Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 5 I / Z . 4 A / N I A 6 R - 2 R T REPUBBLICA . ITALIANA B S A R I . . T P L . G U L D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A B R L I . E B R A D A T D I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S A N E I 1 E T 3 R S 1 N E 01409 /03 I SEZIONE QUINTA CIVILE . E T A S N E A M Composta dagli I R.G.N.3620/00 Dott. Enrico Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere Cron.3083 Dott. Massimo Oddo Rep. Dott. Nino Fico Consigliere Ud. 6-6-2002 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Prof. Avv. OD MA ZI, elettivamente domiciliata 79 in Roma, via Faà di Bruno) presso l'Avv. MA OD ' che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco Francesco Rutelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Onofri e presso questi elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n.21, nei locali dell'Avvocatura Comunale, giusta procura a margine;
conttoricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria S 2509 Regionale del Lazio-Roma n.85/14/99 del 4-5/6-7-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. MA OD, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del rocesso I l Comune di Roma emetteva nei confronti della Prof.Avv.MA ZI OD tre avvisi di accertamento ai fini ICIAP, rispettivamente n. 71700557029 del 1-9- 95, n. 9003171639390 del 14-10-96 e n. 91061714487 del 31- 7-97, relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991, in relazione all'attività di Avvocato esercitata presso lo studio condotto dalla sorella OD MA. La contribuente impugnava tali avviisi con distinti ricorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 391/55/99 del 4-5/6-7-99, rigettava il ricorso. La OD proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, con sentenza n. 85/14/99, rigettava l'appello. 2 La predetta proponeva ricorso per cassazione, notificato il 7-2-200. Il Comune di Roma proponeva controricorso notificato il 9-3-2000. La ricorrente depositava memoria. Anche il Comune di Roma ha depositato ulteriore memoria. Motivi della decisione La ricorrente deduceva due motivi di doglianza. Il Comune di Roma ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso. Non ricorre l'ipotesi dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto contestualmente e con un unico atto contro diverse sentenze. Infatti, ancorché i tre rapporti tributari siano unitariamente richiamati, in realtà risultano proposti tre ricorsi originali. Tuttavia, sussitono altre ragioni di inammissibilità, che assorbono tutte le altre questioni di rito e di merito, prospettate dalle parti. Il ricorso, invero, risulta privo dei requisiti minimi di necessari per la sua stessa autosufficienza, ammissibilità. Sotto il profilo della violazione di legge, esposta col primo motivo (con cui si è denunciato "Violazione e 3 falsa applicazione di legge n. 144/89, art.1, n.
4.u.c.- D.L. ivi n.546/92, art.71,1° C. e n.473/97, art.13,1° c., rispetto agli artt.3,24 e 53 della Cost.ne- Contraddittorietà"), la ricorrente non indica alcuna ragione di critica, desunta da opinioni dottrinali prevalenti ovvero dalla giurisprudenza di legittimità, ma si limita a lamentare che, nell'indicata disciplina della L.n.144/89 "manca la previsione di soggetti esonerati dai tributo statuito per superficie virtuale, in quanto dispongono gratis di superficie reale già pagata da altri (...) oppure quella di frazionamento dell'onere da suddividere tra più persone о sostenere in solido" e sostanzialmente escludendo, con carattere di attualità, lo stesso vizio dedotto conclude affermando la rilevanza della deduzione in relazione all'intervento di Corte Cost. 103/1991 e sollecita una nuova rimessione al giudice delle leggi. Così, ulteriormente, non indica il comparationis, da cui desumere necessario tertium violazione delle norme costituzionali l'asserita indicate, e non riesce a superrare il rilievo d'inammissibilità. Costituisce, infatti, consolidato che il ricorrente non può indirizzo di questa Corte limitarsi ad una mera affermazione (di violazione di legge), non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo 4 porre il giudice di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (per tutte, Cass.n.7851/97). A non diverse conclusioni si perviene in ordine alle critiche restanti ("Vizio di motivazione per insufficiente esame degli atti-Ingiustizia manifesta- Violazione della certezza del diritto"). Con ribadendosi la posizione già esse, sostanzialmente enunciata, sotto il più specifico profilo del vizio di motivazione, non risulta adempiuto l'onere di precisare, nel contesto del ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di tali critiche (per analoga fattispecie, Cass. Sez. Trib., 22-10-2001, n.12877); e questo, tra l'altro, rende impossibile, in sede di legittimità, di valutare la rilevanza e dicisività delle deduzioni formulate e di accertare se nella decisione impugnata il giudice abbia effettivamente omesso di motivare anche implicitamente sul punto (Cass.Civ. 23-2- 2000,n.2048; Cass. Civ. 7-6-2000, n. 7716). Ne discende, dovendosi prescindere dai restanti rilievi che introducono questioni di merito la complessiva inammissibilità del ricorso. Il complessivo articolarsi della vicenda processuale fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa 5 compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 6-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore EnridDott. Enric Papa Dott. Francesco Ruggiero 3 IL CANCELLORE 01 Quields Am.Hunolds Carou DEPOSITA Oggi .
3.0 GEN. 2003 IL A E N O I 6 Z 5 8 A . A 9 I 1 R N R / T - 4 S A / I B 6 T G 2 . U . L E L B R R . I A P . . R A D B T D L A E T E A D T 1 I I 3 N S R 1 E N E S . E T E S N I A A M 6