Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2001, n. 17831
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Sentenza 28 marzo 2001

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In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, deve escludersi che la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso da parte del difensore possa essere costituita dalla sola attestazione, data dal soggetto incaricato della comunicazione, di aver lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica del difensore medesimo, atteso che tale strumento non offre alcuna garanzia, in termini di certezza, di avvenuta memorizzazione del messaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2001, n. 17831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17831
    Data del deposito : 28 marzo 2001

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