrata nell’allevamento; tanto risulta dalla relazione conclusiva, in cui si legge: “ ed in particolare preso atto delle seguenti informazioni diagnostiche: il riscontro di lesioni tubercolari al macello INALCA s.p.a. di Ospedaletto Lodigiano (LO) in sede di visita ispettiva post mortem (polmone, pleura, linfonodi peribronchiali, linfonodi mediastinici, fegato – riferibili a forma nodulare nodosa, in seguito a generalizzazione precoce protratta ‘reperto più facilmente riscontrabile in capi di età avanzata’(…) acquisiti i pareri favorevoli della regione Marche … e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche… richiamato il principio di precauzione, si ritiene che non sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti diagnostici e di laboratorio. Si ritiene altresì di dare parere positivo ai provvedimenti di abbattimento totale di tutto l’effettivo.”
Ne consegue che nessuna censura può essere espressa alla sentenza impugnata, tenuto conto che il Collegio di prima istanza, sulla base degli esiti processuali e delle conclusioni degli organi deputati al controllo, in uno con le risultanze della verificazione, ha correttamente concluso per la legittimità delle ordinanze impugnate.
9.3. Nè si può predicare, come si argomenta nel secondo mezzo, che nel disporre l’abbattimento dei capi di bestiame non siano stati adeguatamente valutati gli elementi e le circostanze di fatto relative alla situazione dell’allevamento di CI ZA. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il Comune e l’Asur, così come l’Istituto Zooprofilattico, hanno correttamente applicato il principio di prevenzione e precauzione, tutelando la salute pubblica e il benessere degli animali. Ciò in quanto la valutazione dei rischi aveva manifestato la necessità di evitare il contagio di altri animali e il possibile contagio con l’uomo, visto che l’allevamento in oggetto praticava il pascolo libero, la monticazione e considerata la possibile promiscuità con la fauna selvatica.
Come precisato dal Collegio di primo grado, il Servizio Sanità Animale dell’Asur Marche – Area Vasta n. 5 si è attenuto alle disposizioni dell’Ordinanza ministeriale (O.M. 28.5.2015), avendo correttamente valutato gli elementi indicati dalle lettere da A ad E dell’allegato n. 2, e avendo previamente acquisito i pareri della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio, come prescritto dall’art. 5, comma 2, della stessa O.M.
Invero, dalla piana lettura dell’Ordinanza ministeriale (O.M. 28.5.2015), in particolare dell’allegato 2, si evince che non è necessario, per ordinare lo stamping out, che debbano ricorrere contemporaneamente tutti i criteri da A ad E, ma è previsto che detti elementi debbano essere valutati al fine di decidere. In particolare, il criterio E potrebbe essere da solo sufficiente, ma anche la valutazione congiunta degli altri elementi può giustificare la misura.
Nella specie, come risulta dalla verificazione, sussisteva il criterio A, ossia il focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne, il criterio B, ossia l’isolamento di Mycobacterioum caprae al mattatoio su capo proveniente dall’allevamento, il criterio C, ossia il rischio di diffusione all’interno e all’esterno dell’azienda per la promiscuità dei capi di proprietà delle aziende ricorrenti, stante l’elevato numero di movimentazioni in entrata e in uscita, la pratica di pascolo vagante e la monticazione.
Quanto al criterio D, sebbene i test tubercolinici sui capi presenti in allevamento al momento dei controlli avessero dato esito negativo o dubbio, l’isolamento dell’infezione con lesioni generalizzate sul capo macellato ha indotto a ritenere presente l’infezione nell’allevamento da lungo tempo, oltre al fatto che la presenza di numerosi capi anziani (oltre 10 anni), potenzialmente anergici e, quindi, non reattivi al test tubercolino pur essendo infetti, ha aumentato il rischio di circolazione dell’infezione.
Nella specie, l’elemento D è stato valutato mediante una richiesta di specifico parere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, che si è espresso favorevolmente all’abbattimento ‘ nonostante la bassa positività degli animali ’. Analogo parere è stato espresso dalla Regione Marche.
