Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di calunnia non è indispensabile un'espressa attribuzione di fatti costituenti reato a carico di una persona attraverso una formale denuncia, essendo sufficiente che l'agente porti a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire, con malizia, notizie, assertivamente apprese da altri o di pubblico dominio, su circostanze di fatto idonee a fare individuare taluno come colpevole di un reato che non ha commesso. (Nella specie, è stata ritenuta configurabile la calunnia nel comportamento di un magistrato che, invitato da ispettori ministeriali a esporre fatti a sua conoscenza sul conto di colleghi, si era riferito a "voci" correnti nella cittadina, confermandone l'attendibilità con significativi commenti sul tenore di vita di detti colleghi, sulla consistenza dei loro patrimoni e sulla contiguità ad ambienti politici, circa il compimento da parte di costoro di fatti costituenti reato, rivelatisi inesistenti alla stregua delle risultanze dell'ispezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 2/3/1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA " N. 428
3. Dott. FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. EUGENIO AMARI " N. 32387/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da EL Giorgio, n. a Ferrandina (MT) il 1/11/1938;
avverso la sentenza in data 18/3/98 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, sentita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Siniscalchi;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Stelio Zaganelli e Maurizio Paniz, che hanno chiesto l'accogliemento del ricorso.
Osserva in fatto e in diritto
EL Giorgio, già Pretore in AS, ricorre avverso la sentenza in data 18 marzo 1998 della Corte di Appello di Perugia con la quale, a conferma della statuizione del Tribunale della stessa città, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli art. 81, 368 c.p., per avere - nel corso delle dichiarazioni rese il 5 e 7
novembre 1992 agli ispettori ministeriali incaricati di eseguire accertamenti in quella sede giudiziaria a seguito di una serie di scritti anonimi a carico di magistrati e di denuncie esporte da un giudice (Didone) nei confronti di colleghi - accusato i Dott.ri Antonio La AN e Giuseppe AS, rispettivamente Sostituto Procuratore della Repubblica e Pretore in vasto, pur sapendoli innocenti, "di prendere mazzette", nonché:
a) il La AN di uno specifico episodio di abuso di ufficio consistente nell'aver procurato l'assoluzione del sindaco di AS dal delitto di cui all'art. 323 c.p. onde favorire il suo amico OL IA interessato a procurarsi il favore del sindaco;
b) il AS di un altro specifico abuso consistente nell'avere assolto il sindaco di AS dal delitto di interesse privato in atti di ufficio non già sulla base degli atti ma perché indottovi dal timore che l'imputato divulgasse una sua fotografia in compagnia di una donna con la quale intratteneva una relazione extraconuigale. Premesso che nei fatti riferiti dal EL agli ispettori ministeriali sono configurabili gli estremi di una denuncia - avendo costoro l'obbligo di riferire al titolare dell'azione penale quanto appreso nell'esercizio della attività amministrativa loro affidata - e che nessuna influenza poteva essere riconosciuta alla circostanza che ne' gli ispettori ministeriali, ne' altre autorità cui erano state riportate le conclusione delle indagini, avevano ritenuto di ravvisare gli estremi del delitto di calunnia, la Corte territoriale ha ritenuto non contestabile la sussistenza dell'elemento materiale di tale reato, essendo chiaramente deducibili dalle dichiarazioni del EL gli estremi dei delitti di corruzione ed abuso di ufficio, sicuramente insussistenti alla stregua delle risultanze dell'indagine ispettiva, dell'assenza del benché minimo elemento di prova e della posizione, ben diversa da quella prospettata, assunta dai due magistrato nei confronti di AS.
