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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 203-1// 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Per l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento promosso in proprio da cod fisc Parte_1 con l'assistenza del Gestore della crisi nominato dall' OCC C.F._1
Ordine Avvocati di Velletri;
Sentito il giudice relatore
Visti gli atti
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, essendo residente la debitrice nel circondario del Tribunale di Velletri (TA ) considerato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39
CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII , contenente l' attestazione di cui all'art. 268 co 3 ritenuto nel merito: la debitrice, non esercente attività d'impresa, versa effettivamente in stato di sovraindebitamento in quanto non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare risulta dal ricorso e dalla relazione del Gestore della Crisi che, a fronte di un passivo di euro 69.357,27 la debitrice non è intestataria di beni immobili ma solo di un'autovettura Renault Clio 100, e può contare unicamente
1 sulle proprie entrate che ammontano annualmente ad euro 20.400 (retribuzione mensile e proventi derivanti dall'attività di amministratore condominiale).
Quanto al resto del patrimonio, esso è costituito esclusivamente dai saldi attivi del libretto di risparmio POSTE IT (euro 500 al 29/11/2024) e del conto corrente AN ( euro 1.091,27 al 29/11/2024).
Pertanto devono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dagli artt 268 e 269
CCII per l'apertura della liquidazione controllata.
Va precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione formulati dal debitore.
E' rimessa al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il ostentamento della debitrice sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal nominando liquidatore, che in merito relazionerà nel più breve tempo possibile.
Fino a quel momento resta ferma l'esclusione dalla liquidazione della somma indicata dalla ricorrente (con rimessa mensile di euro 300 ai fini della liquidazione).
Si può presumere che l'unico bene mobile messo a disposizione della procedura
(autovettura) sarà liquidato in tempi brevi, sicchè la procedura avrà una durata non superiore a quella massima (anni tre) prevista dall'art. 283 CCII per l'esdebitazione di diritto del debitore, ove ne ricorrano i presupposti.
Per quanto riguarda la scelta del liquidatore, non può essere confermato nell'incarico il professionista gestore della crisi, in conflitto d'interessi in quanto creditore della ricorrente per il compenso professionale tuttora dovutogli .
Il liquidatore viene dunque individuato come appresso ai sensi art 270 co 2 lett b)
PQM
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di cod fisc residente in [...] nomina in qualità di giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese nomina liquidatore il dott Persona_1 dispone l'inserimento della presente sentenza – nella parte dispositiva - nel sito internet del Tribunale di Velletri ordina
2 la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (PRA), in presenza di beni mobili registrati;
ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e di mettere a disposizione del liquidatore, nel termine massimo di gg 30, la propria autovettura targa GM427ND, con autorizzazione all'uso fino alla consegna di versare al liquidatore una quota delle proprie entrate mensili a partire dalla presente decisione, nella misura indicata in ricorso (euro 300/mese) e in seguito nella diversa misura eventualmente determinata dal giudice delegato autorizza il liquidatore ad aprire un conto bancario o postale intestato alla procedura su cui confluiranno le rimesse mensili della debitrice e il ricavato della liquidazione assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 11/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr Raffaella Calvanese dr Antonino La Malfa
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott Antonino La Malfa Presidente dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 203-1// 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Per l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nel procedimento promosso in proprio da cod fisc Parte_1 con l'assistenza del Gestore della crisi nominato dall' OCC C.F._1
Ordine Avvocati di Velletri;
Sentito il giudice relatore
Visti gli atti
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, essendo residente la debitrice nel circondario del Tribunale di Velletri (TA ) considerato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. rilevato che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39
CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII , contenente l' attestazione di cui all'art. 268 co 3 ritenuto nel merito: la debitrice, non esercente attività d'impresa, versa effettivamente in stato di sovraindebitamento in quanto non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare risulta dal ricorso e dalla relazione del Gestore della Crisi che, a fronte di un passivo di euro 69.357,27 la debitrice non è intestataria di beni immobili ma solo di un'autovettura Renault Clio 100, e può contare unicamente
1 sulle proprie entrate che ammontano annualmente ad euro 20.400 (retribuzione mensile e proventi derivanti dall'attività di amministratore condominiale).
Quanto al resto del patrimonio, esso è costituito esclusivamente dai saldi attivi del libretto di risparmio POSTE IT (euro 500 al 29/11/2024) e del conto corrente AN ( euro 1.091,27 al 29/11/2024).
Pertanto devono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dagli artt 268 e 269
CCII per l'apertura della liquidazione controllata.
Va precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione formulati dal debitore.
E' rimessa al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il ostentamento della debitrice sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal nominando liquidatore, che in merito relazionerà nel più breve tempo possibile.
Fino a quel momento resta ferma l'esclusione dalla liquidazione della somma indicata dalla ricorrente (con rimessa mensile di euro 300 ai fini della liquidazione).
Si può presumere che l'unico bene mobile messo a disposizione della procedura
(autovettura) sarà liquidato in tempi brevi, sicchè la procedura avrà una durata non superiore a quella massima (anni tre) prevista dall'art. 283 CCII per l'esdebitazione di diritto del debitore, ove ne ricorrano i presupposti.
Per quanto riguarda la scelta del liquidatore, non può essere confermato nell'incarico il professionista gestore della crisi, in conflitto d'interessi in quanto creditore della ricorrente per il compenso professionale tuttora dovutogli .
Il liquidatore viene dunque individuato come appresso ai sensi art 270 co 2 lett b)
PQM
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di cod fisc residente in [...] nomina in qualità di giudice delegato la dssa Raffaella Calvanese nomina liquidatore il dott Persona_1 dispone l'inserimento della presente sentenza – nella parte dispositiva - nel sito internet del Tribunale di Velletri ordina
2 la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (PRA), in presenza di beni mobili registrati;
ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e di mettere a disposizione del liquidatore, nel termine massimo di gg 30, la propria autovettura targa GM427ND, con autorizzazione all'uso fino alla consegna di versare al liquidatore una quota delle proprie entrate mensili a partire dalla presente decisione, nella misura indicata in ricorso (euro 300/mese) e in seguito nella diversa misura eventualmente determinata dal giudice delegato autorizza il liquidatore ad aprire un conto bancario o postale intestato alla procedura su cui confluiranno le rimesse mensili della debitrice e il ricavato della liquidazione assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 11/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr Raffaella Calvanese dr Antonino La Malfa
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