Orbene, le critiche espresse dagli appellanti avverso i suddetti pareri sono generiche e non idonee a supportarne la pretesa illegittimità, atteso che, come è stato chiarito nella relazione del Verificatore, priva di vizi logici e congruamente motivata, il fatto che sia stato dato parere favorevole allo stamping out , nonostante la bassa percentuale di capi positivi, si spiega con la circostanza che il Mycobacterium caprae è stato isolato, come si è detto, da un capo con lesioni generalizzate che ha indotto a ritenere la presenza dell’infezione nell’allevamento da lungo tempo.
Nella specie, la condizione di cui alla lettera D dell’allegato 2 è stata vagliata dagli Enti preposti, anche nell’ottica di evitare rischi per la salute pubblica in attuazione del principio della precauzione.
Come evidenziato dal Comune resistente, e dall’Asur, l’infezione si è verificata in un territorio ufficialmente indenne, oltre al fatto che sono stati riscontrati possibili condizioni di promiscuità con la fauna selvatica e un basso livello di biosicurezza, che il Verificatore ha evidenziato, e tanto giustifica l’adozione dello stamping out .
In merito all’elemento E, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, nelle ordinanze sindacali n. 41 e 42 del 2021, sono state chiaramente indicate le ragioni delle determinazioni assunte, ossia: la sospetta origine del contagio, l’elevato numero di movimentazione di capi e le modalità di pascolo, nonché il tasso di mortalità media annua dell’allevamento.
Ne consegue che le critiche prospettate con i mezzi sono infondate anche con riferimento alla omessa verifica dell’origine del contagio, posto che l’origine del contagio è stata confermata dal Verificatore, che ha preso atto, tra l’altro, degli “ esiti di genotipizzazione del ceppo isolato dal capo IT109999001719 dell’azienda 005APO25 da cui si evince che il ceppo in questione ha lo stesso profilo di Mycobacterium caprae del ceppo che ha causato un altro focolaio nel 2016 presso l’azione 038TE221 che ha visto coinvolto un capo proveniente dall’azione 005AP025 di CI NA, riscontro che verosimilmente lascia presupporre una origine di infezione comune, così come la possibilità di circolazione dello specifico genotipo (cluster genetico) da diversi anni” .
9.4. Vanno respinte altresì le censure riferite al fatto che il Servizio Veterinario dell’Asur non abbia ottemperato alle prescrizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 298/2006 e, in particolare, a quanto prescritto dall’allegato A.
Nella specie, come osservato dal Verificatore, è stato rispettato l’obbligo giuridico di assicurare un ‘ elevato livello di tutela della salute umana ’, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, e tenendo conto del principio di precauzione, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della salute. Invero, il Verificatore, preso atto delle informazioni diagnostiche presenti in atti, ha considerato che: “ i Servizi Veterinari competenti hanno attivato tutte le attività di controllo ufficiali previste dalla normativa presso l’azienda sede di focolaio di tubercolosi bovina (005AP025): apertura del sospetto focolaio in SIMAN, blocco delle movimentazioni esecuzione della prova intradermica, indagine epidemiologica, etc.” ; e precisato che: “ …in caso di focolaio di tubercolosi bovina, a seguito della valutazione degli elementi indicati nell’allegato 2 “Linee guida per l’abbattimento del totale dell’effettivo in focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovicaprima, tubercolosi bovina o leucosi bovina enzootica (stamping – out)” dell’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica, come da ultimo modificata e prorogata dall’Ordinanza Ministeriale 23 giugno 2020, e dalla valutazione degli elementi di rischio effettuata dai servizi veterinari competenti sul territorio dove sono state rilevate le seguenti condizioni: l’insorgenza del focolaio in territorio ufficialmente indenne …. Un elevato numero di movimentazioni di capi da vita, sia in ingresso che in uscita dall’allevamento…Isolamento di Mycobacterium caprae da un capo con lesioni generalizzate che presuppone la presenza dell’infezione da lungo tempo… Possibile promiscuità con fauna selvatica a basso livello di biosicurezza”.
10. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
11. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
RD RT, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
IA NO, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NO | RD RT |
IL SEGRETARIO