Gli stessi giudici hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del contestato reato traendo argomento sia dal deterioramento a far tempo dal 1989 dei rapporti interpersonali tra il EL ed il AS a seguito del conferimento a quest'ultimo delle funzioni di Consigliere Pretore di AS sia dal modus agendi dell'imputato che aveva conferito ad un'agenzia privata l'incarico di svolgere indagini sul collega sia dalle dichiarazioni - sempre colorite da commenti personali - rese agli ispettori ministeriali circa le voci correnti sul AS, sia dall'insistenza di qualsiasi informazione sulle fonti di accusa sia dalla inattendibile affermazione di aver rinvenuto nella cassetta delle lettere un'anonima indagine patrimoniale sullo stesso AS. A sostegno dell'impugnazione, proposta a mezzo dei propri difensori, l'imputato denuncia a vari titoli - di seguito chiariti - la erronea applicazione di legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi oggettivo e soggettivo del contestato delitto. All'odierna udienza le parti hanno concluso come in epigrafe. Il ricorso non è fondato.
Con i primi due mezzi, da trattare congiuntamente in quanto coinvolgono la medesima questione, il ricorrente lamenta la violazione dello art. 368 c.p. per essere stato ritenuto sussistente l'elemento materiale del contestato reato sulla base, quasi interamente, di circostanze estranee alle ipotesi in addebito ed alla loro genesi e, soprattutto, senza chiarire i nessi logici e di conseguenzialità cronologica tra la asserita calunnia ed i rapporti, da un lato intrattenuti con il La AN senza apparenti contrasti, e, dall'altro, deterioratisi da molti anni con il AS. Peraltro verso i giudici di merito avevano dimenticato che esula il delitto di calunnia quando si riferiscono voci correnti in un ambiente senza immutarne il senso complessivo e aggiungere circostanze per renderle credibili, che egli non aveva mai inteso denunciare i colleghi, ma si era limitato a dare risposta - così adempiendo ad un dovere e nella convinzione della sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 51 c.p. - alle domande degli ispettori ministeriali intervenuti sulla base di una denuncia dello stesso La AN e di alcuni scritti anonimi onde chiarire la situazione locale in vista di procedimenti disciplinari, che gli ispettori non avevano l'obbligo di riferire a terzi l'esito delle indagini, come documentato dal fatto che ne' costoro, ne' il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione avevano attivata una qualche iniziativa penale.
Al riguardo va innanzitutto, liberato il campo da ogni questione relativa, per un verso, ad un asserito ampliamento del tenore della contestazione, essendosi dato corpo a rilievi attinenti a circostanze estranee alla formulazione del reato in addebito, e, peraltro verso, al fatto che ne' gli ispettori ministeriali a conclusione della loro indagine amministrativa, ne' alte autorità alle quali fu riferito l'esito delle indagine ravvisarono nella condotta del EL gli estremi della calunnia, tant'è che non segnalarono l'autorità giudiziaria quanto portato a loro conoscenza.
Nella sentenza impugnata risultano, infatti, doverosamente apprezzati fatti di contorno strettamente correlati al nucleo centrale delle false incolpazioni e strumentali alla comprensione delle ragioni e dei sentimenti che hanno determinato l'imputato alla calunnia. Condivisibile per la sua logicità è la successiva argomentazione secondo cui l'emissione della denuncia a carico dell'imputato da parte della Autorità amministrativa non poteva in alcun modo incidere sulla valutazione della condotta del EL, riservata al titolare dell'azione penale investito della denuncia sporta dal AS e dal La AN.
Nel resto le censure dianzi cennate costituiscono una ripetizione delle deduzioni svolte in sede di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con ampie argomentazioni conformi al ben noto principio secondo cui per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, ma basta che anche in forma meno esplicita, riportando con malizia notizie asseritamente apprese da altri o di pubblico dominio, siano portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato che non ha commesso.
Comunque a convincere dell'inconsistenza delle critiche in esame stanno le esatte considerazioni della sentenza in esame in ordine alla qualità di pubblici uffici degli ispettori ministeriali, tenuti quindi all'obbligo del rapporto, e alla portata accusatoria delle dichiarazioni rese dall'imputato che, inviato dagli ispettori ministeriali ad esporre i fatti a sua conoscenza, aveva riportato "voci" asseritamente correnti nella cittadina, confermandone maliziosamente l'attendibilità con significativi commenti circa il tenore di vita dei due magistrati incolpati, la consistenza del loro patrimonio familiare la contiguità con ambienti politici la posizione assunta nell'ambito del procedimento penale a carico del sindaco di AS e le ragioni di tale atteggiamento. Delitti, tutti, certamente insussistenti alle stregua delle risultanze ispettive, dell'assenza del benché minimo elemento di prova e della posizione, ben diversa da quella rappresentata, assunta dal AS e dal La AN nel corso del procedimento penale anzidetto.
Neppure vale a dimostrare la sussistenza di censurabili errori od omissioni della motivazione in riferimento dell'imputato alla causa di non punibilità di cui all'art. 51 c.p., sicuramente non ravvisabile qualora, cause nella specie, il dichiarante, pur tenuto a dare risposta agli ispettori ministeriali, abbia intenzionalmente attribuito a terzi, che si sa innocenti, la commissione di specifici reati.
Egualmente infondati sono tutti gli altri motivi, da trattare unitariamente in quanto tra loro interferenti, con i quali il EL, denunciando la violazione dell'art. 368 c.p. ed il vizio della motivazione, si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia, senza dare convincente risposta ai rilievi legali al tempo trascorso al AS dell'incarico dirigenziale in vasto, all'inesistenza di qualsiasi conflitto reale o apparente con il AN alla circostanza che erano state riportate voci correnti, corroborate, peraltro, dalle risultanze di alcuni scritti anonimi e da quanto presumibile dalle registrazioni di alcune registrazioni telefoniche intrattenute con il Prof. Chiavaro ed il Dr. Bellafronte. Fonti di prova, queste ultime, quanto mai precise e rilevanti che, a fronte delle incerte deposizioni dibattimentali da costoro rese, avrebbero dovuto consigliare la rinnovazione parziale del dibattimento onde procedere all'audizione del Dr. Didone, magistrato in servizio nella stesa zona, e degli ispettori ministeriali.
Rinviando a quanto osservato sull'apprezzabile rigore mantenuto dalla Corte territoriale nell'esame dell'elemento materiale della contestata calunnia, va precisato che il dolo generico di tale reato, cioè la consapevolezza dell'innocenza del calunniato da parte del denunciante, è in re ipsa, nel senso che è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che connotano la condotta tenuta, dalle quali è possibile, con processo logico induttivo, risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente. Orbene a tale criterio si è attenuta la Corte di Appello di Perugia laddove con ampia motivazione e coerente valutazione dei dati afferti al suo esame - come tale non sindacabile in questa sede - ha evidenziato un organico complesso di elementi sintomatici del dolo dello imputato. Basta a questo proposito commentare l'insanabile contrasto per motivi professionali tra il AS e il EL;
l'incarico da costui affidato ad un'agenzia investigativa perché indagasse sul collega;
il riferimento ad una relazione sentimentale del AS con una donna ed ai ricatti che per tale motivo avrebbe subito;
la successiva menzione alle attenzioni che il AS avrebbe rivolto alla compagna del EL;
i commenti esposti a corredo delle voci correnti sui due colleghi senza prospettare il benché minimo dubbio circa la loro attendibilità; la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della famiglia del AS, asseritamente inserita da ignoti nella cassetta delle lettere nonostante che i documenti cartacei della dimensione di un foglio uso bollo non fossero piegati;
l'indimostrata contiguità con uomini politici e la falsa rappresentazione di favoritismi in sede penale. Donde la corretta reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale stante la completezza del quadro probatorio.
In conclusione l'impugnata sentenza resiste alle critiche che gli vengono mosse per cui il ricorso deve essere rigettato. Segue a norma di legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000