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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDOLESI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANDOLESI ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MANDOLESI ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANDOLESI ANDREA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa congiunta di separazione (e cessazione degli effetti civili del matrimonio) proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini, in data 31.08.2019 – atto n. 95, Parte II, Serie A, anno 2019;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
non vi sono altre domande in assenza di prole o di questioni economiche pendenti tra le parti;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Rimini, in data 31.08.2019 – atto n. 95, Parte II, Serie A, anno 2019
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Le parti dichiarano di avere, prima d'ora e di comune accordo, regolato ogni aspetto e rapporto di natura economica, comunque connessi alla loro unione e alla presente separazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo.
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di alimenti e/o mantenimento reciproco.
- I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e residenza.
Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Spese compensante.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDOLESI Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANDOLESI ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MANDOLESI ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANDOLESI ANDREA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa congiunta di separazione (e cessazione degli effetti civili del matrimonio) proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini, in data 31.08.2019 – atto n. 95, Parte II, Serie A, anno 2019;
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
non vi sono altre domande in assenza di prole o di questioni economiche pendenti tra le parti;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Rimini, in data 31.08.2019 – atto n. 95, Parte II, Serie A, anno 2019
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Le parti dichiarano di avere, prima d'ora e di comune accordo, regolato ogni aspetto e rapporto di natura economica, comunque connessi alla loro unione e alla presente separazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo.
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di alimenti e/o mantenimento reciproco.
- I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e residenza.
Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Spese compensante.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla