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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4183/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4183/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIACARDI WALTER che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2 25/09/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
PRENDE ATTO dell'avvenuto trasferimento immobiliare di cui al rogito notarile del 29/05/2025 (Notaio dott. registrato a Torino 2 il 18/06/2025 al n. 26898 serie 1T, trascritto a TORINO 1 Persona_1 il 18/06/2025 al n. 26892 R.G. al n. 20359 R.P.), che ha eseguito le obbligazioni e convenzioni assunte in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi derivanti dall'accordo di separazione consensuale;
prendere atto che il signor si impegna a trasferire la propria residenza formale presso Parte_2 altro indirizzo rispetto a quello della casa coniugale entro 30 giorni dalla omologazione della separazione personale dei coniugi;
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4183/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIACARDI WALTER che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2 25/09/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
PRENDE ATTO dell'avvenuto trasferimento immobiliare di cui al rogito notarile del 29/05/2025 (Notaio dott. registrato a Torino 2 il 18/06/2025 al n. 26898 serie 1T, trascritto a TORINO 1 Persona_1 il 18/06/2025 al n. 26892 R.G. al n. 20359 R.P.), che ha eseguito le obbligazioni e convenzioni assunte in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi derivanti dall'accordo di separazione consensuale;
prendere atto che il signor si impegna a trasferire la propria residenza formale presso Parte_2 altro indirizzo rispetto a quello della casa coniugale entro 30 giorni dalla omologazione della separazione personale dei coniugi;
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano a mantenere un rapporto di mutuo rispetto
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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