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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3298/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BARRAJA ROSALIA per parte ricorrente nonché l'avv. INZERILLO LUCA BENEDETTO in sostituzione dell'avv.
HI GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3298 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BARRAJA ROSALIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. HI GI
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in € 1.600,00, oltre spese generali e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con comunicazione di rideterminazione della pensione notificata in data 9.08.2024 veniva informata che “la sua pensione n. 054-550000339752
2 cat. TT è stata ricalcolata dal 1 aprile 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021” e che “da aprile 2021 a luglio 2024 sulla pensione n. 054-550000339752 Cat. TT l' ha corrisposto un pagamento CP_1
superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
18.653,81” (al netto € 14.796,30) aggiungendo che “tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 50 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”; che quindi, già a far data dal mese di settembre 2024 ha ricevuto la pensione con la predetta trattenuta;
che quindi, presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale presso l' di Palermo , respinto con la seguente motivazione “considerato CP_1
che: il debito contestato afferisce alla pensione di reversibilità 054-
550000339752; l'art. 2 del D.L. 18.10.2023, n. 145, prevede che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024”; l'utente è percettrice, oltre che della pensione TT, cui il debito afferisce, anche di una pensione erogata dal , e perciò è stata applicata la Controparte_3
trattenuta per incumulabilità con i redditi ex art. 1 c. 41 l. 335/1995; per come sopra indicato, l'istituto ha agito nel rispetto dei termini normativamente previsti, DELIBERA LA REIEZIONE DEL RICORSO”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_1
Preliminarmente, disporre – anche inaudita altera parte – la sospensione del provvedimento di rideterminazione della pensione impugnato (n. 054-
550000339752 Cat. TT – c.f. – notificata in data C.F._1
9.08.2024) relativamente al recupero delle somme ritenute “indebitamente percepite” per gli anni 2021 – 2022 – 2023, sino alla definizione del presente giudizio;
- Nel merito, ritenere e dichiarare procedibili, proponibili ed ammissibili le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio e, nel merito, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle
3 perché fondate in fatto come in diritto, nonché assistite dai relativi presupposti;
- In particolare, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste in restituzioni dall' in quanto percepite in buona fede dalla CP_1
sig.ra negli anni 2021 – 2022 – 2023; - ritenere e dichiarare, Parte_1
quindi, l'illegittimità della trattenuta operata dall' con decorrenza dal CP_1
mese di settembre 2024 – per effetto della rideterminazione della pensione n. 054-550000339752 Cat. TT – c.f. – notificata alla C.F._1
ricorrente in data 9.08.2024 – sul trattamento pensionistico in godimento sino al 31.12.2023 o dalla data più corretta che sarà decisa da questo Giudice adito;
- conseguentemente condannare l' alla Controparte_4
restituzione delle somme trattenute in eccesso per gli anni 2021 – 2022 –
2023, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente l'irripetibilità delle somme erogate in eccesso in virtù delle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, art. 52 L. 88/1989 [Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle 4 somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.] e art. 13 della L. n. 412/1991 [1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza]
Nonché sulla scorta dell'assenza di dolo del pensionato nel percepimento di somme e poi richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 23031/2020 (“(…) complessivamente, la regola che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è quella per cui la irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinata a quattro condizioni: a) il CP_1
pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento b) la comunicazione del provvedimento all'interessato c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (…)”).
Contrariamente deduce l' la legittimità dell'azione di ripetizione in CP_1
ragione del disposto del comma 41° dell'art. 1 della L. n. 335/1995 [La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria 5 è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti]
Eccependo inoltre che, ai fini dell'applicazione della interpretazione fornita dalla Corte con la sopracitata sentenza, mancherebbe l'errore dell'ente erogante, non essendo l'erogazione in eccesso dovuta ad un errore dell'Ente ma alla verifica dell'inserimento nella posizione pensionistica della ricorrente della pensione di reversibilità del coniuge e, posto il diritto/dovere dell'Istituto al recupero delle somme che, per disposizione di legge o altra motivazione derivata dalla provvista contributiva, l'unico limite alla ripetizione è dato dalla tempestività dell'azione, di cui al comma 2° del citato art. 13 della L. 412/1991 o di altra norma che determini i confini temporali dell'azione.
All'uopo richiamando il disposto dell'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145,
“Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Va quindi rilevato che l'azione di recupero dell' sulla scorta dei limiti CP_1
di cumulo di cui al prefato comma 41° dell'art. 1 della L. 335/1995 è tata
6 avviata nei termini di cui al successivo DL 145/2023, estensivi dei tempi del comma 2° dell'art. 13 della L. 412/1991.
Va inoltre affermato che il percepimento in buona fede o meno degli importi non dovuti non rileva allorquando la ripetizione dell'indebito pagamento si svolga nei limiti dell'ordinaria verifica dell'importo della pensione e della sua rispondenza ai limiti di legge e non per somme pagate in eccesso per un mero errore contabile in seguito ad errata valutazione dei dati reddituali.
