CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, riportandosi alla memoria scritta, già rassegnata, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. Andrea Balletta del foro di santa Maria Capua Vetere in sostituzione, per delega orale, dell'avv. Gianluca Giordano, del foro di Santa Maria Capua Vetere, per NN LU, ha concluso insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 567 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/12/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 09/05/2024, ha parzialmente riformato, in punto pena, per intervenuta declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della rubrica [vale a dire, quelli di cui all'art. 189, comma 6 e 7, codice strada, nonché agli artt.gct.. 367 e 61 n. 2), cod. pen.], la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato NN LU anche per il residuo reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di Kassim ZA, contestatogli per avere, alla guida di un autotreno FIAT Iveco tg. BN 906 NE, per colpa generica e specifica, in violazione degli artt. 141, 142 e 154, comma 2, codice strada, iniziato una manovra di svolta a destra, non assicurandosi previamente di poterla effettuare senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, così investendo una bicicletta a bordo della quale viaggiava la vittima che decedeva a seguito delle riportate lesioni (in Casa! di Principe, il 18/08/2009). 2. La Corte del gravame ha ricostruito gli eventi sulla scorta delle risultanze delle indagini, utilizzabili per la scelta del rito, ritenendo che da esse era emerso che: il conducente del veicolo investitore, dileguatosi dopo il fatto, era stato rintracciato grazie al riferito di un teste oculare e alle riprese di un sistema di videosorveglianza della Polizia di Stato, installato in prossimità del luogo del sinistro;
presso il domicilio dell'NN, ove egli aveva cercato di n -on farsi trovare con l'aiuto della madre, era stata rinvenuta la matrice dell'autotreno, al medesimo intestato, ma non il rimorchio, pur notato dal teste oculare, l'imputato avendone denunciato il furto avvenutoA. a suo dire tra le 02:00 e le 12:00 dello stesso giorno;
l'imputato e la madre, sentiti nell'immediatezza, erano caduti in evidenti contraddizioni;
l'uomo aveva, infine, ammesso i fatti. Quanto ai motivi del gravame, i giudici territoriali hanno disatteso quello inerente a una presunta condotta colposa della vittima, per essere stato nella stessa riscontrato, in sede di esame autoptico, un tasso alcolemico pari a 73 mg/dl: il dato era rimasto neutro rispetto al decorso causale, non essendo mai stato ipotizzato, neppure dall'imputato, che la manovra di svolta fosse stata conseguenza della necessità di far fronte a una condotta del ciclista, lo stesso teste oculare non avendo notato manovre dell'autocarro intese a scansare un ostacolo. Ha, poi, negato le generiche, dando conto della pluralità di condotte illecite dell'imputato, intese a conseguire l'impunità, oltre che della sua tardiva ammissione degli addebiti che neppure aveva agevolato le indagini, siccome già complete. Quanto, invece, alla dosimetria della pena, la Corte ne ha ritenuto adeguata la rideterminazione a seguito della declaratoria di estinzione degli altri reati, in uno con la riduzione della misura della sanzione amministrativa accessoria, affermando che il discostamento dal minimo era giustificato dalla negativa personalità dell'imputato e dalla manifestata capacità a delinquere, rapportata non solo alla condotta coeva ai fatti per cui si procede, ma anche a quella susseguente, avendo l'NN riportato, nelle more del giudizio, due distinte condanne in materia di armi per fatti commessi nel 2021. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. 2 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale sostanziale e processuale per asserita mancanza della motivazione o apparenza di essa, con riferimento a entrambe le sentenze di merito, nella prima avendo il giudice operato mediante il sistema del "copia e incolla" rispetto alla richiesta di convalida dell'arresto, formulata dal pubblico ministero;
nella seconda, essendosi la Corte territoriale limitata a interpolare i periodi utilizzati in quegli atti con congiunzioni e incisi in parte diversi, così da fornire, secondo il deducente, l'impressione che la ricostruzione delle prove fosse avvenuta con vaglio autonomo. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, rilevando che l'imputato non poteva accorgersi di qualsivoglia manovra improvvida del ciclista, dal momento che a stento si era accorto del sinistro. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, avuto riguardo alla storia del procedimento, iniziato con una sentenza di patteggiamento impugnata dal pubblico ministero e annullata dalla Corte di cassazione. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata sospensione condizionale della pena, a seguito dell'intervenuta estinzione di alcuni dei reati contestati e conseguente rideterminazione della pena, essendo stato il beneficio richiesto in sede di gravame. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. Quanto al primo, la difesa non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la motivazione per relationem è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01; n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 02; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01). In ogni caso, nella specie, oltre a non aver menzionato la circostanza che il processo è stato definito con le forme dell'abbreviato, con confluenza, dunque, di tutti gli atti delle indagini preliminari nella piattaforma valutativa del giudice, la difesa non ha neppure indicato i punti 3 dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). 