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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3165/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DO NI
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DE NI
DO NI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 16.5.25
Oggetto del processo
La causa, proposta anche nei confronti del figlio dell'attore e della NI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio dei predetti attore e NI, stabilite con la sentenza n. 82/18 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, al contributo per mantenimento del figlio posto a carico dell'attore e dell'assegnazione alla NI della casa familiare.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini: A) I Sig.ri DO NI e NI DE, sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, della casa coniugale posta in Capannori (Lucca), Via dei Gheghi 37/A Fraz. Segromigno in Piano, così individuata catastalmente:
1.Immobile, adibito a civile abitazione, siti nel Comune di CAPANNORI Fraz. di Segromigno in Piano (Codice B648)
Catasto dei Fabbricati Foglio 45 Numero 1166 Sub 1 Categoria A/3 Classe 4 Consistenza 6,5 vani Superficie Totale: 147
m² Totale escluse aree scoperte**: 143 m² - Rendita Euro 516,97 - Indirizzo VIA DEI GHEGHI n. 37/A Piano T-1 – 2
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. Annotazione.
2.Immobile, adibito a resede ad uso parcheggio e giardino, siti in Comune di Capannori (Lucca) Fraz. Di Segromigno in
Piano (Codice B648) Catasto Fabbricati Foglio 45 Numero 1335 Categoria F/1, Indirizzo Variazione del 25/10/1996 in atti dal 22/7/1998 frazionamento (N. 6369/1996).
Il Sig. NI DO quanto al suo diritto di piena proprietà pari ad un mezzo (½) sull'immobile come sopra individuato catastalmente, si impegna e si obbliga a cedere, con tutte le garanzie di legge, quanto a NI DO il diritto di nuda proprietà e quanto a NI DE il diritto di usufrutto ed entrambi questi ultimi si impegnano e si obbligano ad accettare;
da parte sua la NI DE si obbliga a versare a favore del NI DO l'importo di € 70.000,00
(settantamila).
Le parti sopra indicate danno atto che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritti avverrà a seguito della sentenza emessa dall'intestato Tribunale al fine di perfezionare il passaggio dei predetti diritti con tutte le agevolazioni fiscali e tributarie con atto separato a rogito di Notaio scelto da NI DE. L'atto notarile dovrà essere rogato entro e non oltre 90 giorni dal deposito della sentenza. Le spese notarili e le spese della relazione tecnica per tale atto, così come gli oneri fiscali, saranno a carico di NI DE
Ai sensi del D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D.L. 63/2013 convertito con legge 90/2013, le parti si impegnano a fornire al notaio per la stipula dell'atto notarile tutte le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell'immobile oggetto del presente atto con ed ogni altro eventuale adempimento necessario e/o connesso alla realizzazione di CP_1 detto trasferimento immobiliare sarà realizzato a cura e spese di NI DE.
Gli ex coniugi dichiarano che i beni mobili, arredi e corredi e pertinenze esistenti nella casa familiare restano assegnati in proprietà esclusiva a NI DE che continuerà ad abitarvi con il figlio DO, così come già disposto nella sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca)
B) Le parti dichiarano fin da ora che il trasferimento dei diritti immobiliari da parte del NI DO a favore del figlio
NI DO e della NI DE, essendo attuati in esecuzione del presente atto, costituisce parte essenziale dell'accordo che prevede le modifiche delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca) ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art 19 della legge 74/1987 , così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 e così come precisato dalla circolari dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 21 giugno 2012,
n. 27, del 29/5/2013, n. 18/E e del 21/272014, n. 2/E.
C) Le parti danno atto poi che il figlio DO ha reperito una attività lavorativa per cui vengono meno gli obblighi contributivi di mantenimento e del pagamento/rimborso del 50% delle spese straordinarie, posti a carico del NI DO nei confronti del figlio maggiorenne NI DO di cui alla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n.
