Art. 8.
Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
((A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri)) ((4))
L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1982.
Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
((A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri)) ((4))
L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1982.