Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
ee 65490 VI NVINCI 9 N # TV AVI ISI 'N 9861/9/90 0 13 R.G. 15146/1999 + 18659/1999 Udienza 11.11.2002 Oggetto: liquidazione 07 6 3 / 03 imposte in base alla dichiarazione. Natura del termine. REPUBBLAA ITALIA EL A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Col 16954 N SEZIONE TRIBUTARIA O I Z A composta dai sigg.ri Magistrati: S S A C E Dott. Bruno Saccucci Presidente I L D I V A Consigliere Dott. Massimo Oddo I M E C R P Consigliere rel. U Dott. Eugenio Amari E S 0 9 E N T Dott. Francesco Antonio Genovese 4 O s I n o 5 P C Dott. Giuseppe Marinucci Consigliere 6 M ha pronunciato la seguente A . C 202.13 N SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
DA NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 39, presso lo studio dell'avv. Frezza, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biaggi, giusta QX procura in calce al controricorso e ricorso incidentale -controricorrente- nonché sul ricorso incidentale proposto da 4053 DA NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 39, presso lo studio dell'avv. Frezza, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biaggi, giusta at. procura in calce al controricorso e ricorso incidentale -ricorrente in via incidentale-
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-intimato col ricorso incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 13, n. 4/13/1999, del 25.1/22.2.1999. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.11.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito il difensore del contribuente avv. Biaggi;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e quello incidentale condizionato. Svolgimento del ricorso Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Roma NO DA impugnava la cartella esattoriale con la quale il Centro di servizio di Roma gli aveva richiesto il versamento della somma di lire 16.718.000 a titolo di maggiore imposta IRPEF anno 1988 ed accessori ex art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. A sostegno dell'impugnazione il contribuente deduceva di avere erroneamente indicato nel quadro G della dichiarazione dei redditi un reddito d'impresa pari a lire 59.249.000 anziché quello effettivamente percepito di lire 37.884.000. 2 Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con decisione n. 303/55/1998 ritenendo che il ricorrente non aveva provato il proprio assunto difensivo. Avverso tale decisione il DA proponeva appello ribadendo le ragioni svolte in primo grado ed in sede di discussione eccepiva la nullità del ruolo perché anno dalla la liquidazione dell'imposta era avvenuta oltre il termine di un presentazione della dichiarazione dei redditi indicato dall'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello deducendo che l'Ufficio era decaduto dal potere di liquidazione delle imposte essendo decorso il termine previsto dall'art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi. Resiste con controricorso il contribuente, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sul rilievo che l'eccezione di decadenza dal potere di liquidazione dell'imposta era stata proposta dal contribuente per la prima volta in sede di discussione nel giudizio di appello, di guisa che, per la sua novità, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile di ufficiodalla Commissione tributaria regionale. Con il 2° motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis e 43 del d.p.r. n. 600/1973, 28 d.l. n. 449/1997, 17 d.p.r. n. 602/1973, 152 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.., deducendo che in tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, il primo comma dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 deve essere inteso, in virtù della disposizione interpretativa di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 3 1997 n. 449, nel senso che il termine in esso indicato del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione non é stabilito a pena di decadenza.
2. Controdeduceva il contribuente che detto termine aveva natura perentoria e che la norma di cui all'art. 28 della legge 449/1997 non poteva essere considerata retroattiva ma innovativa e, in quanto tale, non era applicabile alle situazioni che si erano verificate prima dell'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge 449/1997. In via subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria circa la non previsione a pena di decadenza del termine in questione, il contribuente chiede di rimettere la causa dinanzi al giudice di rinvio per l'accertamento dell'imposta da lui effettivamente dovuta.
3. Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Per quanto concerne il ricorso principale, l'esame del secondo motivo deve precedere sul piano logico-giuridico. E' evidente infatti che il problema della novità dell'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente nell'udienza di discussione del giudizio di appello e della sua rilevabilità o meno di ufficio presuppone appunto la natura perentoria e non meramente sollecitatoria del termine di cui all'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. Ciò premesso, il 2° motivo del ricorso principale é fondato. In tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l'art. 28 della legge n. 449 del 1997 prevede che: "Il primo comma dell'articolo 36 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinario, non e' stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma, oltre ad essere espressamente enunciata dalla rubrica dell'articolo stesso, e' desumibile dal contenuto della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclusivamente nel richiamo dell'art. 36 bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte 4 relativa al termine ivi previsto, nonché dal collegamento temporale della medesima con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva fornito una chiave di lettura dell'art. 36 bis diversa da quella indicata dal legislatore (cfr., ex pluribus, Cass. 7213/2001, Cass. 9881/2002, Cass. 10134/2000 e Cass. 12995/1999, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio). Vanno quindi accolti il 2° motivo del ricorso principale e il 2° motivo del ricorso incidentale proposto in via subordinata ( rimessione delle parti dinanzi al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale ), con assorbimento di ogni altra censura. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il 2° motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità. PT? ། VINTLVW Roma, 11.11.2002. dente счатувини Il Consigliere est. CZYNESIDE жино исчис AL CANCELLIERE dott Luigi Riitano DEPORTATA IN CAMELERIA 16 MAG. 2003 IL CANCELLIERE dott Luigi Riitano