TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 409 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CERISOLA ANGELA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARVULLI GIUSEPPE, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese dalle parti nel corso del presente procedimento.
Con note depositate in data 20.06.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando:
* dichiara la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Albenga (SV), in data 26.09.1999 alle condizioni di seguito indicate alle quali conferisce vigore:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con libertà di trasferire la loro residenza secondo le rispettive esigenze di vita e lavoro.
2. La casa familiare, sita in Albenga, Regione Vallone, 5 e censita al catasto di detto comune al
Foglio 14 particella 152 sub 1 e 2, con l'attuale arredamento, viene assegnata alla moglie,
[...]
per un periodo massimo di dieci anni decorrenti dal provvedimento di omologa della Pt_1 separazione. La moglie, che avrà l'utilizzo esclusivo di tale unità abitativa e di tutte le sue pertinenze, potrà in tale periodo anche abitarvi con un eventuale nuovo compagno, purché con il preventivo accordo di entrambe le figlie, restando quindi a suo carico esclusivo tutte le spese ed imposte legate al godimento dell'immobile. Il marito ha già ritirato da essa i propri effetti personali e si è già trasferito altrove, su espressa richiesta di Resta peraltro Parte_1 inteso che i coniugi e , nel quadro della regolamentazione dei loro Parte_1 CP_1 rapporti patrimoniali imposta dalla loro separazione personale e dalla conseguente cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, una volta trascorso il periodo decennale di assegnazione di cui sopra, dovranno entrambi trasferire senza corrispettivo alcuno la propria quota del 50% della proprietà della menzionata casa familiare alle due figlie, in modo che ciascuna figlia diventi proprietaria della quota di ½ di tale immobile.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento.
4. La figlia , che è affidata congiuntamente ai genitori, avrà stabile collocazione presso la Per_1 madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando crederà, tenuto conto delle esigenze e della volontà della figlia. Il padre potrà tenere con sé la figlia, previo accordo con la medesima, per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, per sei giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprese le festività di Natale e Pasqua, queste ultime con alternanza annuale (il Natale con un coniuge e la
Pasqua con l'altro e viceversa l'anno successivo).
5. è obbligato a pagare a entro i primi cinque giorni di ogni mese, CP_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore, , la somma di € 500,00 mensili;
detto Per_1 importo, in osservanza di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 337 ter c.c., è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, assumendo come dato di partenza del calcolo della rivalutazione, l'indice vigente nel mese in cui sarà depositata la sentenza d'omologa della separazione. Resta peraltro inteso che, quando la figlia minore, , ancorché Per_1 non autosufficiente, si trasferirà in altra città, per frequentare gli studi universitari, CP_1 verserà direttamente a quest'ultima l'importo suddetto, dovuto per il suo mantenimento.
6. corrisponderà direttamente alla figlia , maggiorenne ma ancora non CP_1 Per_2 autosufficiente, a titolo di concorso nel mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, anch'essa soggetta alla medesima rivalutazione del precedente punto 5.
7. si farà inoltre carico del 50% delle spese straordinarie di entrambe le figlie, così CP_1 come individuate sulla base delle nuove linee guida dell'intestato Tribunale che di seguito si riportano: “l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * SPESE SCOLASTICHE
CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione, master, corsi Erasmus;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. Ovviamente, l'obbligo del rimborso del 50% delle spese straordinarie cesserà con riferimento alla figlia divenuta economicamente autosufficiente. I coniugi e convengono, però, che quest'ultimo paghi direttamente alla figlia Parte_1 CP_1 maggiorenne, , il 50% delle spese straordinarie di competenza della stessa, dovendo Persona_3 invece versare a il 50% delle spese straordinarie di competenza della figlia Parte_1 minore, , la quale avrà in ogni caso diritto a percepire direttamente dal proprio padre Persona_4 tale quota di rimborso, non appena avrà raggiunto la maggiore età.
8. Il pagamento degli importi di cui ai punti 5 e 7 in favore di non potranno essere Parte_1 oggetto di compensazione con i controcrediti vantati nei confronti di quest'ultima, a qualunque titolo, da . CP_1
9. Concordano le parti che le somme già sostenute dai coniugi a titolo di mantenimento delle figlie e/o spesa straordinaria sono reciprocamente compensate e, relativamente alle stesse, i coniugi non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
10. I coniugi si prestano, ove necessario, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di altro equipollente documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
11. Le spese di giudizio (ivi comprese quelle di pertinenza del successivo procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio) sono da intendersi interamente compensate tra le parti”
Savona, camera di consiglio dell'1.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)