82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca) e, pertanto, le parti così concordano: il NI DO cesserà di corrispondere l'assegno mensile pari ad euro 300,00 (oltre rivalutazione istat) e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie a partire dal deposito della sentenza del presente procedimento e la NI DE rinuncia da parte sua alla assegnazione della casa a suo tempo attribuita a sé nell'interesse del figlio DO in sede di divorzio. [Sulla premessa che precede, l]e parti [rassegnano quindi] le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia […] il Tribunale di
Lucca prendere atto dell'intervenuto accordo di cui ai punti A), B) e C) precedenti e conseguentemente:
1) Voglia dichiarare la revisione dei provvedimenti di natura economica, così come disposti nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6086/2017 RG), depositata il 18.01.2018, intercorsa tra il
NI DO e la NI DE e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligazione, in capo al NI DO, del pagamento del mantenimento di complessive € 300,00 (oltre rivalutazione istat) versate a favore del figlio DO
NI, che a decorrere dal compimento del 18° anno di età vengono corrisposte quanto ad euro 200,00 alla NI
DE quanto ad euro 100,00 direttamente al figlio;
con la conseguente revoca, altresì, dell'obbligo di pagamento/rimborso del 50% delle spese straordinarie a favore del figlio NI DO così come da Protocollo d'Intesa
sottoscritto tra COA Lucca e Tribunale di Lucca e così come anche disposte dalla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca);
2) Voglia disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale -così come previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6086/2017 RG) - a favore della NI
DE e per l'effetto ordinare al competente Conservatore Registri immobiliari - con esonero di ogni sua responsabilità
- la cancellazione della intervenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Capannori, frazione Segromigno in Piano (Lu), Via dei Gheghi n. 37A, come da nota di trascrizione Registro generale n. 8745 -
Registro particolare n. 6324 - Presentazione n. 1 del 31/05/2019.
3) Voglia disporre la compensazione delle spese legali di giudizio”.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo non presenta profili di contrarietà all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 16.5.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3165/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DO NI
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DE NI
DO NI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 16.5.25
Oggetto del processo
La causa, proposta anche nei confronti del figlio dell'attore e della NI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio dei predetti attore e NI, stabilite con la sentenza n. 82/18 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, al contributo per mantenimento del figlio posto a carico dell'attore e dell'assegnazione alla NI della casa familiare.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini: A) I Sig.ri DO NI e NI DE, sono comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, della casa coniugale posta in Capannori (Lucca), Via dei Gheghi 37/A Fraz. Segromigno in Piano, così individuata catastalmente:
1.Immobile, adibito a civile abitazione, siti nel Comune di CAPANNORI Fraz. di Segromigno in Piano (Codice B648)
Catasto dei Fabbricati Foglio 45 Numero 1166 Sub 1 Categoria A/3 Classe 4 Consistenza 6,5 vani Superficie Totale: 147
m² Totale escluse aree scoperte**: 143 m² - Rendita Euro 516,97 - Indirizzo VIA DEI GHEGHI n. 37/A Piano T-1 – 2
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. Annotazione.
2.Immobile, adibito a resede ad uso parcheggio e giardino, siti in Comune di Capannori (Lucca) Fraz. Di Segromigno in
Piano (Codice B648) Catasto Fabbricati Foglio 45 Numero 1335 Categoria F/1, Indirizzo Variazione del 25/10/1996 in atti dal 22/7/1998 frazionamento (N. 6369/1996).
Il Sig. NI DO quanto al suo diritto di piena proprietà pari ad un mezzo (½) sull'immobile come sopra individuato catastalmente, si impegna e si obbliga a cedere, con tutte le garanzie di legge, quanto a NI DO il diritto di nuda proprietà e quanto a NI DE il diritto di usufrutto ed entrambi questi ultimi si impegnano e si obbligano ad accettare;
da parte sua la NI DE si obbliga a versare a favore del NI DO l'importo di € 70.000,00
(settantamila).