3. Il secondo motivo è del tutto generico. La »difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni per le quali i giudici del merito hanno escluso una correlazione causale tra l'assunzione di alcool da parte della vittima e la dinamica dell'incidente, non essendo stato in discussione che la condotta di guida censurata fosse conseguita alla necessità di scongiurare un ostacolo improvvisamente prodottosi lungo la traiettoria dell'autocarro [sul punto, giovi soltanto ricordare il diritto vivente, a mente del quale è inammissibile il ricorso per cassazione, per difetto di specificità dei motivi, ove non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01)]. 4. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Quanto alle generiche, non si coglie alcuna correlazione tra il rinvio alle peculiari scansioni processuali (dovute all'annullamento della sentenza di patteggiamento del Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 9498/2009, giusta sentenza n. 22355 del 2011 di questa Quarta Sezione penale) e il giudizio di non nneritevolezza delle generiche, cosicché la doglianza è, sotto tale aspetto, anche generica. In ogni caso, la Corte del merito ha ampiamente giustificato le proprie conclusioni, con rinvio ai parametri legali di riferimento (art. 133, cod. pen.), dando rilievo alla condotta illecita posta in essere dopo il fatto per conseguire l'impunità, svalorizzando al contempo l'intervenuta confessione, stante la completezza delle indagini nel momento in cui essa è tardivamente intervenuta. Peraltro, la congruità di tale incedere giustificativo trova eco nel consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, a mente del quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). In ogni caso e risolutivamente, deve pure ricordarsi che l'applicazione delle generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 4 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato). Infine, quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa ha ritenuto la mancanza di motivazione sul punto senza tuttavia considerare quanto emerge agevolmente dal tessuto motivazionale approntato dai giudici del gravame, i quali hanno formulato una netta prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri illeciti, dando conto di una personalità che, sia al momento dei fatti, che successivamente ad essi e nelle more del giudizio, ha dato prova di una capacità a delinquere del tutto incoerente con l'invocato giudizio positivo. 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 dicembre 2024.
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, riportandosi alla memoria scritta, già rassegnata, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. Andrea Balletta del foro di santa Maria Capua Vetere in sostituzione, per delega orale, dell'avv. Gianluca Giordano, del foro di Santa Maria Capua Vetere, per NN LU, ha concluso insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 567 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/12/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 09/05/2024, ha parzialmente riformato, in punto pena, per intervenuta declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi 2), 3) e 4) della rubrica [vale a dire, quelli di cui all'art. 189, comma 6 e 7, codice strada, nonché agli artt.gct.. 367 e 61 n. 2), cod. pen.], la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato NN LU anche per il residuo reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di Kassim ZA, contestatogli per avere, alla guida di un autotreno FIAT Iveco tg. BN 906 NE, per colpa generica e specifica, in violazione degli artt. 141, 142 e 154, comma 2, codice strada, iniziato una manovra di svolta a destra, non assicurandosi previamente di poterla effettuare senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, così investendo una bicicletta a bordo della quale viaggiava la vittima che decedeva a seguito delle riportate lesioni (in Casa! di Principe, il 18/08/2009). 2. La Corte del gravame ha ricostruito gli eventi sulla scorta delle risultanze delle indagini, utilizzabili per la scelta del rito, ritenendo che da esse era emerso che: il conducente del veicolo investitore, dileguatosi dopo il fatto, era stato rintracciato grazie al riferito di un teste oculare e alle riprese di un sistema di videosorveglianza della Polizia di Stato, installato in prossimità del luogo del sinistro;
presso il domicilio dell'NN, ove egli aveva cercato di n -on farsi trovare con l'aiuto della madre, era stata rinvenuta la matrice dell'autotreno, al medesimo intestato, ma non il rimorchio, pur notato dal teste oculare, l'imputato avendone denunciato il furto avvenutoA. a suo dire tra le 02:00 e le 12:00 dello stesso giorno;
l'imputato e la madre, sentiti nell'immediatezza, erano caduti in evidenti contraddizioni;