Non ricorrendo pertanto i presupposti invocati dalla ricorrente per l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione, il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
IO EN
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3298/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BARRAJA ROSALIA per parte ricorrente nonché l'avv. INZERILLO LUCA BENEDETTO in sostituzione dell'avv.
HI GI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3298 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BARRAJA ROSALIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. HI GI
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in € 1.600,00, oltre spese generali e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con comunicazione di rideterminazione della pensione notificata in data 9.08.2024 veniva informata che “la sua pensione n. 054-550000339752
2 cat. TT è stata ricalcolata dal 1 aprile 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021” e che “da aprile 2021 a luglio 2024 sulla pensione n. 054-550000339752 Cat. TT l' ha corrisposto un pagamento CP_1
superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
18.653,81” (al netto € 14.796,30) aggiungendo che “tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 50 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”; che quindi, già a far data dal mese di settembre 2024 ha ricevuto la pensione con la predetta trattenuta;
che quindi, presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale presso l' di Palermo , respinto con la seguente motivazione “considerato CP_1
che: il debito contestato afferisce alla pensione di reversibilità 054-
550000339752; l'art. 2 del D.L. 18.10.2023, n. 145, prevede che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024”; l'utente è percettrice, oltre che della pensione TT, cui il debito afferisce, anche di una pensione erogata dal , e perciò è stata applicata la Controparte_3
trattenuta per incumulabilità con i redditi ex art. 1 c. 41 l. 335/1995; per come sopra indicato, l'istituto ha agito nel rispetto dei termini normativamente previsti, DELIBERA LA REIEZIONE DEL RICORSO”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_1
Preliminarmente, disporre – anche inaudita altera parte – la sospensione del provvedimento di rideterminazione della pensione impugnato (n. 054-
550000339752 Cat. TT – c.f. – notificata in data C.F._1
9.08.2024) relativamente al recupero delle somme ritenute “indebitamente percepite” per gli anni 2021 – 2022 – 2023, sino alla definizione del presente giudizio;
- Nel merito, ritenere e dichiarare procedibili, proponibili ed ammissibili le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio e, nel merito, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle
3 perché fondate in fatto come in diritto, nonché assistite dai relativi presupposti;
- In particolare, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste in restituzioni dall' in quanto percepite in buona fede dalla CP_1
sig.ra negli anni 2021 – 2022 – 2023; - ritenere e dichiarare, Parte_1
quindi, l'illegittimità della trattenuta operata dall' con decorrenza dal CP_1
mese di settembre 2024 – per effetto della rideterminazione della pensione n. 054-550000339752 Cat. TT – c.f. – notificata alla C.F._1
ricorrente in data 9.08.2024 – sul trattamento pensionistico in godimento sino al 31.12.2023 o dalla data più corretta che sarà decisa da questo Giudice adito;
- conseguentemente condannare l' alla Controparte_4
restituzione delle somme trattenute in eccesso per gli anni 2021 – 2022 –
2023, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente l'irripetibilità delle somme erogate in eccesso in virtù delle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, art. 52 L. 88/1989 [Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle 4 somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.] e art. 13 della L. n. 412/1991 [1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza]
Nonché sulla scorta dell'assenza di dolo del pensionato nel percepimento di somme e poi richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 23031/2020 (“(…) complessivamente, la regola che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è quella per cui la irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinata a quattro condizioni: a) il CP_1
pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento b) la comunicazione del provvedimento all'interessato c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (…)”).
Contrariamente deduce l' la legittimità dell'azione di ripetizione in CP_1
ragione del disposto del comma 41° dell'art. 1 della L. n. 335/1995 [La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria 5 è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti]
Eccependo inoltre che, ai fini dell'applicazione della interpretazione fornita dalla Corte con la sopracitata sentenza, mancherebbe l'errore dell'ente erogante, non essendo l'erogazione in eccesso dovuta ad un errore dell'Ente ma alla verifica dell'inserimento nella posizione pensionistica della ricorrente della pensione di reversibilità del coniuge e, posto il diritto/dovere dell'Istituto al recupero delle somme che, per disposizione di legge o altra motivazione derivata dalla provvista contributiva, l'unico limite alla ripetizione è dato dalla tempestività dell'azione, di cui al comma 2° del citato art. 13 della L. 412/1991 o di altra norma che determini i confini temporali dell'azione.
All'uopo richiamando il disposto dell'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145,
“Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2021, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Va quindi rilevato che l'azione di recupero dell' sulla scorta dei limiti CP_1
di cumulo di cui al prefato comma 41° dell'art. 1 della L. 335/1995 è tata
6 avviata nei termini di cui al successivo DL 145/2023, estensivi dei tempi del comma 2° dell'art. 13 della L. 412/1991.
Va inoltre affermato che il percepimento in buona fede o meno degli importi non dovuti non rileva allorquando la ripetizione dell'indebito pagamento si svolga nei limiti dell'ordinaria verifica dell'importo della pensione e della sua rispondenza ai limiti di legge e non per somme pagate in eccesso per un mero errore contabile in seguito ad errata valutazione dei dati reddituali.
Non ricorrendo pertanto i presupposti invocati dalla ricorrente per l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione, il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
Il Giudice Onorario
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