Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato "abusivamente" allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre più efficace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES 873 7 01 IN NOME DEL POPOLO ITALI SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Servitu - usucapione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23290/99Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 19921 Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3114 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud. 19/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere · UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA per diritti 300 26 GIU. 2001. !! sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS OT RE, BI NA MA, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA PZZA DI TREVI 86, presso lo studio Richiesta copla studio dal Sig. F dell'avvocato M. TERESA BARBANTINI FEDELI, che li per diritil 3000 difende unitamente agli avvocati LORENZO CALCAGNO, 20010.2001 IL CANCELL A EA GODINO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFACIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio contro dal Sig. N.C VALLI NATALE, TR MA, TR LUCIANA, per dirit: 3900 VALLI PIERLUIGI, SA MA TO, FO ADA, IL CANCELLIERS eup d'erede do in pofic SC IN, OL IL CA, UO BR venturin Amedes, in frofis e up. terde & UR ND ΒΕ AM ANTONELLA, COSTIGLIOLO 2000 RI 2113 IVANA, ICARDI BR, GORI GIUSEPPINA, BOTTO ROMOLO, -1- CORTE PREMA DI CASSAZIONE NESTI ALESSANDRO, ON MA CARLA, SCICHILI UFFICIO COPIE ROSARIO, CASTELLINI ELEONORA, TRABUCCO ELIO, Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUCCIO per diritti 3000 27.06.21 GALIMBERTI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO IL CANCELLIERE SERRINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè contro ( decedente), CI RI, CI PA, RI ME CI SI;
- intimati e
contro
AR MA AN;
intimata con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 848/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato SERRINI ROBERTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto. -2- Man. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 1 luglio 1989 TA LL e altri ventidue condomini dell'edificio sito in viale Ansaldo n.
2-2A a Genova citarono davanti al Tribunale di quella città EN RI e NA IA AL, chiedendo tra l'al- - per quanto ancora rileva in questa sede tro untitolari di diritto di dichiarati di essere acquisito per usucapione, consistente servitù, nella facoltà di parcheggiare i loro autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà dei convenu- ti. Questi ultimi, costituendosi in giudizio, contestarono l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza di tale domanda, che fu però accol- ta, con sentenza del 3 marzo 1994. Impugnata da EN RI e NA IA AL, la decisione stata confermata dalla Corte di appello di Genova, che con sentenza del 17 novembre 1998 ha rigettato il gravame, rite- esistono in atti, come correttamente è nendo: stato rilevato dal Tribunale, prove documentali circa l'esercizio di fatto, fin dall'anno 1961- - lo stesso 1962, del diritto in questione;
l'esistenza, aveva riconosciuto RI ne volta del- come condomino a sua partecipando, 23290/99 3 Min l'edificio di viale Ansaldo n.
2-2A, а una deli- berazione concernente i contrassegni da apporre sulle autovetture in sosta e alla redazione di un tale uso dell'area di regolamento relativo a sua irrilevante che questa venisse proprietà; - è utilizzata anche da terzi estranei, poiché costo- ro non potevano acquisire la servitù e si era trattato di comportamenti abusivi e mal tollerati dal condominio, che aveva cercato di impedirli, in modo sempre рій delimitando e transennando sussiste il requisito efficace quello spazio;
dell'apparenza, in quanto i posti-auto erano stati segnati sull'asfalto e il terreno era stato recintato, anche se inizialmente in modo rudimen- tale. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso cassazione EN RI e NA IA per AL, in base a due motivi, poi illustrati anche con memorie. TA LL e altri diciannove degli originari attori o loro aventi causa hanno resistito con controricorso e presentato а pro- pria volta una memoria. Gli altri destinatari del ricorso e IA AN RE (per la quale era mancata la notificazione dell'atto di impugnazio- ne, sicché nei suoi confronti era stata disposta 23290/99 4 Mm da questa Corte ed è stata poi ritualmente ese- guita l'integrazione del contraddittorio) non si svolto sono costituiti in questa sede né hanno attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi addotti a sostegno del ri- corso tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente EN A- RI e NA IA AL sostengono che la Corte di appello è incorsa in «violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ (art. 360 n° 3 cpc», nonché in «omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n 5 cpc», nel ritenere che l'utilizza- ° zione dell'area in questione come parcheggio, da parte degli originari attori, si fosse protratta effettivamente per più di venti anni, che avesse avuto il carattere di esclusività necessario per poterla qualificare come possesso, che esistesse- ro visibiliopere e destinate permanenti al- l'esercizio di tale pretesa servitù. Sul primo punto i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado si è limitato a un semplice e generico richiamo alle "prove documen- 23290/99 5 tali" menzionate nella sentenza del Tribunale, senza compiere alcuna loro valutazione critica, alla luce di motivi di gravame. La doglianza non può essere accolta. Nell'adire la Corte di appello, EN A- RI e NA IA AL non avevano affatto contestato che i condomini dell'edificio di viale Ansaldo n.
