Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1022
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della pretesa tributaria

    La Corte ritiene che l'INAIL non sia un soggetto passivo dell'imposta di registro richiesta, poiché non è stato destinatario di alcuna condanna al risarcimento del danno come autore di reato e l'imposta era stata prenotata a debito ai sensi dell'art. 59, lett. d), DPR 131/1986. Pertanto, l'appello viene accolto e la cartella di pagamento annullata nei confronti dell'INAIL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1022
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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