Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2972
CASS
Sentenza 29 settembre 1999

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La sentenza di proscioglimento emessa "de plano" dal G.I.P. dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

È affetta da nullità ai sensi dell' art. 178 lett. b) cod proc. pen. la sentenza del G.I.P. che, dopo il deposito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, prosciolga quest'ultimo al di fuori del contraddittorio, senza prima procedere alla fissazione dell'udienza preliminare, che costituisce l'istituto processuale tipicamente previsto e disciplinato per la definizione della fase istruttoria, nella quale è momento essenziale la discussione con il riepilogo da parte del P.M. delle risultanze istruttorie e la esposizione delle conclusioni delle parti.

La regola posta dal secondo comma dell' art. 32 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale restano eccettuate dalla depenalizzazione le violazioni che, seppur punite con pena pecuniaria (all'epoca solo ammenda per le violazioni finanziarie), nelle ipotesi aggravate siano punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, continua ad applicarsi alle violazioni finanziarie anche dopo l'estensione della depenalizzazione a quelle punite anche con la sola multa (ex legge 28 dicembre 1993 n. 562).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2972
    Data del deposito : 29 settembre 1999

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