Art. 2.
I limiti di valore indicati nell' articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , gia' modificati con l' articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 , sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000.
I limiti di valore indicati nell' articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , gia' modificati con l' articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 , sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000.