Sentenza 29 settembre 1999
Massime • 3
La sentenza di proscioglimento emessa "de plano" dal G.I.P. dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
È affetta da nullità ai sensi dell' art. 178 lett. b) cod proc. pen. la sentenza del G.I.P. che, dopo il deposito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, prosciolga quest'ultimo al di fuori del contraddittorio, senza prima procedere alla fissazione dell'udienza preliminare, che costituisce l'istituto processuale tipicamente previsto e disciplinato per la definizione della fase istruttoria, nella quale è momento essenziale la discussione con il riepilogo da parte del P.M. delle risultanze istruttorie e la esposizione delle conclusioni delle parti.
La regola posta dal secondo comma dell' art. 32 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale restano eccettuate dalla depenalizzazione le violazioni che, seppur punite con pena pecuniaria (all'epoca solo ammenda per le violazioni finanziarie), nelle ipotesi aggravate siano punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, continua ad applicarsi alle violazioni finanziarie anche dopo l'estensione della depenalizzazione a quelle punite anche con la sola multa (ex legge 28 dicembre 1993 n. 562).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 29/9/1999
Dr. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
Dr. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 2972
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 16401/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Bologna
avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini 6 giugno 1998 n. 244, pronunziata nel procedimento penale a carico di GR MA, nato il [...] a [...], il quale è stato prosciolto dal reato p. e p. dagli artt. 282, 292, 295 e 301 D.P.R. 1973 n. 43 e 1 L. 1951 n. 27, accertato in Cattolica il 28 ottobre 1992, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale AR SS è stato prosciolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal reato che gli era stato contestato per aver detenuto abusivamente kg.
5.400 di tabacco lavorato estero, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Disapplicazione dell'art. 418 e sgg. c.p.p. perché il G.I.P. ha pronunciato sentenza di proscioglimento de plano, dopo il deposito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, senza fissare l'udienza preliminare, con conseguente nullità della sentenza ex art. 178 lett. b) c.p.p.
2. Violazione degli artt. 282/292, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, degli artt. 32/39 L. 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 2 L. 28 dicembre 1993 n. 562 perché il G.I.P. ha prosciolto l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ritenendo erroneamente depenalizzato il fatto contestato.
Preliminarmente occorre registrare la regolarità del ricorso sotto il profilo procedurale, in quanto la sentenza, per la quale il codice non prevede uno specifico mezzo d'impugnazione, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c. 2 c.p.p. (Cass., Sez. VI, 9 giugno 1998 n. 402, P.G. in proc. Bove e altro). Nel merito, il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo d'impugnazione perché il principio accusatorio, cui l'attuale processo si uniforma, implica la posizione paritaria delle parti rispetto al giudice e l'impossibilità che questi adotti qualsiasi provvedimento di natura decisoria in difetto di contraddittorio.
Tale principio non subisce deroga nell'ipotesi in cui il G.I.P. rilevi una causa di non punibilità, perché l'immediata declaratoria prescritta dall'art. 129 c.p.p. non comporta di per sè il superamento della regola dell'intervento delle parti nel processo, ma solo la priorità del proscioglimento su ogni altro provvedimento decisionale, di natura procedurale o di merito, priorità realizzata col rispetto delle regole del rito tipico della fase in corso. È perciò affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p. la sentenza del G.I.P che, dopo il deposito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, prosciolga quest'ultimo al di fuori del contraddittorio, senza prima procedere alla fissazione dell'udienza preliminare, che costituisce l'istituto processuale tipicamente previsto e disciplinato per la definizione della fase istruttoria, nella quale è momento essenziale la discussione (artt.421 e 422 c.p.p.) con il riepilogo da parte del P.M. delle risultanze istruttorie, l'eventuale interrogatorio, a sua richiesta, dell'imputato, e, infine, l'intervento del P.M. e dei difensori che espongono e illustrano le rispettive conclusioni (Cass. Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 627, ric. P.G. in proc. Esposito;
Sez. I, 13/01/1998 n. 6747, ric. P.G. in proc. Vito;
Sez. VI, 21/03/1996 n. 839, ric. Mazzocchi;
in difformità, Sez. VI, 21 settembre 1995 n. 2624, P.M. in proc. Sculli;
Sez. III, 28/10/1993 n. 9742, ric. P.M. in proc. Rendina).
Anche il secondo motivo d'impugnazione è fondato.
L'art. 32 L. 24 novembre 1981 n. 689, nel dettare la disposizione di carattere generale per cui non costituiscono reato le violazioni per le quali è prevista solo una pena pecuniaria, per quanto riguarda le violazioni delle leggi finanziarie rinvia all'art. 39 della stessa legge, che in origine limitava la depenalizzazione alle violazioni punite con la sola ammenda, ma che in seguito alla modifica apportata dall'art. 2 L. 28 dicembre 1993 n. 562 comprende anche le violazioni punite con la multa, per cui il regime delle violazioni finanziarie per quanto riguarda l'ambito della depenalizzazione è in atto omologato e rientra nella previsione generale dell'art. 32 cit.. La deroga dell'art. 39, contenuta nel primo comma dell'art. 32, riguardava soltanto il più ristretto limite della depenalizzazione riservato al settore finanziario. Fermo restando questo, alle violazioni finanziarie punite con la sola ammenda si applicava, come a tutte le altre in assenza di ulteriore deroga, la disposizione del secondo comma dell'art. 32, secondo il quale restano eccettuate dalla depenalizzazione le violazioni che, seppur punite con pena pecuniaria (allora sola ammenda per le finanziarie), nelle ipotesi aggravate siano punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La regola posta dal secondo comma dell'art. 32 continua ad applicarsi alle violazioni finanziarie anche dopo l'estensione della depenalizzazione a quelle punite anche con la sola multa operata dalla L. 1993 n. 562, per cui non è accettabile la tesi che, partendo dalla concezione della deroga dell'art. 39 come assoluta, riserva indebitamente un diverso e più ampio ambito di depenalizzazione alle violazioni finanziarie, ritenendo che tutte quelle punite con pena pecuniaria non costituiscano più reato, comprese quelle che nella forma aggravata sono punite con pena detentiva anche se alternativa a pena pecuniaria (Cass., Sez. U., 21 aprile 1995 n. 7930, ric. P.M. in proc. Zouine).
Pertanto la sentenza impugnata, che ha prosciolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 282 D.P.R. 1993 n. 43, per il quale il successivo art. 295 stabilisce, in caso di concorso di circostanze aggravanti speciali, la reclusione da tre a cinque anni, ritenendolo erroneamente depenalizzato, dev'essere anche per questo motivo annullata.
All'annullamento segue il rinvio al Tribunale di Rimini, ad un G.I.P. diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata ai sensi dell'art. 623 lett. d) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 29 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999