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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1022/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2432/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
IN Ente Pubblico - 01165400589
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220429847000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15757/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da INAIL, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione
Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di imposta di REGISTRO per l'anno 2018.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma ed il MINISTERO della
GIUSTIZIA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma ed il
MINISTERO della GIUSTIZIA chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che INAIL ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per crediti giudiziari del 2018 e per un ammontare complessivo di 518 euro, emessa dall'Agenzia della riscossione su richiesta della Corte di appello di Genova, sostenendo la infondatezza della pretesa tributaria.
il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi dell'IN ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
La modesta somma indicata nella cartella di pagamento è stata integralmente pagata e risulta che l'appello è stato proposto solo per motivi di diritto, con riserva di chiedere il rimborso di quanto già versato.
Risulta dagli atti che l'importo iscritto a ruolo è relativo alla registrazione di una sentenza della Corte di appello di Genoa del 12 dicembre 2018.
La sentenza in questione si riferisce ad una responsabilità per incidente stradale che è stata riconosciuta in primo grado in capo a Nominativo_1, con la sua condanna al risarcimento per il danno conseguente alle lesioni personali causate a Nominativo_2.
La Corte di appello di Genova ha accolto la domanda di manleva assicurativa, formulata dal responsabile Nominativo_1 nei confronti della società Società_1 cui è subentrata INAIL, quale assicuratore pubblico.
La sentenza indica chiaramente il soggetto responsabile del danno in Nominativo_1 al quale, dunque, la richiesta di recupero dell'imposta registrata a debito avrebbe dovuto essere diretta.
Nel giudizio l'IN non ha rivestito la veste di convenuto ma è stato solo chiamato in giudizio e non è stato destinatario di alcuna condanna al risarcimento del danno.
L'imposta di registro richiesta era stata prenotata a debito ai sensi della lettera d dell'articolo 59 del DPR numero 131 del 1986 che riguarda le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Genova risulta che l'IN è intervenuto per l'affermazione del diritto alla surroga nei confronti della società assicurativa dell'autore delle lesioni.
Si deve ritenere pertanto che l'IN non può essere condannato al risarcimento del danno quale autore di reato e da ciò discende che ai sensi dell'articolo 60 comma 2 del citato DPR lo stesso istituto non è un soggetto passivo dell'imposta che gli è stata richiesta con la cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento nei confronti dell'INAIL.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NT, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2432/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
IN Ente Pubblico - 01165400589
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15757/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220429847000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15757/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da INAIL, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione
Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di imposta di REGISTRO per l'anno 2018.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma ed il MINISTERO della
GIUSTIZIA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma ed il
MINISTERO della GIUSTIZIA chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che INAIL ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, per crediti giudiziari del 2018 e per un ammontare complessivo di 518 euro, emessa dall'Agenzia della riscossione su richiesta della Corte di appello di Genova, sostenendo la infondatezza della pretesa tributaria.
il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi dell'IN ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
La modesta somma indicata nella cartella di pagamento è stata integralmente pagata e risulta che l'appello è stato proposto solo per motivi di diritto, con riserva di chiedere il rimborso di quanto già versato.
Risulta dagli atti che l'importo iscritto a ruolo è relativo alla registrazione di una sentenza della Corte di appello di Genoa del 12 dicembre 2018.
La sentenza in questione si riferisce ad una responsabilità per incidente stradale che è stata riconosciuta in primo grado in capo a Nominativo_1, con la sua condanna al risarcimento per il danno conseguente alle lesioni personali causate a Nominativo_2.
La Corte di appello di Genova ha accolto la domanda di manleva assicurativa, formulata dal responsabile Nominativo_1 nei confronti della società Società_1 cui è subentrata INAIL, quale assicuratore pubblico.
La sentenza indica chiaramente il soggetto responsabile del danno in Nominativo_1 al quale, dunque, la richiesta di recupero dell'imposta registrata a debito avrebbe dovuto essere diretta.
Nel giudizio l'IN non ha rivestito la veste di convenuto ma è stato solo chiamato in giudizio e non è stato destinatario di alcuna condanna al risarcimento del danno.
L'imposta di registro richiesta era stata prenotata a debito ai sensi della lettera d dell'articolo 59 del DPR numero 131 del 1986 che riguarda le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Genova risulta che l'IN è intervenuto per l'affermazione del diritto alla surroga nei confronti della società assicurativa dell'autore delle lesioni.
Si deve ritenere pertanto che l'IN non può essere condannato al risarcimento del danno quale autore di reato e da ciò discende che ai sensi dell'articolo 60 comma 2 del citato DPR lo stesso istituto non è un soggetto passivo dell'imposta che gli è stata richiesta con la cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento nei confronti dell'INAIL.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.