l'uomo aveva, infine, ammesso i fatti. Quanto ai motivi del gravame, i giudici territoriali hanno disatteso quello inerente a una presunta condotta colposa della vittima, per essere stato nella stessa riscontrato, in sede di esame autoptico, un tasso alcolemico pari a 73 mg/dl: il dato era rimasto neutro rispetto al decorso causale, non essendo mai stato ipotizzato, neppure dall'imputato, che la manovra di svolta fosse stata conseguenza della necessità di far fronte a una condotta del ciclista, lo stesso teste oculare non avendo notato manovre dell'autocarro intese a scansare un ostacolo. Ha, poi, negato le generiche, dando conto della pluralità di condotte illecite dell'imputato, intese a conseguire l'impunità, oltre che della sua tardiva ammissione degli addebiti che neppure aveva agevolato le indagini, siccome già complete. Quanto, invece, alla dosimetria della pena, la Corte ne ha ritenuto adeguata la rideterminazione a seguito della declaratoria di estinzione degli altri reati, in uno con la riduzione della misura della sanzione amministrativa accessoria, affermando che il discostamento dal minimo era giustificato dalla negativa personalità dell'imputato e dalla manifestata capacità a delinquere, rapportata non solo alla condotta coeva ai fatti per cui si procede, ma anche a quella susseguente, avendo l'NN riportato, nelle more del giudizio, due distinte condanne in materia di armi per fatti commessi nel 2021. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. 2 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale sostanziale e processuale per asserita mancanza della motivazione o apparenza di essa, con riferimento a entrambe le sentenze di merito, nella prima avendo il giudice operato mediante il sistema del "copia e incolla" rispetto alla richiesta di convalida dell'arresto, formulata dal pubblico ministero;
nella seconda, essendosi la Corte territoriale limitata a interpolare i periodi utilizzati in quegli atti con congiunzioni e incisi in parte diversi, così da fornire, secondo il deducente, l'impressione che la ricostruzione delle prove fosse avvenuta con vaglio autonomo. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, rilevando che l'imputato non poteva accorgersi di qualsivoglia manovra improvvida del ciclista, dal momento che a stento si era accorto del sinistro. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, avuto riguardo alla storia del procedimento, iniziato con una sentenza di patteggiamento impugnata dal pubblico ministero e annullata dalla Corte di cassazione. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata sospensione condizionale della pena, a seguito dell'intervenuta estinzione di alcuni dei reati contestati e conseguente rideterminazione della pena, essendo stato il beneficio richiesto in sede di gravame. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. Quanto al primo, la difesa non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la motivazione per relationem è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01; n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01; n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 02; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01). In ogni caso, nella specie, oltre a non aver menzionato la circostanza che il processo è stato definito con le forme dell'abbreviato, con confluenza, dunque, di tutti gli atti delle indagini preliminari nella piattaforma valutativa del giudice, la difesa non ha neppure indicato i punti 3 dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). 3. Il secondo motivo è del tutto generico. La »difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni per le quali i giudici del merito hanno escluso una correlazione causale tra l'assunzione di alcool da parte della vittima e la dinamica dell'incidente, non essendo stato in discussione che la condotta di guida censurata fosse conseguita alla necessità di scongiurare un ostacolo improvvisamente prodottosi lungo la traiettoria dell'autocarro [sul punto, giovi soltanto ricordare il diritto vivente, a mente del quale è inammissibile il ricorso per cassazione, per difetto di specificità dei motivi, ove non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01)]. 4. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Quanto alle generiche, non si coglie alcuna correlazione tra il rinvio alle peculiari scansioni processuali (dovute all'annullamento della sentenza di patteggiamento del Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 9498/2009, giusta sentenza n. 22355 del 2011 di questa Quarta Sezione penale) e il giudizio di non nneritevolezza delle generiche, cosicché la doglianza è, sotto tale aspetto, anche generica. In ogni caso, la Corte del merito ha ampiamente giustificato le proprie conclusioni, con rinvio ai parametri legali di riferimento (art. 133, cod. pen.), dando rilievo alla condotta illecita posta in essere dopo il fatto per conseguire l'impunità, svalorizzando al contempo l'intervenuta confessione, stante la completezza delle indagini nel momento in cui essa è tardivamente intervenuta. Peraltro, la congruità di tale incedere giustificativo trova eco nel consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, a mente del quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01). In ogni caso e risolutivamente, deve pure ricordarsi che l'applicazione delle generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/0 6 /2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, in cui si è precisato, di conseguenza, che il loro diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 4 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato). Infine, quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa ha ritenuto la mancanza di motivazione sul punto senza tuttavia considerare quanto emerge agevolmente dal tessuto motivazionale approntato dai giudici del gravame, i quali hanno formulato una netta prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri illeciti, dando conto di una personalità che, sia al momento dei fatti, che successivamente ad essi e nelle more del giudizio, ha dato prova di una capacità a delinquere del tutto incoerente con l'invocato giudizio positivo. 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 dicembre 2024.