Articolo 2 della Legge 6 giugno 1973, n. 312
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 luglio 1973
Art. 2.
I limiti di valore indicati nell' articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , gia' modificati con l' articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 , sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000.
Entrata in vigore il 1 luglio 1973