2-2A avessero per più di venti anni posteggiato le loro autovetture nello spazio adiacente al fabbricato (sul quale erano già titolari di una servitù di passaggio veicolare, costituita convenzionalmente). Avevano invece negato che ciò avesse dato luogo al «possesso ad usucapionem della servitù di parcheggio per difetto dell'elemento oggettivo, ossia del cor- pus», in quanto «come pare evidente dai documenti prodotti dagli stessi attori, sul tratto di strada venivano posteggiate non solo le autovet- ture dei condomini ma anche veicoli di persone estranee al condominio». Non occorreva quindi che la Corte di appello, in proposito, svolgesse ulteriori argomentazioni, dopo aver rilevato che «come ha correttamente affermato il Tribunale di Genova, esistono in atti prove documentali che il Condominio in oggetto aveva ampliato l'estensione 23290/99 dell'esercizio della servitù, esistente sul tratto di terreno in contestazione, fin dall'anno 1961-1962>>> e che «inoltre, risulta sempre dalla sentenza di primo grado che nel corso degli anni i condomini utilizzavano sempre а parcheggio della proprie auto tale tratto di area». Relativamente alla questione della "esclusi- vità", i ricorrenti insistono nell'assunto che avevano già prospettato in appello secondo cui 1 la promiscuità dell'uso dello spazio in contesta- zione, da parte di estranei oltre che dei condo- mini, esclude anche in questi ultimi la configu- rabilità come possesso della servitù di cui si tratta. La tesi non è fondata. Ai fini della sussistenza dell'elemento og- gettivo del possesso di una servitù, è necessa- rio, ma anche sufficiente, che il proprietario di un fattofondo utilizzi di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio. È dunque inin- fluente che un'attività analoga venga svolta anche da terzi estranei, salvo che non dia luogo а una "interruzione naturale" del possesso, impedendone l'esercizio. Ma una simile ipotesi è stata esclusa dal giudice di secondo grado, in 23290/99 7 base al rilievo che «il parcheggio di auto di estranei risulta essere stato sempre abusivo e mal tollerato dal Condominio, che, nel corso degli anni, ha cercato sempre di impedirlo deli- mitando e transennando, sempre in modo più effi- cace, l'area in questione», né del resto è stata formulata dai ricorrenti, i quali riconoscono «la circostanza del parcheggio sull'area de qua anche di veicoli estranei al Condominio>>: circostanza che quindi non ha comportato il venire meno, per i condomini, del loro possesso, che indipendente- mente dalla compresenza degli "abusivi" ha conti- nuato a manifestarsi in attività corrispondenti all'esercizio della servitù in contestazione. Infine, in ordine alla "apparenza", i ricor- renti sostengono che la Corte di appello l'ha ritenuta sussistente, pur essendo mancata ogni prova circa la collocazione di paletti e catenel- le nel periodo precedente al 1978, quando con una condominiale ne era stata decisa deliberazione l'installazione. Anche questa censura va disattesa. La predisposizione di opere visibili e perma- nenti, destinate all'esercizio della servitù di cui si tratta, nella sentenza impugnata è stata 23290/99 8 Mar ravvisata (anche) nel fatto del «segnare i posti auto sull'asfalto>>>: elemento а proposito del quale, nel ricorso, non vengono sollevate conte- stazioni di sorta. Quanto poi al rilievo della Corte di appello, secondo cui dalla documentazio- ne acquisita risultava che fin dal 1961-1962 si era provveduto a «recintare, sia pure inizialmen- te in modo rudimentale, l'area in questione»>, appunto per evitare le intrusioni degli estranei, contestazioni dei ricorrenti si risolvono le nella negazione della realizzazione e del carat- tere delleapparente misure destinate a tale scopo, prima dell'apprestamento dei più drastici rimedi deliberati nel 1978. Ma si verte nel campo di accertamenti di fatto e di valutazioni di merito, adeguatamente motivati e quindi non sindacabili in sede di legittimità: questa Corte supererebbe i limiti dell'ambito della sua cogni- zione, se di addentrasse nella verifica circa la concreta visibilità e permanenza delle misure di "protezione" dei posti-auto decise prima del 1978 e circa l'eventualità che in concreto non siano state attuate, come pure viene ipotizzato da EN RI e NA IA AL. ricorso deve pertanto essere rigettato, Il 23290/99 9 т con conseguente condanna dei ricorrenti in nella comune loro interesse solido, stante il causa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare ai resistenti le 60000 spese del giudizio di cassazione, liquidate in 310000 lire 605000 ' oltre a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 19 dicembre 2000 Son Busin Pres. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri ANCELLER DEPOSTAT IN 26 GLU. 2001 home CANCELLIERE 01 UFFICIO DELLE ENTRATE Registrato in or 1.9 DIC. 2001 ain...55611 (lire trecenter P. R (Doissa n Responsable (Dr. M. FACCI 10 23290/99