Le parti sopra indicate danno atto che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritti avverrà a seguito della sentenza emessa dall'intestato Tribunale al fine di perfezionare il passaggio dei predetti diritti con tutte le agevolazioni fiscali e tributarie con atto separato a rogito di Notaio scelto da NI DE. L'atto notarile dovrà essere rogato entro e non oltre 90 giorni dal deposito della sentenza. Le spese notarili e le spese della relazione tecnica per tale atto, così come gli oneri fiscali, saranno a carico di NI DE
Ai sensi del D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D.L. 63/2013 convertito con legge 90/2013, le parti si impegnano a fornire al notaio per la stipula dell'atto notarile tutte le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell'immobile oggetto del presente atto con ed ogni altro eventuale adempimento necessario e/o connesso alla realizzazione di CP_1 detto trasferimento immobiliare sarà realizzato a cura e spese di NI DE.
Gli ex coniugi dichiarano che i beni mobili, arredi e corredi e pertinenze esistenti nella casa familiare restano assegnati in proprietà esclusiva a NI DE che continuerà ad abitarvi con il figlio DO, così come già disposto nella sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca)
B) Le parti dichiarano fin da ora che il trasferimento dei diritti immobiliari da parte del NI DO a favore del figlio
NI DO e della NI DE, essendo attuati in esecuzione del presente atto, costituisce parte essenziale dell'accordo che prevede le modifiche delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca) ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art 19 della legge 74/1987 , così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 e così come precisato dalla circolari dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 21 giugno 2012,
n. 27, del 29/5/2013, n. 18/E e del 21/272014, n. 2/E.
C) Le parti danno atto poi che il figlio DO ha reperito una attività lavorativa per cui vengono meno gli obblighi contributivi di mantenimento e del pagamento/rimborso del 50% delle spese straordinarie, posti a carico del NI DO nei confronti del figlio maggiorenne NI DO di cui alla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n.
82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca) e, pertanto, le parti così concordano: il NI DO cesserà di corrispondere l'assegno mensile pari ad euro 300,00 (oltre rivalutazione istat) e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie a partire dal deposito della sentenza del presente procedimento e la NI DE rinuncia da parte sua alla assegnazione della casa a suo tempo attribuita a sé nell'interesse del figlio DO in sede di divorzio. [Sulla premessa che precede, l]e parti [rassegnano quindi] le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia […] il Tribunale di
Lucca prendere atto dell'intervenuto accordo di cui ai punti A), B) e C) precedenti e conseguentemente:
1) Voglia dichiarare la revisione dei provvedimenti di natura economica, così come disposti nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6086/2017 RG), depositata il 18.01.2018, intercorsa tra il
NI DO e la NI DE e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligazione, in capo al NI DO, del pagamento del mantenimento di complessive € 300,00 (oltre rivalutazione istat) versate a favore del figlio DO
NI, che a decorrere dal compimento del 18° anno di età vengono corrisposte quanto ad euro 200,00 alla NI
DE quanto ad euro 100,00 direttamente al figlio;
con la conseguente revoca, altresì, dell'obbligo di pagamento/rimborso del 50% delle spese straordinarie a favore del figlio NI DO così come da Protocollo d'Intesa
sottoscritto tra COA Lucca e Tribunale di Lucca e così come anche disposte dalla sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6087/2017 RG Tribunale di Lucca);
2) Voglia disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale -così come previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 82/2018 del 17.01.2018 (6086/2017 RG) - a favore della NI
DE e per l'effetto ordinare al competente Conservatore Registri immobiliari - con esonero di ogni sua responsabilità
- la cancellazione della intervenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Capannori, frazione Segromigno in Piano (Lu), Via dei Gheghi n. 37A, come da nota di trascrizione Registro generale n. 8745 -
Registro particolare n. 6324 - Presentazione n. 1 del 31/05/2019.
3) Voglia disporre la compensazione delle spese legali di giudizio”.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo non presenta profili di contrarietà all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 16.5.25
Michele Fornaciari